Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [2188, 2200, 2949], ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2297(1).
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali(2) [33, 38, 41, 2257, 2258, 2267, 2291, 2320, 2331, 2515].
Note
(1)
Si applicano cioè le norme sulla società semplice, con la conseguenza che i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota (v.
2270) e i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale (v.
2267-
2268).
(2)
Per operazione sociale si intende un atto di gestione intrapreso da un socio accomandatario, a cui partecipi un accomandante, determinando per quest'ultimo la perdita del beneficio della responsabilità limitata.