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Articolo 2291 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2291 Codice Civile

Nella società in nome collettivo(1) tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2301, 2304, 2315, 2498, 2615, 2643 n. 10].

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [2267, 2297, 2513].

Note

(1) Eventuali patti limitativi della responsabilità illimitata del socio risulteranno inopponibili ai terzi, sebbene validi ed efficaci tra i soci.

Ratio Legis

La norma delinea i tratti tipologici essenziali della società in nome collettivo. Viene chiamata «in nome collettivo» per il fatto che in detta società la partecipazione del socio all'attività sociale è così intensa da necessitare l'indicazione del nome dei soci nella ragione sociale della società stessa, quasi che imprenditore commerciale non fosse solo la società, ma anche tutti i soci che vi partecipano.

Spiegazione dell'art. 2291 Codice Civile

Le società in nome collettivo, al contrario delle società semplici, possono avere ad oggetto l'esercizio sia di attività non commerciale, sia di attività commerciale.
La società in nome collettivo è considerata essere il prototipo normativo di società commerciale, ciò implicando che in mancanza di una specifica indicazione nel contratto sociale circa il tipo prescelto, l’ente debba essere qualificato come s.n.c. Va qualificata come s.n.c., seppur irregolare, anche la società di fatto, a patto che ad essere esercitata sia un’attività di tipo commerciale.

La norma delinea la principale caratteristica del tipo in oggetto, stabilendo che i soci di s.n.c. siano sempre solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e che qualsiasi patto limitativo della responsabilità sia privo di efficacia nei confronti dei terzi. Nelle società semplici, per contro, è ammesso il patto di limitazione della responsabilità patrimoniale di uno o più soci (art. 2267).
Ciononostante, si reputa che la preclusione incida esclusivamente sull’efficacia esterna del patto limitativo, il quale rimarrà valido ed efficace tra i soci di s.n.c..

Massime relative all'art. 2291 Codice Civile

Cass. civ. n. 21066/2016

Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.

In tema di società di persone, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, sicché l'estensione agli altri soci dell'azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali. (Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha escluso l'esistenza di un tale squilibrio quanto agli oneri relativi ad un rapporto locatizio fatto valere in giudizio, contro la società, da uno dei suoi unici due soci collettivisti, atteso che l'immobile alla stessa locato era risultato in comproprietà paritaria tra questi ultimi).

Cass. civ. n. 28146/2013

Nell'azione di responsabilità proposta a norma dell'art. 2291 cod. civ. nei confronti dei soci di una società in nome collettivo, la legittimazione passiva spetta solo a chi venga evocato in giudizio nella qualità di socio mentre la deduzione della mancanza, in concreto, di tale qualità integra un'eccezione che deve essere fatta valere nei modi e nei tempi previsti per le eccezioni di parte. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva considerato tardiva l'eccezione di estraneità alla compagine sociale, giacché formulata dal socio convenuto soltanto alla terza udienza del giudizio d'appello e non già come necessario, quantomeno col proposto atto di appello incidentale).

Cass. civ. n. 4380/2013

In tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, c.c. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva.

Cass. civ. n. 13084/2011

Nel giudizio tributario, la responsabilità illimitata e solidale dei soci della società in nome collettivo, di cui all'art. 2291 cod. civ., operante anche nei rapporti tributari, non comporta la diretta estensione ai soci medesimi del giudicato formatosi tra l'Amministrazione finanziaria (nella specie a seguito di accertamento IVA) e la società, perché il meccanismo dell'estensione degli effetti della sentenza, resa nei confronti di una società di persone con soci illimitatamente responsabili, anche ai soci in questione, compresi quelli occulti, siccome delineato dall'art. 147 legge fall., esaurisce la sua portata nell'ambito della materia della dichiarazione di fallimento e non si estende anche ai rapporti ordinari dei soci fra loro o con la società. Tuttavia, la pronuncia non resta del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla controversia concernente il socio, in quanto, avendo questa origine dal medesimo rapporto accertato nel precedente giudizio, il giudice deve tenere conto della sentenza passata in giudicato, secondo la sua libera valutazione, quale prova o elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale e nell'ambito degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

Cass. civ. n. 1036/2009

Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.

Cass. civ. n. 18185/2006

Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa esecuzione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.

Cass. civ. n. 8956/2006

Il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.

Cass. civ. n. 3842/1994

Con riguardo a società in nome collettivo costituita da due soli soci — a ciascuno dei quali l'atto costitutivo attribuisce disgiuntamente la firma e la rappresentanza della società con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione — unico legittimo contraddittore del socio, per le controversie relative ai rapporti sociali ed alla liquidazione della quota, non può che essere l'altro socio, non essendo configurabile per quanto riguarda i rapporti interni una volontà ed un interesse della società, come autonomo soggetto giuridico, distinti e potenzialmente antagonisti a quelli dei soci.

