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Articolo 2290 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Dispositivo dell'art. 2290 Codice Civile

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili(1) verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento(2) [2284, 2530].

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [1396, 2267]; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato(3) [2193].

Note

(1) Trovano applicazione in tal caso gli artt. 2267 e 2268.
(2) L'ex socio o gli eredi non sono però responsabili per le obbligazioni sociali sorte in seguito allo scioglimento.
(3) In forza dei richiami contenuti negli artt. 2297 e 2317, la norma si applica anche alle società irregolari in nome collettivo e in accomandita semplice.

Ratio Legis

La norma ribadisce il principio della illimitata responsabilità del socio per le obbligazioni sociali fintanto che non cessi il singolo rapporto partecipativo, disponendo tuttavia che la variazione del regime di responsabilità non possa essere opposta ai terzi in buona fede qualora l'ex socio o i suoi eredi non abbiano debitamente reso edotti i terzi dell'intervenuto scioglimento.


Spiegazione dell'art. 2290 Codice Civile

Coerentemente con il principio di responsabilità patrimoniale personale del socio, quest'ultimo, benché uscente, o i suoi eredi, restano responsabili per le operazioni sociali fino al momento in cui opererà lo scioglimento.
In difformità rispetto alla disciplina relativa agli utili ed alle perdite per le operazioni ancora in corso al momento dello scioglimento (art. 2289) il socio non è responsabile per le obbligazioni contratte dalla società dopo la sua uscita dalla compagine sociale.


Massime relative all'art. 2290 Codice Civile

Cass. civ. n. 17969/2021

L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all'oggetto della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una società di persone abbia trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall'altra parte contraente contro la società, non risponde dell'obbligazione restitutoria sorta in capo alla società in forza di clausola contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c.

Cass. civ. n. 19797/2015

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, di cui non sia stata data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 2290, comma 2, c.c., mediante iscrizione nel registro delle imprese, è inopponibile ai terzi, producendo i suoi effetti solo in ambito societario, né preclude l'estensione del fallimento al socio stesso, ex art. 147 l.fall., malgrado l'essere avvenuta la vendita della quota oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento deve considerarsi ancora in essere.

Cass. civ. n. 20447/2011

Anche alle obbligazioni che trovano la loro fonte nella legge, come quelle di versamento dell'IVA, si applicano le previsioni generali di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., secondo cui il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza, non riscontrandosi alcuna disposizione che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale. L'adempimento dell'onere pubblicitario, quale fatto impeditivo di tale responsabilità deve essere allegato e provato dal socio che opponga la cessione.

Cass. civ. n. 25123/2010

In tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 c.c. - ma non nei confronti della società o dei cessionari; ne consegue che nè la società, nè i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.

Cass. civ. n. 8649/2010

Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l'obbligazione di versamento dei contributi previdenziali all'INPS. Ne consegue che deve ritenersi inopponibile all'istituto previdenziale la scrittura privata di cessione della quota sociale da parte di un socio, posto che la responsabilità solidale dei soci per debiti derivanti dall'attività sociale prescinde dai rapporti interni dei soci stessi, e lo scioglimento del rapporto sociale, valido tra le parti, è inefficace nei confronti dei terzi.

Cass. civ. n. 19304/2006

La cessazione per qualsiasi causa dell'appartenenza alla compagine sociale del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290 c.c., non è opponibile ai terzi, poiché essa non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, la cessazione non pubblicizzata non è idonea ad escludere l'estensione del fallimento del socio pronunciata ai sensi dell'art. 147 legge fall., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto.

Cass. civ. n. 2215/2006

In forza delle previsioni di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. L'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l'anzidetto onere sia stato o meno assolto.

