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Amministratore di condominio: rimane in carica fino alla sostituzione

Amministratore di condominio: rimane in carica fino alla sostituzione
Secondo la Cassazione l’amministratore revocato o nominato con delibera poi annullata conserva i propri poteri finché non avvenga la sua sostituzione.
L’ordinanza n. 7699/2019 della VI Sezione Civile della Cassazione si pronuncia in tema di “prorogatio” dei poteri dell'amministratore di condominio nell’ipotesi di revoca di quest’ultimo ovvero di annullamento della delibera di nomina perché illegittima. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che, in tali casi, l’amministratore conserva tutti i propri poteri, ivi compresi quelli di rappresentanza anche processuale, fino alla sostituzione. Pertanto, egli può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio.
La pronuncia trae spunto da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali proposta da un condomino, una società. L’opposizione era fondata, in realtà, su un unico motivo: l'amministratore, che aveva conferito la procura al legale per richiedere il decreto ingiuntivo e, successivamente, costituirsi in sede di opposizione, era stato nuovamente nominato dall'assemblea condominiale, pur essendo stato revocato giudizialmente pochi giorni prima della delibera.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello in secondo grado rigettavano la domanda dell’opponente, il quale proponeva ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, l’invalidità della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo conferita dall'amministratore di condominio, poiché la delibera di nomina di quest’ultimo doveva ritenersi nulla.
Da ciò, secondo il condomino ricorrente, sarebbe derivata l'invalidità non solo del procedimento monitorio (cioè di emissione del decreto ingiuntivo), ma altresì della domanda di pagamento, a cognizione piena, oggetto del successivo giudizio di opposizione (dal momento che il giudizio di opposizione ha per oggetto l’accertamento, non più in via sommaria ma in sede appunto di cognizione piena, dello stesso credito azionato con il decreto ingiuntivo, e l’opposto, cioè il soggetto contro cui l’opposizione è proposta, essendo il creditore deve considerarsi attore in senso sostanziale).
In relazione all’unico motivo di ricorso, tuttavia, l’ordinanza in commento ribadisce il costante orientamento della Suprema Corte: in tema di condominio negli edifici: nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore - e, quindi, tanto più ove, come nel caso di specie, ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell'invalidità della medesima delibera -, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza, anche processuale, del condominio fino all'avvenuta sostituzione.
In particolare. l'accertamento del permanere, in capo all’amministratore, della legittimazione ad agire o a costituirsi in giudizio per conto del condominio è affidato al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, trattandosi di questione che riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale.
Dunque, conclude la Suprema Corte, l'amministratore di condominio, anche laddove nominato con delibera che si assuma illegittima, fino a che non avvenga la sua sostituzione potrà validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio.
Osserva, peraltro, la Cassazione che tale interpretazione si uniforma a quanto affermato dalla giurisprudenza, sia pure nella diversa materia delle società di capitali, in relazione all'art. 2385 c.c.: in tale ambito si ritiene che la parte, la quale eccepisca la nullità della procura alle liti rilasciata da un amministratore non validamente nominato, ha l'onere di provare non solo che tale nomina era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma anche che quell'amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della società in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore.


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