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Articolo 1717 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Sostituto del mandatario

Dispositivo dell'art. 1717 Codice Civile

(1)Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico(2), risponde dell'operato della persona sostituita(3).

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta [1710](4).

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto(5).

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario(6).

Note

(1) Si discute se la sostituzione configuri un subcontratto ovvero un contratto a favore di terzo (1411 c.c.) laddove terzo sarebbe il mandante.
(2) Ad esempio, un sostituto si rende necessario, per legge, se una banca deve eseguire un incarico in un luogo in cui non esistono sue filiali (1856, 2 c.c.).
(3) Il sostituto ed il sostituito rispondono solidalmente verso il mandante (1292 ss. c.c.).
(4) Si tratta della c.d. culpa in eligendo, cioè, appunto, nella scelta del sostituto.
(5) Il rapporto tra mandatario e mandante rimane in essere, di modo che il primo rimane obbligato verso il secondo anche se si fa sostituire ed il secondo si libera dalla propria obbligazione una volta che versa il compenso al mandatario.
(6) L'azione può essere esperita dal mandante sia che il sostituto abbia agito previa autorizzazione sia che questa sia mancata. Tuttavia, è necessario che possa ancora agire il mandatario stesso, pertanto il mandante perde l'azione diretta se il mandatario ha ratificato l'operato del sostituto.

Ratio Legis

Le cautele che circondano la sostituzione del mandatario con altri dipendono dalla natura di contratto intuitus personae che qualifica il mandato.
Quando la sostituzione è autorizzata, il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1710, 1176 c.c.) sia nella scelta del sostituto che nell'impartirgli le istruzioni.
In ogni caso il mandante conserva, ad evitare che l'inerzia del sostituito possa pregiudicarlo, azione diretta verso il sostituto.

Brocardi

Delegatus non potest delegare

Spiegazione dell'art. 1717 Codice Civile

Se il mandatario può farsi sostituire

L'esecuzione del mandato è dominata dal principio della personalità della prestazione del mandatario. La legge tuttavia prevede la sostituzione.
I casi che possono farsi in base all'art.1717 sono i seguenti: 1) il mandante non ha autorizzato la sostituzione; 2) il mandante ha autorizzato la sostituzione; 3) il mandante ha vietato la sostituzione.


Se il mandante non autorizza né vieta la sostituzione come e fra chi, in caso di sostituzione, si producono gli effetti dell'esecuzione del mandato

Nel primo caso in mancanza del divieto il mandatario pur non avendo l'autorizzazione può farsi sostituire. Egli però risponde dell'attività del sostituto ed è tenuto verso il mandante per gli inadempimenti di esso: il dolo e la colpa del sostituto si considerano come del mandatario.
Correlativamente il regolare adempimento del mandato a opera del sostituto produce gli effetti normali dell'esecuzione rispetto al mandante. Tra mandatario e sostituto si costituiscono rapporti corrispondenti a quelli tra mandante e mandatario. Il sostituto per es. deve rivolgersi al mandatario per essere rimborsato delle anticipazioni e indennizzato dei danni subiti a causa dell'incarico (art. 1720), per avere inoltre il pagamento del compenso: può agire contro il mandante solo se questo ha riconosciuto gli effetti della gestione.
Il mandante in ogni caso può agire direttamente contro il sostituto a norma dell'art. 1717, rimanendo ferma la responsabilità del mandatario per la cattiva scelta.
Il sostituto per quanto attiene all'adempimento del mandato ha gli stessi obblighi del mandatario. Eseguito il mandato, rende il conto al mandante o al mandatario: deve renderlo al primo se glielo richiede; qualora nonostante la richiesta lo rende al mandatario, può essere ob­bligato a renderlo di nuovo al mandante. Il mandatario, se ha fatto anticipazioni al sostituto, ha diritto d'intervenire nella resa del conto.

Il terzo comma dell'art. 1717 risolvendo un dubbio esistente sotto l'impero dei codici precedenti statuisce che il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Se per es. il mandante dà ordine di comprare le merci a un prezzo e il mandatario nel dare le istruzioni al sostituto non si attiene all'ordine ricevuto, il mandatario risponde verso il mandante se il sostituto compra le merci a un prezzo maggiore. Indipendentemente dagli ordini del mandante, il mandatario risponde delle istruzioni che dà personalmente al sostituto per dirigerne l'attività: se l'esecuzione di tali istruzioni si risolve in un danno per il mandante, la responsabilità è del mandatario.