Cass. civ. n. 14962/2004

Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, secondo comma, c.c., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'art. 147 legge fall., nè assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto riguarda i terzi, a quel momento è ancora in atto; l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la idoneità del mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio dalla società di persone è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 2639/2001

In base al disposto dell'art. 2290 c.c., il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponde delle obbligazioni assunte successivamente al suo recesso, a condizione che il recesso medesimo sia stato oggetto di idonea pubblicità o sia comunque opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati (o non lo fossero per loro colpa); pertanto, con riferimento all'obbligo di versamento di contributi agli enti previdenziali, la responsabilità illimitata del socio receduto non viene meno ove il recesso non risulti da pubblicità adeguata, quale l'iscrizione nel registro delle imprese, non essendo sufficienti, ai fini della tutela dell'affidamento degli enti creditori, la cancellazione del socio dagli elenchi della Camera di commercio e l'avvenuta registrazione della scrittura privata di recesso dalla società (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile ratione temporis l'art. 2 legge 4 agosto 1978, n. 467, che ha previsto l'obbligo di comunicazione agli enti previdenziali delle variazioni relative all'attività dell'impresa).

Cass. civ. n. 5479/1999

La cessione della quota di società di persone, pur non comportando necessariamente l'intento di provocare lo scioglimento della società medesima, contiene in sé la volontà di dismettere la partecipazione ceduta, con il complesso delle posizioni connesse e, dunque, di uscire dal novero dei soci. Sicché, la cessione della quota, ove non rimanga nel limitato ambito del rapporto inter partes, ma trovi il consenso unanime occorrente per la variazione della compagine sociale con il subingresso del cessionario al cedente, segna il perfezionarsi del recesso di quest'ultimo (per effetto del concorrere di detta volontà di uscire dall'ente societario e della sua comunicazione agli altri soci) e la sua soggezione alla responsabilità delineata dall'art. 2290 c.c. per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2290 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Moreno V. chiede
venerdì 24/07/2020 - Piemonte
“Buongiorno, io nel 2018 avevo una società s.n.c poi a inizio 2019 il mio socio è uscito e io ho ritirato il 49% delle sue quote, trasformando la s.n.c nella odierna s.a.s attualmente in essere sempre con la stessa partita iva e denominazione, l'unica variazione è che è una s.a.s. Mi viene contestata da un fornitore una fattura del 2012, c'è stata una comunicazione nel 2016 di tale fattura non pagata e una mia contestazione per i vizi di fornitura, ora nel 2020 il fornitore mi ha mandato un decreto ingiuntivo, tramite il mio avvocato ne mando comunicazione anche al mio ex socio, tra le altre cose il decreto ingiuntivo è arrivato anche a lui relazionandomi con l'avvocato decidiamo di chiudere la il cosa facendo una offerta a saldo e stralcio, il mio ex socio mi fa sapere tramite un avvocato che non parteciperà in alcun modo al pagamento perchè nell'atto di cessione delle quote non è stato specificato nulla in riferimento al debito della società snc e visto che l'atto e successivo all'uscita del socio non ne è responsabile, chiedevo cortesemente un parere , il mio ex socio a distanza di meno di 2 anni da quando ho ritirato io la sua quota e ancora responsabile per quanto riguarda la parte economica della ditta snc , io avevo inteso dal notaio che per 5 anni il socio uscente restava responsabile della parte economica pregressa della ditta
Cordialmente”
Consulenza legale i 30/07/2020
Nelle società di persone, come nel caso di una snc, la responsabilità del socio uscente è regolata dall’art. 2290 del c.c., alla cui lettura si rimanda.

In forza di detta disposizione, la responsabilità del socio è circoscritta a tutte le obbligazioni sociali contratte dalla snc sino al momento del perfezionamento della causa di scioglimento (nel caso di specie, sino al momento della cessione della quota).

Pertanto, venendo alla risposta al quesito, considerato che la fattura del fornitore inerisce rapporti contrattuali sorti anteriormente alla cessione delle quote da parte del socio, quest’ultimo può è chiamato a rispondere solidalmente con il socio superstite della snc.

Il socio che paga, dunque, avrà poi azione di regresso nei confronti dell’altro socio.

Lucio A. chiede
lunedì 12/03/2018 - Sicilia
“Gentilissimi,
dal 2010 fino al 2013 sono stato socio accomandatario di una s.a.s. ed ho firmato il contratto con "I." , dal 2013 in poi previa autorizzazione da parte di "I." divento socio accomandante. Vi chiedo sono responsabile delle rate non pagate ad "I." dopo il 2013. (Trattasi di finanziamento in parte a fondo perduto ed in parte a tasso agevolato).
Grazie per l'attenzione.

