Le
iscrizioni nel
registro delle imprese hanno
efficacia dichiarativa.
L'efficacia della
pubblicità ha luogo nei confronti dei terzi e va distinta in
efficacia negativa (1° comma) ed
efficacia positiva (2° comma).
Si parla anche di
efficacia normativa quando l'iscrizione non ha efficacia costitutiva, ma in sua mancanza, si applica un'altra disciplina legislativa a carattere residuale.
L'
iscrizione di un fatto non vero si ritiene sia idonea a produrre l'affidamento dei terzi e la responsabilità di chi ha eseguito l'iscrizione come se il fatto fosse vero.
L'
efficacia negativa consiste in una presunzione di ignoranza dei fatti non iscritti (FERRI), che può essere superata solo con la prova della conoscenza effettiva. Si tratta, quindi, di una
presunzione iuris tantum. Non è applicabile l'art.
1147, 2° comma, perché di fronte al sistema della pubblicità si prescinde dalla
buona fede.
L'efficacia negativa opera in favore solo dei terzi, ne consegue che:
-
la mancata iscrizione non può essere opposta ai terzi da chi aveva l'onere di richiederla;
-
i terzi possono sempre far valere i fatti non iscritti nei confronti sia del soggetto obbligato a chiedere l'iscrizione sia di altri terzi.
L'
efficacia positiva consiste in una presunzione di conoscenza dei fatti iscritti (FERRI) che non ammette prova contraria. Si tratta, quindi, di una
presunzione iuris et de iure applicabile anche in caso di impossibilità da parte del terzo di venire a conoscenza dell'iscrizione.
Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non è invocabile in casi in cui la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità (ad esempio come nell'ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti).
Si ritiene, inoltre, che la presunzione di conoscenza dei fatti iscritti non operi in campo processuale.
Il principio dell'
efficacia dichiarativa subisce alcune
deroghe di varia natura, in considerazione o delle caratteristiche del soggetto o del fatto o dell'atto iscritto.
Per gli imprenditori iscritti nelle
sezioni speciali, si ha una mera
pubblicità notizia (con l'eccezione dell'imprenditore agricolo), mentre l'iscrizione dell'
atto costitutivo delle
società di capitali e le sue
modifiche ha
natura costitutiva.