Cass. civ. n. 3773/1994

La società in nome collettivo, ancorché non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, con la conseguenza che detta società è passivamente legittimata rispetto alla domanda del socio escluso — e quindi terzo rispetto al rapporto sociale — che chieda la liquidazione della sua quota, che costituisce un credito nei confronti non degli altri soci bensì della società. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto, rispetto a detta domanda, la legittimazione passiva degli altri soci, e non quella della società).

Cass. civ. n. 11956/1993

La società in nome collettivo (regolare), pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia dei terzi che dei soci stessi, ed altresì titolare di diritti reali (su beni mobili od immobili) acquisiti in virtù dei conferimenti o dell'esercizio della capacità negoziale che la disciplina positiva le consente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2291 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Davide T. chiede
mercoledì 09/09/2020 - Sardegna
“Buongiorno
Ero socio di una snc che ha contratto un mutuo, con garanzia di Finsardegna, per acquisto di un immobile. Con rate regolarmente pagate fino al gg della mia presenza in società. Dopo il mio recesso dalla società nel 2012 con regolare atto notarile e cambio in camera di commercio, le rate del mutuo non vengono più pagate e adesso mi è stato notificato un decreto ingiuntivo per il saldo del debito. Vorrei sapere se ci sono i presupposti per un opposizione e se ci sono sentenze per casi simili al mio
Grazie in anticipo
Davide T.”
Consulenza legale i 09/09/2020
Il socio di una snc risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ai sensi dall’art. 2291 c.c., alla cui lettura si rimanda.

Tale circostanza è rilevante ai fini della risposta al quesito formulato.

Infatti, dal momento della stipula del contratto di mutuo da parte della snc, tutti coloro che sono (erano) soci di quest’ultima alla data del perfezionamento del predetto contratto rispondono (risponderanno) per la restituzione dell’importo mutuato.

I soci della snc, anche se successivamente recedono dalla società, continuano, infatti, a rispondere per le obbligazioni sociali contratte fino al momento del loro recesso.

Pertanto, considerando che il mutuo, nel caso di specie, è stato contratto al momento in cui il socio che ha poi receduto era ancora all’interno della compagine sociale, quest’ultimo risponderà per l’intero debito portato dal mutuo. La responsabilità, infatti, è solidale e il pagamento può essere richiesto - per l'intero - anche a uno soltanto dei debitori (che poi, se pagherà, potrà ovviamente rivalersi sugli altri condebitori).

Alessandra P. chiede
martedì 23/06/2020 - Trentino-Alto Adige
“Sono socio passivo e amministratore di una s.n.c. con due miei fratelli; pur continuando a rimanere socio, lavoro come dipendente presso un'altra azienda e svolgo altro lavoro; nel corso degli ultimi cinque anni ho finanziato la società per euro 87.000 (ci sono tutti i bonifici che ho effettuato dal mio conto corrente personale a quello della società); purtroppo i rapporti con i miei due fratelli sono diventati molto tesi ed io ho intenzione di uscire/recedere dalla società.
come posso recuperare i miei 87.000 euro? e' possibile agire con decreto ingiuntivo? quali altre possibilità ho? (i miei fratelli dicono che non mi daranno nulla)”
Consulenza legale i 29/06/2020
L’art. 2291 del c.c., alla cui lettura si rimanda, sancisce la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci di una società in nome collettivo.

Da tale responsabilità deriva, dunque, il diritto del socio che paga un debito sociale ad agire in regresso contro il socio condebitore del medesimo ai sensi dell’art. 1299 del c.c., alla cui lettura si rimanda.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha così statuito: “In base all'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e, a norma dell'art. 1299 c.c., comma 1, il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solidali la parte di debito su di loro gravante Per effetto di tali disposizioni, ritiene il collegio, in conformità ad un orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 14 dicembre 1978, n. 5947), che il socio di una società in nome collettivo che, come nel caso di specie, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante “(Corte di Cassazione, sentenza n. 18185 del 2006).

Alla luce del rapporto di solidarietà tra i soci di una snc, e il correlato diritto di regresso del socio condebitore, che salda un debito sociale, verso gli altri soci condebitori, il primo (come il socio che nel caso di specie ha versato 87.000 euro per debiti sociali) avrà diritto di richiedere in regresso agli altri soci condebitori le somme che ha pagato per debiti sociali. Lo strumento più celere è certamente il ricorso per decreto ingiuntivo, preceduto da una lettera di messa in mora degli altri soci condebitori.