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Articolo 1408 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Dispositivo dell'art. 1408 Codice Civile

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo(1).

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte [1294](2).

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno(3).

Note

(1) Cioè dal momento in cui la cessione gli è stata notificata o da quando egli l'ha accettata (v. 1407 c.c.).
(2) Analogamente a quanto accade in tema di cessione del credito (1267 c.c.), anche qui la cessione avviene pro solvendo.
(3) Il cedente, però, non è per questo liberato dalla propria posizione.

Ratio Legis

Normalmente il cedente è liberato dopo che la cessione è stata notificata al ceduto o dopo che questi l'ha accettata (1407 c.c.), poichè da questo momento è il cessionario a divenire parte del contratto. Tuttavia il ceduto può scegliere di non liberare il cedente a maggior garanzia del proprio credito. In tal caso, però, il ceduto deve comunicare tempestivamente al cedente che il cessionario è inadempiente, in modo da consentirgli di agire subito per evitare l'aggravarsi del pregiudizio.

Spiegazione dell'art. 1408 Codice Civile

Liberazione del cedente di fronte al ceduto; condizioni e limiti

Conseguenza della cessione di contratto, strutturata quale unitario ed organico trasferimento del complesso non solo dei diritti, ma altresì delle obbligazioni che lo stesso racchiude, è la norma dell'art. 1408, secondo cui, diventata efficace, nei modi ora esposti, la cessione nei confronti del ceduto, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso costui.

E’ tuttavia riconosciuta al contraente ceduto la facoltà di non liberare il cedente dai suoi obblighi, facendone espressa riserva. In tal caso, quest'ultimo assume la figura di obbligato sussidiario sol quando il cessionario si renda inadempiente; ma, poiché il cedente ha interesse a cautelarsi verso il cessionario, nel caso che sia costretto ad adempiere, della inadempienza il contraente ceduto deve dar notizia, al cedente, entro 15 giorni dalla mancata esecuzione del contratto, sotto pena del risarcimento dei danni (pur conservando sempre l'azione contro il cedente stesso).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1408 Codice Civile

Cass. civ. n. 10964/2010

In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda stessa è esercitata, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 non deroga al principio, ricavabile dall'art. 1408 c.c., per cui nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il cedente risponde delle obbligazioni divenute esigibili anteriormente alla cessione ed inadempiute, in quanto prevede la responsabilità sussidiaria del cedente per le obbligazioni successive alla cessione del contratto di locazione che il cessionario non abbia adempiuto, ma non esime il cedente medesimo dall'adempimento delle obbligazioni sue proprie e già scadute alla data della cessione

Cass. civ. n. 26234/2007

In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda è esercitata, non può ritenersi che, se gli aspetti della cessione di azienda prevalgano su quelli tipici della locazione immobiliare, l'intero contratto debba essere assoggettato all'art. 1408 c.c. anziché all'art. 36 della legge n. 392 del 1978; deve invece affermarsi, ai sensi della norma da ultimo citata, che, qualora la locazione immobiliare sia parte (pur minima) di un'azienda, il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione dell'azienda, ma, in compenso, può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo. Tale principio vale solo per quanto concerne il corrispettivo della locazione immobiliare, che è l'unico aspetto che interessa il locatore dell'immobile, e non per quanto concerne la parte del canone di affitto dell'azienda che si riferisce al godimento degli altri beni e diritti che compongono l'azienda.

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