La vicenda concreta riguardava un avvocato che aveva assistito un imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. Quest'ultimo si era concluso nell'arco di sole due udienze, con una sentenza di non luogo a procedere. Al momento della liquidazione del compenso, il magistrato aveva riconosciuto solo alcune fasi del lavoro difensivo, escludendo però la fase introduttiva. Secondo il giudice, infatti, la brevità del procedimento e l'assenza di attività scritta non giustificavano il riconoscimento di tale voce.
L'avvocato ha contestato la decisione, ma il Tribunale ha confermato la riduzione della remunerazione. È seguito il ricorso in Cassazione da parte del professionista, fondato sulla violazione dell'art. 12, comma 3, lett. b) del D.M. n. 55/2014, recante il sistema dei compensi forensi. Tale disposizione stabilisce che il compenso dell'avvocato si liquida per singole fasi di giudizio, distinguendo fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria o dibattimentale e fase decisionale. Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il suo ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.
La questione centrale nasceva proprio dall'interpretazione della seconda fase, quella introduttiva. Nel corso degli anni, molti giudici di merito hanno adottato un'interpretazione restrittiva del decreto ministeriale, secondo una prassi che arrivava a negare il compenso per la fase introduttiva quando - proprio come nelle circostanze sopra esposte - non erano stati depositati atti scritti, il procedimento era stato breve e si erano svolte solo poche udienze. In altre parole, la fase introduttiva veniva riconosciuta - e monetizzata - esclusivamente in presenza di un'attività "visibile" e documentata, con una forte sottovalutazione del lavoro effettivamente svolto dal difensore.
Di tutt'altro avviso la Cassazione, secondo cui vanno computate nella liquidazione dei compensi non solo le attività scritte, ma anche quelle orali. Non a caso, la Corte ha ribadito una costante linea giurisprudenziale: l'elenco delle attività contenute nel D.M. 55/2014 per ciascuna fase ha natura esemplificativa e non tassativa. Di conseguenza, la fase introduttiva non può essere ridotta alle mere attività scritte (come ad esempio esposti, denunce, querele o memorie), ma può comprendere anche:
- attività svolte oralmente in udienza;
- partecipazione alle prime fasi del giudizio;
- attività difensive preparatorie non formalizzate in atti.
Non solo. Un altro punto particolarmente significativo della decisione riguarda la natura delle fasi processuali. La Corte chiarisce che la distinzione tra le fasi non è solo cronologica, ma soprattutto funzionale:
- ogni fase corrisponde a un diverso tipo di attività difensiva;
- ogni attività ha un proprio valore autonomo;
- il compenso deve riflettere tale struttura e non essere ridotto in base alla durata del processo.
In definitiva, il principio giurisprudenziale che emerge è quello per cui il lavoro di un avvocato non si misura solo in atti scritti o nella durata complessiva del procedimento. Nel patrocinio a spese dello Stato, il suo compenso va sempre calibrato in base all'effettivo svolgimento dell'attività difensiva, alla partecipazione alle fasi processuali e al ruolo svolto svolto anche attraverso attività orali o preparatorie. È una precisazione che, in un delicato momento storico per la professione, rafforza la tutela dell'intera categoria degli avvocati e contribuisce a una lettura più realistica e funzionale del loro impegno nel processo penale.