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Articolo 32 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Poteri degli uffici

Dispositivo dell'art. 32 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

  1. 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
  2. 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; (1)
  3. 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
  4. 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
  5. 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;
  6. 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
  7. 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
  8. 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
  9. 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
  10. 8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;
  11. 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
  12. 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
  13. 8-quater) svolgere le opportune attività di analisi del rischio(3).

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 6 ottobre 2014, n. 228, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi»".
(2) Il n. 8-quater) è stato introdotto dall'art. 2, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

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Consulenze legali
relative all'articolo 32 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. R. chiede
domenica 13/11/2022 - Campania
“salve, ho ricevuto invito a comparire da parte dell'Agenzia delle dogane per una verifica parziale iva
la richiesta era per le annualità 2020 , 2021 e 2022
l'invito era fissato per il 2 novembre, siccome ho problemi fisici ho inviato per PEC all'ufficio competente i documenti richiesti per le sole annualità 2020 e 2021 il giorno prima dell'invito

il 2022 non l'ho inviato in quanto non è ancora stato prodotto

sono passibile di qualche sanzione?”
Consulenza legale i 22/11/2022
Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ai sensi dell'art. 32 delle disp. accert. imp. redditi comma 1 n. 2 a "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti", prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.
Con riferimento all’annualità 2022, qualora ritenga che la relativa documentazione non sia ancora stata prodotta, sarà necessario dimostrare all’Agenzia tale tesi con documentazione a supporto.
In generale, ai sensi dell'art. 32 delle disp. accert. imp. redditi comma 4, “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”. Ciò significa che l’Agenzia nell’emissione dell’avviso di accertamento non terrà conto di eventuali versamenti e/o dichiarazioni presentate da parte del contribuente e non inviate in risposta all’invito dell’Agenzia di produrre tale documentazione.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarebbe stata irrogata dall'Agenzia nel caso in cui non vi fosse stata data risposta all'invito dell'Ufficio finanziario.

A. M. chiede
sabato 31/08/2019 - Friuli-Venezia
“Buongiorno avvocato, convivo da alcuni anni con un titolare di azienda (srl) ed abbiamo una bimba. Alcuni mesi fa la guardia di finanza ha fatto irruzione nelle sue aziende per verificare tutta la loro operatività. Io sono una dipendente bancaria e nulla ho a che fare con le aziende. Non abbiamo conti in comune, nemmeno nel medesimo istituto e non abbiamo deleghe l'uno sul conto dell'altro. Il mio conto è stato aperto nel 1995, quando non ci conoscevamo nemmeno. A inizio agosto la mia banca mi comunica che la guardia di finanza ha richiesto i miei estratti conto e quelli della carta di credito da gennaio 2015 a gennaio 2019. Tale richiesta è stata fatta anche per tutti i rapporti del fratello socio, dei figli, dei genitori del mio convivente, rapporti detenuti in altri istituti bancari. (Fratello e figli lavorano in società, padre collabora, madre casalinga ma con conto cointestato con il padre)
Vorrei capire innanzitutto se è legittimo il controllo su conti (nel caso di specie il mio) dove l'imprenditore non è ne cointestario ne ha alcun tipo di delega o potere operativo.
La seconda domanda è sull'operativita' che potrebbero contestarmi. A causa di mie difficoltà economiche (il mio compagno invece è benestante ma non utilizza il proprio reddito per aiutarmi) , io pago tutte le spese del mese con la carta di credito. Se il mese successivo l'importo dello stipendio non è suff.per coprire l'addebito della carta di credito, io prelevo contante con la carta di credito e lo verso in conto fino all'importo che serve per coprire tutto. Molte spese familiari, tipo la spesa o quello che serve a nostra figlia, lo pago io con la carta di credito e saltuariamente il mio compagno mi da 200/300 euro, che verso sul conto sempre per coprire l'addebito della carta del mese prima. So che l'onere della prova spetta a me. La presentazione degli estratti conto della carta di credito ove sono specificati i prelievi contanti nella stessa data o in prossimità di quando poi ho fatto il versamento suo conto, viene considerata prova? Da una verifica sull'estratto conto, ho visto che gli importi prelevati con la carta di credito più o meno corrispondo sempre agli importi versati sul conto (magari trattengo 50 euro per le spese piccole). Come giustifico poi le modeste quantità di denaro che il mio compagno mi da per le spese quotidiane e che io anticipo mese per mese e poi verso per coprire l'addebito della carta di credito? (Indicativamente potrebbero essere nell'ordine di 1000 /1500 euro all'anno).
Nel 2015 il mio convivente mi ha bonificato dal suo conto al mio 4000 euro per aiutarmi nell'acquisto di un auto da 6500 euro, spero che questo non venga considerato reddito presunto o altro.
Quali sono le sanzioni e le penali previste per un'eventuale reddito presunto derivante dai 1000/1500 euro annui? E con che tempistiche la guardia di finanza comunica la chiusura delle ispezioni ed invia un verbale?
È il caso di cercare un'avvocato tributarista o è suff farsi assitere dal commercialista, come vuole fare il mio compagno?
Vi ringrazio per le risposte che mi darete e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 09/09/2019
L’art. 32 , comma 1, n. 7 del d.P.R. n. 600/73 e l’art. 51, comma 2, n. 7 del d.P.R. n. 633/72, rispettivamente in materia di imposte sui redditi e di Imposta sul valore aggiunto, disciplinano la procedura così detta delle indagini finanziarie. Si tratta di una procedura mediante la quale l’amministrazione finanziaria e/o la Guardia di Finanza possono chiedere informazioni:
  • agli enti creditizi e finanziari;
  • alle società ed enti di assicurazione, per le attività finanziarie dagli stessi svolte;
  • agli istituti di pagamento italiani, agli agenti in attività finanziaria italiani, agli agenti esteri autorizzati ad effettuare in Italia attività di money transfer;
  • alle Poste italiane S.p.A., relativamente alle attività finanziarie e creditizie svolte.
Scopo dell’indagine è acquisire informazioni finanziarie utili alla ricostruzione delle effettive disponibilità reddituali ovvero del volume delle operazioni imponibili e degli acquisti effettuati dal contribuente, al fine di rettificarne le relative dichiarazioni.
Le informazioni richieste concernono infatti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, compresi i servizi prestati, con i clienti degli enti finanziari, nonché alle relative garanzie prestate da terzi.