Agli effetti dell'art. 1705 il sostituto è considerato come contraente rispetto ai terzi.
La sostituzione termina per le cause per cui si estingue il mandato.

La revoca del mandato fa cadere la sostituzione: al contrario se è revocata la sostituzione rimane il mandato; se il mandatario rinuncia, non cessa la sostituzione e il mandante può agire direttamente contro il sostituto a norma dell'art. 1717. Se muore il mandante si estinguono il mandato e la sostituzione: se muore il mandatario rimane la sostituzione; se muore il sostituto si estingue la sostituzione ma rimane il mandato.
Soluzioni corrispondenti valgono per le altre cause di estinzione del mandato. La sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione del mandato per fatto non imputabile al sostituto (art. 1218) libera questo rispetto al mandatario e libera quest'ultimo nei confronti del mandante.
Il mandatario non risponde dell'operato del sostituto quando la sostituzione benché non autorizzata era necessaria per la natura dell'incarico, come per es. nel caso di mandato per l'acquisto di titoli in borsa dato a persona diversa da un agente di cambio.


Sostituzione autorizzata con o senza la indicazione del sostituto da parte del mandante

Quando il mandante autorizza la sostituzione occorre distinguere a seconda che: a) abbia indicata la persona del sostituto; b) non abbia fatta tale indicazione.
La scelta del sostituto fatta dal mandante non libera il mandatario all'obbligo di prestare la diligenza del buon padre di famiglia per la regolare esecuzione del mandato. Il mandatario deve rendersi conto del modo come il sostituto svolge la sua attività per impedire eccessi e abusi e assicurare l'esatta esecuzione dell'incarico.

Quando il mandante non indica la persona del sostituto la scelta è fatta dal mandatario. L'art. 1817 codice del 1865 dettava che il mandatario era responsabile se la persona da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente. Tale norma non è stata riprodotta dal codice vigente. Il mandatario autorizzato alla sostituzione con la facoltà di scegliere la persona del sostituto risponde, com'è specificato dal secondo com­ma dell'art. 1717, della colpa nella scelta. Per altro il mandatario quando si è fatto sostituire da persona idonea non si libera da ogni responsabilità. La sua posizione corrisponde a quella del mandatario che nomina il sostituto nelle condizioni indicate dal primo comma dell'articolo, vale a dire senza autorizzazione e senza divieto. In fondo le due ipotesi vengono a coincidere, perché in realtà a norma del primo comma il mandatario può nominare il sostituto e scegliere la persona.
Si applicano quindi le regole riassunte in ordine al primo comma.


Divieto di sostituzione. Effetti della sostituzione contro il divieto

Se il mandante vieta la sostituzione e il mandatario nomina il sostituto, la nomina costituisce inadempimento e giusta causa di revoca del mandato.
Se tuttavia l'incarico è diligentemente eseguito dal sostituto nei precisi termini stabiliti dal mandante è escluso l'interesse di questo di dolersi della sostituzione.


L'impossibilità di esecuzione del mandato e la sostituzione

Tra le cause di estinzione del mandato (art. 1722) la legge non annovera la sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione di esso da parte del mandatario. Ma tale impossibilità estingue il rapporto a norma dell'art. 1218.

È dubbio se il mandatario possa o debba superare la impossibilità nominando un sostituto: il mandatario stesso può avere interesse a conservare l'incarico per non perdere il compenso.
Tale dubbio si dovrebbe risolvere nel senso che la sopravvenuta impossibilità estingue il rapporto ma non può mutare i termini di esso. Il mandatario impossibilitato a continuare la esecuzione del mandato si trova in relazione alla facoltà di sostituzione, nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato per l'art. 1717 qualora la impossibilità non fosse sopravvenuta. Può delegare ad altri qualche atto di gestione come potrebbe delegarlo in ogni altro caso ma deve avvertire il mandante, il quale provvederà alla cura dei propri interessi. In caso di urgenza, in attesa che il mandante provveda, può anche affidare l'esecuzione ad altra persona per la temporanea gestione dell'affare.