Consulenza legale i 03/04/2018
Passando in rassegna, in primo luogo, le norme del codice civile, l’articolo di riferimento per individuare la risposta al quesito è il 2315 c.c., che rende applicabile alla società in accomandita semplice le norme dettate in materia di società in nome collettivo.
Queste ultime, a loro volta, rinviano, per gli aspetti su cui nulla viene disposto, alle norme dettate in materia di società semplice (così espressamente l’art. 2293 c.c.).

Tale meccanismo di rinvio, consente di ritenere applicabile alla s.a.s., e conseguentemente al caso di specie, l’art. 2267 c.c., dettato proprio in materia di responsabilità per le obbligazioni sociali.
Dispone quest’ultima norma che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Al fine di far valere la limitazione di responsabilità degli altri soci, però, occorre che il patto contrario sia portato a conoscenza dei terzi che hanno contratto con la società con mezzi idonei, in difetto di che la limitazione di responsabilità o l’esclusione della solidarietà non sarà opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Orbene, nel nostro caso la posizione di I. può benissimo equipararsi a quella del terzo a cui sia stato reso opponibile il patto di limitazione di responsabilità, avendo il socio accomandatario portato a conoscenza dello stesso I. il suo cambio di ruolo sociale per averne acquisito la preventiva autorizzazione.

Secondo quanto sostiene il Tribunale di Milano (il cui orientamento in materia societaria assume un peso di un certo rilievo) nell’importante sentenza n. 8800/2015, nell’ipotesi in cui nel corso della vita societaria di una s.a.s. si verifichi un cambio di ruolo, il socio accomandatario, divenuto in seguito accomandante, “resta responsabile illimitatamente dei debiti contratti dalla società al tempo in cui ricopriva il ruolo di socio accomandatario”.
L’art. 2290 c.c., tuttavia, norma applicabile alle s.a.s. per effetto del richiamo normativo a cui prima si è accennato e relativo allo scioglimento del rapporto sociale in capo ad un socio, stabilisce che nel momento in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio (ed il passaggio dalla posizione di accomandatario a quella di accomandante può equipararsi a ciò), il socio uscente o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Parrebbe, quindi, nel caso di specie, che il “vecchio” socio accomandatario – ora accomandante – rimanga responsabile per le obbligazioni (quindi quelle derivanti dal contratto con I.) contratte quando ancora non aveva mutato il suo ruolo nella compagine sociale.

Tuttavia, sempre da una norma del codice civile - con un poco di azzardo - si potrebbe provare a ricavare un argomento a sostegno della liberazione da responsabilità dell’ex socio accomandatario nel caso di specie: ci si riferisce in particolare alle disposizioni dettate in materia di cessione del contratto.

Infatti, l’art. 1406 c.c. consente a ciascuna parte di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite e purché l'altra parte vi consenta, mentre il successivo art. 1408 c.c. dispone che il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo, ossia dal momento in cui il ceduto l’ha accettata (così art. 1407 co. 1 c.c.).
Ebbene, nel nostro caso la posizione del socio accomandatario potrebbe equipararsi a quella del cedente, mentre la posizione di I. a quella del ceduto.
Ne consegue che la circostanza che I. abbia dato la preventiva autorizzazione al cambio di ruolo sociale, potrebbe assimilarsi a quel consenso alla cessione del contratto richiesto dall’art. 1407 c.c., che in quanto tale libera il cedente (socio accomandatario) da ogni responsabilità verso il ceduto (I.) ex art. 1408 c.c.. Se non ci fosse altra difesa cui appellarsi, questa potrebbe essere una strada da provare a percorrere. Chiaramente andrebbero analizzati a fondo i documenti esistenti.