In genere le indagini riguardano tutti i rapporti idonei a ricostruire i movimenti in entrata e in uscita nonché qualsiasi operazione, anche fuori conto, che il contribuente abbia effettuato nel periodo di osservazione. A tal fine gli operatori finanziari hanno il dovere di segnalare anche i rapporto inerenti o connessi al conto o ai conti intestati al contribuente, nei conti cointestati e nei conti che sono in disponibilità dello stesso.
In riferimento a questi ultimi, gli enti finanziari devono indicare anche i nominativi, rispettivamente, dei soggetti cointestatari e dei titolari dei conti sui quali il contribuente ha la disponibilità.

Per rispondere alla prima domanda posta nel quesito, le indagini possono riguardare anche i conti intestati a terzi (ivi compreso il/la convivente) purché l’amministrazione finanziaria fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che i movimenti bancari dei predetti conti siano in realtà attribuibili al contribuente accertato.
Sul punto esistono documenti di prassi della stessa amministrazione, quali la Circolare n. 32/E del 19.10.2006, nonché diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cass. n. 4775 del 28.02.2011, Cass. n. 21420 del 30.11.2012, Cass. n. 17387 del 23.07.2010, Cass. n. 25623 del 04.12.2009, Cass. n. 25142 del 30.11.2009, Cass. n. 19216 del 14.09.2007).
Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali citati, la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto diretto fra il reddito d’impresa accertato e l’intestazione dei conti a soggetti terzi (amministratori, dipendenti, coniuge e familiari conviventi) può essere fornito anche tramite presunzioni semplici ex art. 2729 del c.c..
Le presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 c.c., sono quelle conseguenze non stabilite dalla legge, che il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, trae da un fatto noto per risalire a uno ignoto; gli elementi che ne costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza.

L’accertamento basato sui dati ricavati da conti correnti intestati a terzi è, invero, fondato su di una prima presunzione legale secondo la quale i movimenti del conto vengono recuperati a tassazione come ricavi o compensi, salvo prova contraria, e una seconda presunzione semplice per cui i predetti proventi confluiti nei conti di “terzi” vengono ricondotti nella sfera giuridica ed economica del contribuente controllato.
Ovviamente, in tali situazioni il contribuente potrà sempre fornire la prova contraria, ossia della erroneità della presunzione posta in essere dall’amministrazione e, a tal fine, potrà avvalersi in giudizio anche di eventuali dichiarazioni extraprocessuali del terzo, anche se rilasciate al contribuente o al suo difensore (Cass. nn. 4423 del 26.03.2003 e 6232 del 18.04.2003).