La sostituzione e la nomina di mandatari per l'esecuzione di determinati atti

Diverso dalla sostituzione è il caso di nomina di mandatari per l'esecuzione di determinati atti che rientrano nell'orbita del mandato. La persona nominata agisce non come sostituto ma come mandatario del mandante, che per determinati atti di esecuzione ha conferito la facoltà di nomina al mandatario.
Diverso dalla sostituzione è l'altro caso del commissionario che ha un'impresa e si serve dei dipendenti per l'esecuzione delle commissioni. Qui si rimane nel campo dell'esecuzione personale a opera del mandatario, essendo irrilevante la materiale esecuzione a mezzo di altri.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

525 L'art. 566 del progetto della Commissione reale sulla sostituzione del mandatario è riprodotto (art. 604) con il chiarimento che la norma si può applicare solo al mandato senza rappresentanza: infatti nel mandato con procura la designazione del rappresentante deve essere specifica e perciò ad ogni sostituzione deve corrispondere apposita procura.
Così l'articolo comprende integralmente le ipotesi della commissione commerciale, salve le deviazioni conseguenziali all'esistenza di una consuetudine a diverso contenuto.

Massime relative all'art. 1717 Codice Civile

Cass. civ. n. 9381/2020

L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario è esperibile sul presupposto che il mandante agisca per "mala gestio" rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito; qualora quest'ultimo non possa esercitare un'azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l'operato o per avervi previamente rinunciato, tale azione diretta non sussiste.

Cass. civ. n. 20640/2019

La banca, nell'accettare l'ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità della banca, che aveva accettato di provvedere al pagamento mediante modulo F24 richiesto dal proprio cliente in favore del terzo, ma, non essendo andato a buon fine il versamento a causa dell'errata compilazione del modulo da parte del cliente, non aveva poi provveduto a darne tempestivamente comunicazione al mandante, che lamentava di avere in conseguenza subito un danno patrimoniale).

Cass. civ. n. 20432/2018

Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.

Cass. civ. n. 1580/2018

In tema di mandato, l'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, di cui all'art. 1717, comma 4, c.c., è consentita in tutti casi di sostituzione previsti dai primi tre commi della medesima disposizione, e dunque anche nell'ipotesi di sostituzione non autorizzata, indebitamente operata dal mandatario nell'ambito di un mandato allo svolgimento di un incarico professionale, necessariamente caratterizzato dall' "intuitus personae".

Cass. civ. n. 15412/2010

In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito intuitu personae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno ché tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 c.c., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato

Cass. civ. n. 18512/2006

Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'intuitus personae per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae. L'articolo 1717 del c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.

Cass. civ. n. 7515/1999

Il mandante non ha azione diretta verso il sostituto del mandatario qualora quest'ultimo abbia approvato ed accettato l'opera del sostituto giudicandola sostanzialmente conforme alle istruzioni impartite con il comportamento dovuto.

Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è, tuttavia basato necessariamente sull' intuitus personae per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae. L'articolo 1717 del c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.

Cass. civ. n. 1642/1999

A norma dell'art. 1717 c.c. il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a sé stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico risponde dell'operato della persona sostituita e in tal caso il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Deve escludersi, peraltro - tenute presenti la formulazione letterale della disposizione e la sua ratio - che il sostituto sia legittimato ad agire nei confronti del mandante originario.

Cass. civ. n. 7430/1990

L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall'art. 1717, ultimo comma, c.c., si applica in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo; incaricato dal mandatario, e cioè non solo quando l'intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l'esecuzione dell'incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso la legittimazione e la responsabilità del Banco di Roma, in relazione all'azione di garanzia esperita dall'Inail, sul rilievo, in particolare, che, poiché il servizio di cassa di tale istituto era stato affidato al Credito Italiano, a sua volta avvalsosi dell'opera del Banco di Roma, non sussisteva alcun rapporto diretto fra questo e l'Inail).

Cass. civ. n. 301/1988

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1717 c.c., il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita (nell'esecuzione del mandato) dal mandatario non solo quando l'intervento del terzo sia stato autorizzato dal mandante o si sia reso necessario per la natura dell'incarico, ma anche nel caso in cui il sostituto abbia agito per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario.

Cass. civ. n. 2199/1980

Il mandatario, anche quando si serva di altri per l'espletamento dell'incarico ricevuto, conserva la sua qualità, né essa viene acquistata dai suoi incaricati, in quanto continuano a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, il quale è liberato, pertanto, da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1717 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. S. chiede
martedì 02/04/2019 - Friuli-Venezia
“Buona sera, qui di seguito vi illustro il mio quesito:
Nel 2013 ho subito una truffa in Croazia, che riguardano l'acquisto di tre appartamenti e una costituzione di una Società denominata …omissis….
Ho affidato il mandato per gestire la controversia legale a dott. F.S. firmando in data 18 dicembre 2013 un mandato, in quanto mi ha riferito che aveva esperienza delle problematiche nei balcani
Il dott. F. S. risulta essere Dottore Commercialista, revisore contabile.
Vorrei sapere da voi se questa figura di Dottore Commercialista, ha le competenze per gestire queste controversie di carattere legale. Vi informo che è stato presentato ricorso presso l'ordine dei Commercialisti di …omissis...
Ulteriori documentazioni (mandato, contratto appartamenti, costituzione società …omissis…)
Cordialità.