Patrizia M. chiede
lunedì 22/01/2018 - Lazio
“Salve,

sto cercando di reperire del materiale per il seguente problema:

Gli eredi di un socio di una snc avente ad oggetto estrazione di tufo da una cava, in virtù di contratti di durata da espletarsi senza soluzione di continuità e con valenza di anni 20 , sono stati citati in giudizio dal concedente del suolo estrattivo per ottenere il risarcimento legato alla mancata totale escavazione del banco tufaceo come contrattualmente previsto, quindi per il mancato guadagno determinato da una escavazione parziale. il contratto era del 1998, il socio è deceduto nel dicembre del 1999, il contratto è stato risolto nel 2008 per inadempimento, l'atto di citazione è stato recapitato agli eredi ad aprile 2009, quindi entro il decennio dalla morte. La mia domanda è la seguente, posto che, alla data della morte nessun inadempimento era stato eccepito dai concedenti verso gli affittuari, e trattandosi di contratto di durata per cui non opera l'immediata prescrizione, è corretto che gli eredi (cui è stata liquidata la quota socio) rispondano per la mancata escavazione? A giudizio della scrivente , proprio perchè trattasi di contratto di durata, l'inadempimento potrebbe essersi verificato dopo la morte del socio, cioè a far data dal 2000 in poi. Voglio dire che nel caso di questi contratti , la responsabilità degli eredi verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, dovrebbe essere contestualizzata alla specifica tipologia del contratto di durata.

Grazie”
Consulenza legale i 29/01/2018
Occorre osservare che le conseguenze della morte del socio di una società di persone possono essere molteplici.

Bisogna preliminarmente distinguere

il caso in cui il socio premorto fosse illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, dove ci si troverà dinanzi a tre soluzioni:
1) liquidare gli eredi del socio e continuare l’attività;
2) liquidare la società e non continuare l’attività;
3) decidere di continuare l’attività con gli eredi del socio deceduto (art. 2280 c.c.);

dal caso in cui i soci abbiano derogato espressamente alla regola della loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), caso per il quale gli eredi succedono nella posizione del de cuius, secondo la regola dettata dall’art. 2322 c.c..

Nel caso specifico si presuppone che i soci superstiti abbiano liquidato gli eredi entro 6 mesi dalla morte del de cuius, mentre gli altri soci hanno continuato con l’attività d’impresa, e dunque la responsabilità degli eredi verso terzi per le obbligazioni sociali andrà valutata con riferimento all’art. 2290 c.c. .

La norma sancisce che “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”.
La giurisprudenza ha anche chiarito, seppur in una pronuncia piuttosto risalente, che sebbene il 2° comma dell’art. 2290 c.c. prescriva che lo scioglimento per l’uscita del socio sia opponibile ai terzi solamente se portato a loro conoscenza con mezzi idonei, la morte del socio, invece, determina automaticamente lo scioglimento del rapporto al verificarsi dell’evento a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte di terzi (Cass. 2987/1978).

Nel caso oggetto del quesito, l’obbligazione è sicuramente sorta prima della morte del socio, ma si discute se tale regola debba valere anche con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata, attesa la particolare natura delle obbligazioni che da esso sorgono.

Anche qui occorre far menzione di una sentenza della Corte Suprema piuttosto risalente che, con riferimento ad un contratto di mutuo, ha ritenuto di dover far applicazione dell’art. 2289 c.c. co. 3 ed ha ritenuto obbligato anche il socio uscente con riferimento alle rate scadute successivamente alla sua uscita dalla società (Cass. 6966/1996).
Secondo i Giudici di legittimità il socio uscente o i suoi eredi debbono partecipare agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni in corso, dovendosi intendere per operazione in corso quelle obbligazioni che, pur non essendo dovute al momento dello scioglimento del vincolo, costituiscono tuttavia una conseguenza inevitabile dei rapporti giuridici preesistenti (Cass 6966/1996).

Se è dunque questa la ratio sottesa all’art. 2289cc c.c. allora non può non estendersene la portata anche al disposto di cui all’art. 2290 c.c. restringendone l’interpretazione fino a veder escluse sole le obbligazioni che siano sorte dopo lo scioglimento del vincolo[1].
Chiaramente non avendo reperito alcuna pronuncia specifica sul punto, potrebbe facilmente sostenersi anche il contrario.