In definitiva, l’accesso ai conti a lei intestati è assolutamente consentito ed eventuali movimenti di prelevamento o di versamento non giustificati, per effetto delle citate presunzioni, potrebbero costituire reddito occulto da imputare al compagno convivente, nella logica secondo la quale, se la movimentazione bancaria non trova giustificazione con la sua attività lavorativa, è lecito presumere che il versamento/prelievo non giustificato sia attribuibile ad una effettiva disponibilità del compagno convivente e, nella misura in cui lo stesso non trova riscontro nelle scritture contabili, o comunque non è oggetto di prova contraria, vi è la possibilità che possa trasformarsi in un ricavo attribuibile all’attività imprenditoriale dallo stesso svolta.

Riguardo, poi alle contestazioni che potrebbero essere mosse nel caso specifico, si conviene sul fatto che la presentazione degli estratti conto della carta di credito, dove vengono specificati i prelievi contanti effettuati nella stessa data o in prossimità del versamento effettuato sul conto, possa costituire una valida prova dei versamenti stessi e della loro imputabilità a detti prelevamenti piuttosto che ad operazioni di vendita in nero effettuate dal convivente nello svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Con riferimento alla somma di € 4.000,00, finalizzato all’acquisto della macchina, non dovrebbero sussistere problemi in ordine alla giustificazione delle movimentazioni bancarie, dal momento che il passaggio di denaro è stato effettuato con bonifico quasi sicuramente in prossimità del pagamento del costo complessivo della stessa.
Rimane però la necessità per l’amministrazione di appurare se si tratta di una disponibilità personale del convivente ovvero dell’impresa dallo stesso gestita e, in definitiva, se si tratta di denaro proprio o di risorse sottratte all’attività imprenditoriale ma, è evidente, che in nessun caso dovrebbe comportare un suo coinvolgimento diretto.

Riguardo poi ai 1000/1500 euro annui, riconducibili ai 200/300 euro che, saltuariamente, il compagno ha dato per concorrere alle spese per la figlia, si ritiene che, potrebbe essere chiesto un incrocio con i prelevamenti effettuati dal compagno.
Gli importi sono comunque estremamente esigui e, quindi, non dovrebbero costituire oggetto di particolari indagini da parte dell’amministrazione finanziaria.
Sul punto occorre ricordare, infatti, che il D.L. n. 193/2016 ha introdotto importanti novità in materia di prelevamenti e versamenti non giustificati che vengono utilizzati nelle indagini finanziarie.
La nuova disposizione ha introdotto limiti quantitativi sui prelevamenti (per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili) al di sotto dei quali la presunzione di cui all’art. 32, comma 1, numero 2), del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/72, non può operare e non scatta l’inversione dell’onere della prova. Pertanto, se i predetti versamenti si pongono in contropartita di prelevamenti effettuati sul/i conto/i del compagno entro detti limiti, gli stessi non possono essere oggetto di richiesta di giustificazioni da parte dell’amministrazione finanziaria per effetto delle citate modifiche normative.

In ogni caso, se le indagini sono finalizzate, come sembra, alla ricostruzione del reddito accertabile in capo al compagno imprenditore, è evidente che il recupero della maggiore imposta e dei connessi interessi, così come le sanzioni riconducibili ad una eventuale omissione o infedeltà dichiarativa, lo riguarderanno in via esclusiva.
Riguardo alla chiusura delle operazioni di verifica si ricorda che, se le indagini sono effettuate nell’ambito di una attività ispettiva esterna, per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio; ovvero, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
Si badi tuttavia, che la norma pone un limite temporale alla permanenza degli organi di controllo presso la sede del contribuente e non anche alla conclusione delle attività ispettive che potrebbero essere sospese e proseguite in ufficio.
Il verbale dovrà comunque essere necessariamente redatto a conclusione delle operazioni di controllo.

Se, invece, le indagini sono effettuate al di fuori di tale attività ispettiva esterna, la norma tributaria non riconosce al contribuente il diritto di essere avvertito della chiusura delle indagini fiscali a suo carico né esiste una tempistica delle stesse.
Dal tenore del quesito e dal riferimento alla opportunità di farsi assistere da un professionista, si intuisce che ci si trovi nella fase del contraddittorio endoprocedimentale e, quindi, nella fase in cui i militari della Guardia di Finanza, dopo avere ricostruito tutti i prelevamenti e tutti i versamenti, stanno chiedendo al contribuente la giustificazione degli stessi.
Si tratta di una fase eventuale e non necessaria che, per altro, potrebbe anche essere demandata all’amministrazione finanziaria.
Stante la rilevanza della stessa si ritiene opportuna, se non necessaria, l’assistenza in questa fase da parte di un tributarista, indipendentemente dal fatto che si tratti di un avvocato o di un dottore commercialista.
Resta il fatto che, comunque, eventuali ulteriori giustificazioni potranno essere fornite all’amministrazione finanziaria in sede di accertamento o in Commissione tributaria nel corso di un eventuale giudizio.