Consulenza legale i 19/04/2019
La prima cosa che balza agli occhi leggendo la proposta contrattuale accettata è proprio l’oggetto di essa, risultante dalla seguente dicitura:
offerta tecnica ed economica per assistenza tecnica”,
a cui fa seguito la precisazione che trattasi di “preventivo per l’assistenza tecnica”.

Nella premessa della stessa proposta viene precisato che il mandante ha intrapreso delle iniziative economiche da realizzarsi in Croazia, le quali sono sfociate nella conclusione di due rogiti notarili, a seguito dei quali la controparte si è dimostrata subito inadempiente.
Sulla scorta di tale inadempimento, il mandante (ossia colui che pone il quesito) è stato invitato a manifestare la volontà di avvalersi di “professionisti” con esperienza in materia internazionale e, specificatamente, nello Stato della Croazia.
In particolare, si precisa che, per effetto della accettazione della suddetta proposta, al mandante sarebbe stata garantita la consulenza del professionista che ha formulato la proposta stessa (ossia il commercialista F.S.), precisandosi che, per quanto concerne gli aspetti legali della vicenda, ci si sarebbe avvalsi dell’ausilio di due avvocati (uno per l’Italia e l’altro per la Croazia, ben individuati sin da subito).

La proposta contrattuale regolamentava, com’è normale, anche il corrispettivo che il mandante avrebbe dovuto versare ai mandatari per l’attività che di volta in volta sarebbe stata svolta, specificando la misura del compenso che sarebbe spettato a ciascuno dei professionisti coinvolti nel dare esecuzione al mandato e precisandosi che nella relativa parcella sarebbero stati analiticamente indicati:
  1. il tipo di attività esercitata;
  2. il nominativo dei professionisti che hanno svolto l’attività;
  3. luogo, giorni ed orari in cui sono state eseguite le prestazioni professionali.
Tali elementi corrispondono esattamente a quelli risultanti dalle parcelle trasmesse, in cui vengono indicati con estrema precisione il numero di ore di attività svolta e la relativa tariffa oraria per ciascuno dei professionisti coinvolti.

Già dall’esame critico degli elementi documentali di cui si è in possesso se ne ricava che il commercialista in questione non ha inteso porre in essere alcun atto di abusivo esercizio della professione legale, avendo manifestato sin da subito, ed in maniera abbastanza chiara, che gli aspetti prettamente legali della vicenda sarebbero stati affidati a due avvocati, peraltro ben individuati con nome e cognome.

Inoltre, come risulta dalle parole sopra evidenziate e contenute nella proposta sottoscritta per accettazione, la medesima avrebbe avuto quale oggetto non tanto (o meglio non soltanto) assistenza legale, bensì “assistenza tecnica”, ove con “tecnica” non può che intendersi un tipo di assistenza che necessità di particolari conoscenze tecniche (ossia specifiche) sia in campo giuridico che economico.
Il commercialista, dunque, non si è in alcun modo obbligato a prestare e svolgere in prima persona attività legale, avendo demandato lo svolgimento di tale attività a professionisti della materia, ossia gli avvocati suoi collaboratori.

A questo punto viene in effetti da chiedersi per quale ragione ad avanzare quella proposta sia stato un commercialista e non direttamente i legali che sarebbero stati chiamati ad agire per conto del mandante.
Una prima risposta ci viene data dal ruolo che, in generale, un commercialista può assumere, il quale non deve essere visto semplicemente come colui che tiene i conti di un’azienda o di un privato, potendo al contrario tale figura avere competenze molto complesse e diversificate.
Abbastanza diffusa nella attuale società è, infatti, la figura del commercialista giuridico o forense, per tale intendendosi colui che si occupa di analizzare record personali di attività potenzialmente illegali, raccogliere prove e preparare azioni legali; a tale figura di commercialista può anche essere affidato, tra l’altro, il compito di supportare i singoli privati per la compravendita di beni immobili e mobili.

Si ritiene che sia stato proprio questo il ruolo legittimamente assunto dal commercialista in questione, ossia analizzare l’attività economica posta in essere dal mandante in territorio internazionale, raccogliere prove in ordine ad eventuali profili o meccanismi di illeceità della stessa e fornire agli avvocati suoi ausiliari il materiale probatorio occorrente per porre in essere le dovute azioni legali.