[1] Così pure la Nota a sentenza a cura di Giorgia Manzini rivista Notariato n. 5/1997 ultimo paragrafo


Annamaria P. chiede
venerdì 03/03/2017 - Veneto
“Il 21 novembre 2016 il mio compagno ed io abbiamo ceduto la nostra quota societaria di una s.n.c. Le nostre quote erano 25% + 25%: complessivamente il 50%. Ora i soci entranti ci chiedono di pagare delle obbligazioni verso terzi del periodo in cui anche noi facevamo parte della società. Dovremo pagare?
Saluto e ringrazio della vostra risposta.”
Consulenza legale i 09/03/2017
Il quesito trova risposta immediata nel codice civile, e precisamente nell’art. 2290, il quale recita: “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”.
La norma si applica pacificamente anche al caso – come quello di specie – in cui il socio ha cessato di essere tale per aver ceduto la propria quota.
L'orientamento costante della Corte di Cassazione in materia di responsabilità del socio uscente, in caso di trasferimento di quota di società in nome collettivo (ossia cessione di quota, recesso, esclusione o decesso del socio), prevede che lo stesso sia tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali verso i terzi sino al momento in cui il trasferimento non sia stato registrato presso il registro delle imprese o fino al momento, in ogni caso, in cui il terzo sia venuto a conoscenza del trasferimento: “Nella società in nome collettivo la responsabilità del socio uscente cessa nel momento in cui detto mutamento viene pubblicato presso il registro delle imprese, ovvero cessa dal momento in cui è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in caso contrario non è opponibile ai terzi che lo hanno ignorato senza colpa.” (Cassazione civile, sez. I, 30/10/2013, n. 24490; conformi Cass. n. 22215/2005 e Cass. n. 20447/2011) e ancora: “l'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità da coobbligato, rispetto a debiti della società, altrimenti normale” (Cassazione civile, sez. trib., 13/03/2013, n. 6230).

Con quest’ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì stabilito che il regime di responsabilità in questione non va circoscritto alle sole obbligazioni di origine negoziale, ma va esteso a qualsiasi genere di obbligazione, anche a quelle che hanno fonte nella legge e, nella specie, si fa riferimento all'obbligazione di versamento dell'Iva. Altre pronunce fanno riferimento invece al versamento dei contributi previdenziali (Cass. n. 8649/2010).

Ovviamente, invece, i debiti sociali, di qualunque genere essi siano, di cui il socio uscente o i suoi eredi non potranno essere chiamati a rispondere - sempre se, chiaramente, al trasferimento della quota è stata data idonea pubblicità ai sensi dell'art.2290 c.c. - sono esclusivamente quelli sorti dopo il trasferimento della quota.

Pertanto, si noti bene, la mancata idonea pubblicità del trasferimento di quota determina la responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi anche per le obbligazioni sociali sorte successivamente al trasferimento (salva in tal caso la facoltà per il socio uscente o per i suoi eredi di proporre azione di rivalsa nei confronti della società e degli altri soci, sempre che questi siano solvibili).

