Molti condòmini pensano di poter risolvere il problema a modo loro, ma la normativa italiana è molto rigida su questo punto. La
legge n. 157/1992 inserisce infatti i piccioni tra le
specie di fauna selvatica protetta, il che significa che è vietato in modo assoluto ucciderli, avvelenarli o utilizzare qualsiasi metodo cruento per allontanarli. Chi lo fa rischia una
denuncia penale per maltrattamento di animali, con conseguenze anche gravi sul piano giudiziario.
L'unica strada percorribile è quella dei sistemi dissuasivi non letali, meccanici o visivi, pensati per rendere inospitale l'area senza fare del male agli animali. Allo stesso modo, non è possibile allestire piccionaie o voliere private sul proprio terrazzo senza autorizzazione: oltre a violare spesso il regolamento condominiale, questa pratica mette a rischio l'igiene dell'intero stabile e può essere contestata dagli altri residenti.
Di chi è la colpa: condominio o proprietario privato
Qui si gioca la partita più delicata, quella economica. La regola generale è semplice:
la responsabilità segue la proprietà. Se i piccioni nidificano su tetti, grondaie, sottotetti o cornicioni - cioè su parti comuni dell'edificio - è l'amministratore a dover intervenire, come previsto dall'
art. 1130 del c.c., che gli attribuisce il compito di conservare i beni comuni. Se non lo fa, il condominio può essere citato in
giudizio per i danni causati dall'inerzia.
Diverso il discorso quando il problema riguarda
un terrazzo o un balcone di proprietà esclusiva: in questo caso le spese di bonifica restano interamente a carico del
singolo proprietario, anche se spesso nascono liti legate alle immissioni intollerabili disciplinate dall'
art. 844 del c.c.. In sintesi, i lavori sulle parti comuni vengono ripartiti tra tutti secondo le
tabelle millesimali, mentre gli interventi sui balconi privati restano a carico esclusivo del proprietario, a meno che il danno non derivi dalla cattiva manutenzione di una parte comune, come nel caso di guano che cade da un cornicione danneggiando una tenda privata: qui è il condominio a dover risarcire.
Non a caso, la giurisprudenza ha più volte confermato questo principio. Il
Tribunale di Bologna, con la
sentenza n. 2438/2005, ha stabilito che, in base all'
art. 2051 del c.c. sulla
responsabilità da cose in custodia, il condominio risponde dei danni provocati da coperture comuni lasciate senza dissuasori. Il
Giudice di Pace di Piazza Armerina, con la
sentenza n. 22/2020, ha inoltre riconosciuto il
diritto al risarcimento anche per i danni alla salute, quando le deiezioni hanno causato patologie respiratorie.
Come allontanare i piccioni in modo efficace e legale
Chi ha provato spaventapasseri, nastri riflettenti o finti rapaci di plastica sa già che questi rimedi casalinghi funzionano per pochi giorni: i piccioni si abituano rapidamente e tornano a occupare gli stessi spazi. La soluzione duratura richiede invece un intervento professionale, calibrato sull'architettura dell'edificio.
Per cornicioni, davanzali e canali di gronda, la scelta più diffusa sono i dissuasori ad aghi in acciaio inossidabile, che impediscono fisicamente l'atterraggio senza fare male ai volatili. Per cavedi o accessi ai sottotetti si preferiscono, invece, le reti antivolatili in polietilene. Nei centri storici o sugli edifici vincolati dalla Soprintendenza, dove le barriere tradizionali sono esteticamente vietate, si ricorre a impianti elettrostatici quasi invisibili o, nei casi più gravi, al bird control con falconeria, che sfrutta la naturale paura dei piccioni verso i rapaci per allontanare rapidamente intere colonie. Prima di installare qualsiasi dispositivo, però, è indispensabile sanificare a fondo le aree colpite, perché il guano residuo continua ad attirare nuovi volatili anche dopo il montaggio dei dissuasori.
Cosa fare in caso di rischi sanitari o vicini che nutrono i piccioni
Il guano secco non è solo antiestetico: sbriciolandosi libera polveri che possono trasmettere istoplasmosi, salmonellosi e ornitosi, mentre i nidi possono ospitare la zecca molle (Argas reflexus), pericolosa per l'uomo. Se la situazione sfugge di mano, è possibile presentare una segnalazione documentata all'ASL o all'Ufficio Igiene del Comune, che può portare il Sindaco a emettere un'ordinanza contingibile e urgente per obbligare il condominio a intervenire.
Un problema frequente riguarda poi i
condòmini che nutrono i piccioni "per bontà": un comportamento che vanifica ogni spesa sostenuta per allontanarli e che può essere sanzionato. L'
art. 70 delle disp. att. c.c. consente infatti all'assemblea di deliberare multe fino a
200 euro, elevabili fino a
800 euro in caso di recidiva, se il regolamento condominiale lo prevede espressamente.
Infine, in situazioni di urgenza l'amministratore non deve necessariamente attendere il voto assembleare: l'articolo
1135, secondo comma, del Codice Civile gli consente di far eseguire subito i
lavori di bonifica quando sono in gioco l'igiene o la sicurezza dello stabile, salvo poi rendicontare la spesa alla prima assemblea utile.