A questo punto non rimane che analizzare il profilo prettamente giuridico del rapporto che si è venuto ad instaurare tra le parti.
Sembra anche qui evidente che si tratti di un rapporto di mandato, originato da una proposta contrattuale sottoscritta per accettazione (momento in cui il contratto si è concluso), e nella quale vi si ravvisano tutti gli elementi necessari ed utili per la formazione di un valido contratto, quali delineati dall’art. 1325 del c.c..

Per quanto concerne la disciplina giuridica applicabile a tale contratto, dunque, non ci si può che riferire a quella risultante dagli articoli che vanno dall’art. 1703 del c.c. all’art. 1730 del c.c..
Tra tali norme, quelle che debbono essere prese in particolare considerazione, al fine di valutare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, sono:
  1. l’art. 1711 del c.c., rubricato “Limiti del mandato”, nella parte in cui dispone che il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato, limiti che nel caso di specie non possono dirsi in alcun modo oltrepassati;
  2. l’art. 1713 del c.c., norma che pone in capo al mandatario l’obbligo del rendiconto, anch’esso puntualmente adempiuto con la remissione periodica della fatture per le attività che venivano man mano svolte.
  3. l’art. 1717 c.c.. rubricato “Sostituto del mandatario”. E’ questa la norma che più di tutte assume rilievo e sulla cui analisi ci soffermeremo in maniera particolare.

Tale disposizione consente al mandatario di sostituire altri a se stesso nell’esecuzione del mandato, distinguendo le seguenti ipotesi:
  1. il mandatario sostituisce altri a se stesso senza esservi autorizzato o senza che la natura dell’incarico lo richieda: ciò comporta che il mandatario sia tenuto a rispondere dell’operato del sostituto;
  2. il mandante ha autorizzato la sostituzione senza indicare la persona del sostituto: in questo caso il mandatario sarà responsabile solo se è in colpa nella scelta del sostituto;
  3. il mandante ha autorizzato la sostituzione con indicazione della persona del sostituto: il mandatario non sarà responsabile di nulla.
Nel caso di specie il mandatario risulta pienamente legittimato ad avvalersi di sostituti (quali sono gli avvocati designati) sia perché autorizzato espressamente dal mandante sia perché lo richiede la natura dell’incarico.
Tale preventiva autorizzazione, scaturente dall’avere accettato la proposta contrattuale per come formulata, vale anche come esonero del mandatario stesso da ogni tipo di responsabilità in ordine all’operato dei sostituti.

Anche la giurisprudenza consente al mandante di disconoscere l'attività del sostituto del mandatario soltanto nel caso in cui la sostituzione non sia stata da lui autorizzata né si sia resa necessaria in relazione alla natura dell'incarico.
Se invece quell'attività è risultata utile nell'interesse del mandante, il quale se ne è pure giovato, il medesimo non può disconoscere l'opera del sostituto ed è tenuto a compensarla (così Cass. n. 5724/1990).

Volendo tirare le fila di tutto quanto sopra esposto, dunque, può dirsi che, stando al chiaro tenore letterale della proposta contrattuale sottoscritta, il commercialista non ha inteso assumere alcun incarico implicante lo svolgimento di attività legale, non rientrante nella sua competenza professionale (quindi, va esclusa ogni forma di abusivo esercizio della professione).
Lo stesso si è fatto semplicemente promotore dello svolgimento in favore del mandante di una complessa attività di assistenza tecnica, ossia specialistica, per risolvere problematiche di natura legale ed economica afferenti il patrimonio del mandante e discendenti dall’attività giuridica da lui posta in essere in Croazia, facendosi espressamente e preventivamente autorizzare ad avvalersi di professionisti avvocati (già, peraltro, designati nello stesso contratto di mandato) per tutto ciò che concerne la sfera giuridica di loro competenza.

Sotto questo profilo, dunque, si ritiene che l’operato del commercialista non sia in alcun modo censurabile.

Nicola Arnese chiede
giovedì 24/03/2011 - Campania
“Salve, volevo un chiarimento in merito alle deleghe che possono concedere gli avvocati e, nel mio caso specifico, vorrei sapere se è lecito che il mio avvocato difensore e quello della controparte deleghino lo stesso unico avvocato nelle udienze di un procedimento civile ed inoltre se il mio avvocato difensore possa delegare l'avvocato della controparte ad assistermi nelle udienze stesse dove rappresenta comunque controparte, grazie.”