GIOACCHINO T. chiede
lunedì 26/01/2015 - Emilia-Romagna
“In data 28/11/2003 ho costituito una Societa in nome collettivo: in data 13/5/2004 ho venduto le mie quote al socio restante: in data 10/5/2007, avendo la Società modificato l'assetto societario in Società a responsabilità limitata ho richiesto alla Banca la cancellazione delle ipoteche-e garanzie- a mio carico (cosa che non avevo fatto nel momento della vendita delle quote perché sufficientemente garantito oltre che per la capacità contributiva del socio-a titolo informativo nel 2007 la stessa banca offriva un mutuo di 1,200.000 euro mentre la cifra di cui ero rimasto garante era nell'ordine di 200.000 euro. Alla mia richiesta la banca risponde che NON ADERISCE ALLA MIA RICHIESTA ANCHE ALLA LUCE DELL'ART.2290 DEL C.C..
Va detto che alla banca mi sono rivolto un'altra volta attraverso un legale -stessa risposta- ed altre 10 volte a voce. OGGI la società è FALLITA e la banca ha chiesto a me il saldo del totale debito, non avendo fra l'altro fatto NIENTE nei confronti del loro debitore naturale, per garantirsi il loro credito.
Mi domando -oltre che in punto di diritto- il comportamento della banca NON SIA LESIVO NEI MIEI CONFRONTI- avendo tutelato la figura della società rimasta INVECE DEL LORO CREDITO, avvalendosi, ovviamente, delle mie garanzie.
NON HA SICURAMENTE TUTELATO ME A FAVORE DELLA SOCIETA' CREANDOMI -DOPO 10 ANNI- UN DANNO.
NON SI PUO' RAVVISARE IN QUESTO COMPORTAMENTO -diciamo SUPERFICIALE- della banca un FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI COLUI CHE LE E' RIMASTO CLIENTE ? POSSO OPPORMI, E CON QUALI ARGOMENTAZIONI, ALLA BANCA? GRAZIE.”
Consulenza legale i 29/01/2015
Nel caso di specie vanno affrontati in maniera distinta due aspetti: le garanzie volontarie prestate dall'ex socio (ipoteche o fideiussioni) e la responsabilità del socio uscente ex art. 2290 c.c. Va comunque precisato che, in assenza di una analisi della documentazione relativa ai fatti narrati nel quesito, si potranno dare solo delle indicazioni di massima.

Ipoteca e fideiussione

L'ex socio ha garantito con propri beni alcuni debiti sociali, mediante iscrizione di ipoteca.
L'ipoteca presuppone l'esistenza di un certo credito: si parla in tal senso di accessorietà, nel senso che l'ipoteca sussiste in quanto esista il credito garantito e che le vicende del credito garantito si ripercuotono sull'ipoteca.
Nel caso di specie si suppone che l'ex socio abbia concesso una ipoteca volontaria (art. 2821 del c.c.).

Le cause di estinzione dell'ipoteca sono espressamente elencate dall'art. 2878 del c.c.: tra di esse vi sono la cancellazione dell'iscrizione, l'estinguersi dell'obbligazione e la rinunzia del creditore.
Solo nei casi stabiliti dalla legge l'ipoteca può venire meno: mancando la rinunzia del creditore (la banca), quindi, si deve essere verificata l'estinzione dell'obbligazione (normalmente, perché essa viene eseguita).
Se il credito garantito è ancora esistente e quindi dovuto, non si vedono ragioni per cui la banca debba concedere la cancellazione dell'ipoteca prestata dal socio fuoriuscito dalla società.

Nel momento in cui il credito resti insoddisfatto, la banca ha diritto di far espropriare il bene e di rifarsi con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
Ai sensi dell'art. 2868 del c.c., chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
Quindi, in assenza dell'espressa pattuizione del beneficium excussionis, la banca ha la facoltà di rivolgersi all'ex socio anche se prima non ha tentato di escutere la società.

Anche se l'ex socio si è prestato quale fideiussore, di regola non esiste un beneficio d'escussione se non sia convenuto che il garante non sarà tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale (art. 1944 del c.c.).
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (art. 1957 del c.c.).

Responsabilità del socio fuoriuscito

Il socio receduto è responsabile, ai sensi dell'art. 2290 del c.c. per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento anche per quanto riguarda le operazioni in corso, in quanto essi partecipano al risultato finale di tali operazioni (v. art. 2289 del c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, secondo quanto disposto dagli articoli 2290 e 2300 del codice civile, il socio di una società di persone che cede la propria quota risponde nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali stipulate per il periodo antecedente alla registrazione, nel registro delle imprese, della variazione della quota societaria oppure fino al momento in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima. (Cass. n. 3946/2011).

L'art. 2290 riguarda solo i rapporti verso i creditori sociali e non i rapporti interni tra i soci, che possono essere regolati in modo diverso.

Ciò detto, se sussiste ancora oggi un debito sorto prima dello scioglimento del rapporto sociale, il socio fuoriuscito ne risponde ancora, proprio ai sensi dell'art. 2290 c.c.

