Sempre più figli adulti in casa con i genitori
Il carovita, gli affitti fuori controllo nelle grandi città e la sempre maggiore difficoltà di accedere a un mutuo hanno fatto sì che molte persone, anche adulte e con un lavoro stabile, condividano l'abitazione con i genitori. La perdita dell'impiego, le separazioni, la necessità di assistere un genitore anziano o semplicemente l'impossibilità di sostenere da soli il costo di un affitto sono le ragioni più frequenti. In questo contesto è naturale che chi percepisce uno stipendio contribuisca alle spese correnti della casa, partecipando al pagamento di bollette, spesa alimentare, condominio e manutenzione ordinaria.
Perché contribuire alle spese non equivale a pagare un affitto
In primo luogo, è fondamentale distinguere due situazioni giuridicamente ed economicamente diverse. Un vero e proprio canone di locazione presuppone un contratto, un rapporto sinallagmatico tra locatore e conduttore, obblighi di registrazione e, per il proprietario, un reddito fondiario da dichiarare. Il contributo di un figlio convivente alle spese familiari non ha nulla a che vedere con tutto ciò, in quanto nasce da un vincolo di solidarietà domestica e non da un rapporto contrattuale oneroso. Esso serve semplicemente a ripartire tra i membri della famiglia i costi che la casa genera. La somma versata dal figlio, in altre parole, non remunera l'uso di un immobile altrui, ma compensa una parte delle spese che il nucleo familiare sosterrebbe comunque, con o senza la sua presenza.
Il meccanismo della presunzione fiscale sui versamenti bancari
Il problema attiene al modo in cui il Fisco interpreta i movimenti sul conto corrente. L'art. 32 delle disp. accert. imp. redditi attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di acquisire dati bancari nell'ambito di un accertamento e prevede, per i versamenti non giustificati, una presunzione legale relativa. Se il contribuente non dimostra che quella somma è già stata considerata nel reddito dichiarato oppure che è estranea alla produzione di reddito, l'importo può essere trattato come reddito non dichiarato.
Questa regola si applica alla generalità dei contribuenti per quanto riguarda i versamenti in entrata e non soltanto a imprenditori e professionisti (per i prelievi, invece, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la presunzione riguarda i soli titolari di reddito d'impresa). La finalità è ovviamente contrastare l'evasione e non colpire i trasferimenti di natura familiare. Proprio per questo, però, la sua applicazione pratica richiede una valutazione del caso specifico.
Al riguardo interviene un correttivo importante offerto dalla Cassazione che, con l'ordinanza n. 11633 del 3 maggio 2021, ha affermato che il solo dato dell'accredito bancario non è sufficiente a far presumere l'esistenza di un reddito imponibile, dovendo il Fisco portare elementi ulteriori a sostegno di questa conclusione. In altre parole, un accredito mensile del figlio non genera automaticamente un accertamento. Affinché si possa sostenere che si tratta di reddito occulto, servono indizi concreti, come importi manifestamente sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del figlio o causali che rimandano a un rapporto di lavoro o professionale piuttosto che a un aiuto familiare.
La causale del bonifico
Proprio la causale è l'elemento su cui vale la pena soffermarsi. Lasciare il campo vuoto, oppure scrivere formule generiche come “vari” o “aiuto”, non aiuta in caso di controllo. È preferibile indicare con precisione la natura dell'operazione, ad esempio “contributo spese di casa” o “partecipazione spese familiari mensili”. Vanno invece evitate espressioni che richiamano un rapporto commerciale o lavorativo, come “compenso” o “affitto”, perché creano una presunzione sfavorevole proprio nel senso opposto a quello reale.
Conservare la documentazione
Accanto alla causale, è utile conservare i relativi documenti, come le ricevute dei bonifici, gli estratti conto e, se necessario, anche una semplice nota informale tra le parti che chiarisca la natura del contributo. Si tratta di elementi che possono rivelarsi decisivi, qualora l'Agenzia delle Entrate inviti il contribuente a fornire chiarimenti su un movimento. Va inoltre evitata la divisione artificiosa di somme più consistenti in più bonifici ravvicinati, comportamento che le stesse verifiche antiriciclaggio tendono a considerare come indice di anomalia.