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Articolo 1719 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato

Dispositivo dell'art. 1719 Codice Civile

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare(1) al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato(2) e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [1705 ss.](3).

Note

(1) L'obbligo di somministrare può consistere nel dare, nel fare, nel consegnare.
(2) Ad esempio, le somme che servono al mandatario per sostenere le spese per spostarsi da un luogo all'altro ovvero i documenti che servono per perfezionare un contratto.
(3) L'inciso fa riferimento al mandato senza rappresentanza (1705 c.c.) ma la norma si applica anche nel caso del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (v. 1723 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il mandatario assume l'incarico per conto del mandante (1703 c.c.) il quale, pertanto, deve metterlo nelle condizioni di eseguirlo anche sul piano materiale.

Spiegazione dell'art. 1719 Codice Civile

I mezzi necessari per l'esecuzione del mandato: chi deve provvedervi

La norma dell'art. 1719 ha carattere tradizionale e risponde alle necessità della pratica.
Salvo patto contrario, il mandatario ha diritto ai mezzi necessari per l'esecuzione del mandato. In detti mezzi sono comprese le anticipazioni di somme. Il mandatario se domanda le anticipazioni e non le riceve, non è tenuto a eseguire il mandato; se non le domanda o le richiede con ritardo non può giustificare l'inadempimento o la ritardata e incompleta esecuzione allegando che gli mancarono o non gli giunsero in tempo i fondi necessari.


I mezzi necessari per l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome dal mandante

Il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi degli atti che compie con i terzi; ma, come risulta dagli articoli 1705, 1706 e 1707 e com'è manifesto dalla funzione del rapporto, gli affari che compie non sono suoi, bensì del mandante. Donde l'altra norma, anch'essa tradizionale e universalmente seguita, che il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi che occorrono perché possa adempiere le obbligazioni contratte in proprio nome. Se il mandante non adempie a tale dovere è tenuto ai danni.


Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

526 Nell'art. 605 ho precisato che il mandante deve somministrare al mandatario non solo i mezzi per la esecuzione del mandato, ma anche i mezzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Massime relative all'art. 1719 Codice Civile

Cass. civ. n. 11401/2019

Il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, non è soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, poiché lo stesso è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale, e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero, qualora il mandato non possa essere adempiuto, da quella di retrocedere il bene al mandante.

Cass. civ. n. 20659/2016

In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio, da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra costoro sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato ed a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio, qualora l'agente - in forza di questo rapporto - abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore; conseguentemente, l'intermediario ha diritto di ripetere il corrispettivo anticipato al "tour operator" per conto del viaggiatore, anche se quest'ultimo non aveva espressamente autorizzato tale pagamento, trattandosi di diritto che sorge dal contratto di mandato.

Cass. civ. n. 9590/2012

Nel sistema delineato dalla legge n. 1294 del 1957, che regola l'attività delegata alla Federconsorzi per conto e nell'interesse dello Stato, avente ad oggetto gli acquisti all'estero di materie prime per conto dello Stato, il rapporto tra l'Amministrazione statale (mandante) e la Federconsorzi (mandataria) non coincide con quello risultante dall'art. 1719 c.c., non essendo posto a carico del mandante alcun obbligo di somministrazione di mezzi in favore del mandatario ed essendo, al contrario, stabilito che questo debba provvedere autonomamente, anche da un punto di vista economico, al compimento dell'attività demandatagli, rinviando il conteggio definitivo del rapporto dare-avere ad un momento successivo all'espletamento dell'attività delegata, vale a dire alla data del rendiconto finale (salva la facoltà di dare corso ad anticipazioni sul conto finale, sulla base dell'avvenuta presentazione di rendiconti annuali), la cui approvazione costituisce l'indispensabile presupposto ai fini della valutazione in ordine all'esistenza di eventuali differenze attive o passive.

Cass. civ. n. 4214/2012

In tema di finanziamento dell'esecuzione di un'opera pubblica affidata ad un concessionario, non è configurabile un rapporto di mandato sulla base del quale l'ente concedente sia obbligato a somministrare i mezzi per l'esecuzione ai sensi dell'art.1719 c.c. e, pertanto, in caso di perenzione dello stanziamento per decorso del termine di efficacia (nella specie cinque anni dall'esercizio finanzario in cui è avvenuta la previsione in bilancio ai sensi dell'art.12 della legge regione Sicilia 8 luglio 1977, n.47), l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore.

Cass. civ. n. 15273/2003

In tema di adempimento delle obbligazioni ed in ipotesi di esecuzione del mandato, sia il mandante, che il mandatario devono comportarsi, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, secondo le regole della correttezza. Ne consegue che non può affermarsi la responsabilità del mandatario senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al comportamento del mandante il quale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome.

Cass. civ. n. 16868/2002

Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi, ma tra il viaggiatore e l'intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Pertanto il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c. a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e qualora l'agente, in forza di questo rapporto, assuma l'obbligo verso l'organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti.

Cass. civ. n. 2802/1971

Anche nel caso in cui il mandato può considerarsi attribuito nell'interesse congiunto di entrambe le parti contraenti, rimane fermo, salvo patto contrario, l'obbligo del mandante di fornire i mezzi per l'adempimento del contratto, da lui già stipulato, al mandatario incaricato del pagamento.

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