Poiché il recesso del socio è avvenuto nel 2004, si potrà casomai valutare se il credito di cui è titolare la banca si sia nel frattempo prescritto: bisognerà verificare il tipo di credito e di conseguenza determinare il termine di prescrizione previsto dalla legge; infine, sarà opportuno accertare che la banca non abbia interrotto il termine prescrizionale (ad esempio con intimazioni di pagamento inviate per posta raccomandata), nel qual caso il credito sarebbe ancora esistente ed esigibile.

Giuseppe chiede
giovedì 11/11/2010
“il socio uscente ha l'obbligo di pagare i creditori prima dello scioglimento?”
Consulenza legale i 12/11/2010

Come dice l'art. 2290 del c.c.: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento."

Questo, però, non significa che per uscire dalla società debba prima pagare i creditori pro quota; quasi fosse una condizione per poter uscire efficacemente dalla società. Significa, invece, che egli, e, dopo di lui, i suoi eredi, sarà sempre tenuto a rispondere alle richieste di adempimento delle obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui è uscito della società. Questo per il principio della responsabilità illimitata del socio di società personali. Se così non fosse, infatti, l'uscita dalla società del socio si trasformerebbe in un utile strumento per autoridursi la responsabilità, in evidente danno per i creditori (oltre che per gli altri soci).


ALESSANDRO G. chiede
sabato 03/07/2021 - Lazio
“Salve ho una sas della quale detengo il 99% mentre 1% è di mia sorella. Sto vendendo il 50% ad una mia dipendente che diventerà socia accomandataria e io accomandante. La società ha dei debiti che verranno elencati nell'atto. In caso di fallimento risponderei comunque dei debiti contratti dalla sas?
Vi ringrazio per l'eventuale risposta
Saluti”
Consulenza legale i 05/07/2021
L’art. 2313 c.c. distingue la responsabilità dei soci accomandanti da quelli accomandatari; per i primi la responsabilità è limitata alla quota conferita, cosicché, in caso di cessione della quota da parte del socio accomandante, e successivo eventuale fallimento della s.a.s., il medesimo socio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti dei versamenti ancora dovuti per i conferimenti. Pertanto, tale responsabilità è limitata solo a tale eventuale debito verso la società.

Riguardo invece al socio accomandatario, quest’ultimo è responsabile illimitatamente e solidalmente per tutti i debiti maturati dalla s.a.s.

Ciò premesso, si può rispondere al quesito formulato.

L’art. 2315 c.c. rinvia alle norme previste per la società in nome collettivo ai fini della disciplina applicabile alle s.a.s., con il limite della compatibilità tra le norme previste per il primo modello societario con il secondo. Le società in nome collettivo, allo stesso tempo, contengono una disposizione, l’art. 2293 c.c., la quale opera un ulteriore rinvio alle norme delle società semplici per quanto compatibili con quelle previste per le società in nome collettivo. Pertanto, in forza di questo secondo richiamo, alle s.a.s. si devono applicare, in quanto compatibili, anche le norme previste per le società semplici.

In tal senso, la Suprema Corte ha così disposto: “si verificava il fenomeno giuridico della responsabilità dell'accomandatario per tutte le obbligazioni sociali anche anteriori all'acquisto di tale qualità in virtù del doppio rinvio dall'art. 2315 c.c. all'art. 2293 c.c. ed all'art. 2269 c.c. e della conciliabilità delle disposizioni, applicabili nel modo conveniente secondo le regole del "mutatis mutandis" (Cass. civ., Sez. I, (data ud. 13/04/1989) 13/04/1989, n. 1781).

L’art. 2290 c.c., disposizione contenuta nel capo II del Titolo V del c.c., ovvero quello che si occupa delle società semplici, stabilisce che “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”.

In forza di tale disposizione, applicabile anche alle s.a.s. in virtù dei richiami normativi sopra indicati, il socio accomandatario uscente (come nel caso di specie il socio che ha alienato la sua quota) risponderà pertanto dei debiti maturati dalla società fino al momento in cui si perfeziona lo scioglimento del rapporto societario (nel caso di specie, i debiti per cui il socio uscente sarà a chiamato a rispondere saranno quelli maturati sino al perfezionamento della vendita della quota). Non potrà pertanto considerarsi liberato per questi debiti in caso di un eventuale fallimento della società.

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