Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7590 del 30 agosto 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve contenere l'estrinsecazione diretta della volontà delle parti di concludere quel determinato negozio; pertanto, al fine di dimostrare l'avvenuta stipulazione di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta ad substantiam non sono sufficienti né la produzione di un documento che si limiti a riconoscere il fatto storico l'avvenuta conclusione né la concorde ammissione delle parti che il contratto stesso fu stipulato nella forma scritta.

(massima n. 2)

Se per il mandato è necessaria la forma scritta ad substantiam, il requisito può considerarsi soddisfatto solo in presenza di un documento contenente la manifestazione della volontà di conferire il potere di rappresentanza e non anche con documenti che facciano solo riferimento alla procura altrimenti rilasciata o che di questa presuppongono l'esistenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.