Che cosa fare, quindi, quando si ritiene che il suono prodotto dalle campane sia eccessivo o troppo forte? Ebbene, sul punto il riferimento principale è rappresentato dall'art. 844 del c.c., che regola le cosiddette immissioni tra fondi vicini. In particolare, la norma riguarda tutte le propagazioni derivanti dall'attività umana, tra cui rumori, fumi, calore o esalazioni. Ebbene, per le immissioni, il criterio chiave è quello della normale tollerabilità: non ogni suono è vietato, ma solo quello che supera una soglia ritenuta eccessiva in base alle circostanze concrete. Di mezzo c'è il bilanciamento tra due interessi contrapposti. Vero è che ciascun proprietario ha diritto di utilizzare liberamente il proprio immobile, ma al contempo i vicini hanno diritto a non subire pregiudizi eccessivi al riposo e alla vita domestica. Questo principio si applica anche al suono delle campane, che è considerato un'immissione acustica al pari di altri rumori.
In materia non esiste un limite fisso, ma conta il contesto. Ciò vuol dire che sia la legge, sia la giurisprudenza chiariscono che non esiste una soglia unica e rigida di decibel valida in ogni caso. Oltre al Codice Civile vengono richiamati anche la legge 447/1995 sull'inquinamento acustico e il DPCM dell'11 novembre 1997 sui valori limite delle sorgenti sonore. Tali testi fissano parametri tecnici di riferimento, ma non sostituiscono la valutazione del giudice.
Frequentemente si utilizza come fattore indicativo quello dei tre decibel sopra il rumore di fondo, cioè il livello di rumore normalmente presente nell'ambiente. Tuttavia i valori tecnici non sono vincolanti in modo automatico e, in caso di contenzioso, la decisione finale sull'eventuale violazione della normale tollerabilità sarà a discrezionalità del magistrato. Quest'ultimo valuterà ogni situazione concreta tenendo conto di una pluralità di fattori tra cui l'intensità del rumore, l'orario in cui si verifica, la durata e ripetizione, il contesto ambientale (centro città o zona residenziale silenziosa), il livello di rumore di fondo della zona. Va da sé che, ad esempio, in un quartiere trafficato e vicino a una stazione ferroviaria la soglia di tollerabilità potrà essere più elevata rispetto a un quartiere collinare o periferico.
Come accennato, anche il suono delle campane deve rispettare i limiti della normale tollerabilità. Perciò, se questi limiti vengono superati, i cittadini potranno attivarsi per ottenere tutela, sia in sede civile sia - nei casi più gravi - in sede penale (chiedendo l'accertamento del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, per rintocco continuo e molesto delle campane).
In particolare, con l'azione civile, chi subisce un disturbo alla quiete domestica e ritiene pregiudicato il suo diritto al riposo potrà chiedere - anche con procedimento d'urgenza - la cessazione o inibizione del rumore, oppure la modifica degli orari dei rintocchi. Per dimostrare il superamento dei limiti di rumore, sarà solitamente necessaria una perizia fonometrica svolta da tecnici acustici. Tuttavia, il giudice potrà nominare un proprio consulente tecnico (CTU) per verificare i dati forniti dalle parti.
Al contempo il privato proprietario potrà domandare anche un risarcimento del danno biologico e non patrimoniale, se il rumore provoca disturbi psicofisici (stress, insonnia, ansia, peggioramento della qualità della vita), purché tale danno - e il relativo nesso causale - sia provato con certificazioni mediche o perizie. La giurisprudenza della Cassazione ha rimarcato che il rumore eccessivo può effettivamente compromettere il riposo notturno, ostacolare le attività quotidiane e lavorative e ledere il diritto al godimento della propria abitazione. Al contempo, con la sentenza 2166/2006 ha chiarito che la norma del codice civile sulle immissioni rumorose è applicabile anche a edifici di culto e strutture parrocchiali sportive e ricreative. Perciò, tali strutture dovrebbero adottare accorgimenti per limitare i rumori e potrebbero essere obbligate a ridurre intensità o frequenza dei rintocchi. Inoltre, sono equiparate, nei rapporti di vicinato, a qualsiasi altro soggetto privato.
Nei giudizi su questi casi, il magistrato è chiamato a bilanciare un insieme di valori e diritti. Si pensi alla tradizione e al valore storico-culturale delle campane, ma anche al diritto di proprietà e di utilizzo degli edifici religiosi, come pure al diritto alla salute e alla qualità della vita domestica dei cittadini.
Il suono delle campane, elemento profondamente radicato nella cultura italiana, non è di per sé illecito. Ma quando diventa eccessivo, ripetuto o incompatibile con il contesto abitativo, può superare il limite della normale tollerabilità e giustificare un'azione legale con esito positivo per l'attore.