Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10265 del 16 ottobre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l'agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall'art. 1752 c.c. gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l'incarico. Pertanto in relazione a questa possibilitā la riconduzione del rapporto all'uno o all'altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilitā, la quale č caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l'incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.

(massima n. 2)

L'art. 1359 c.c. consente attraverso una fictio di avveramento, di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione sia determinato da un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto controinteressato in tal modo sanzionando le condotte contrarie a correttezza e buona fede che influiscono sulla pendenza della condizione al fine di mantenere integre le ragioni dell'altra parte. Lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge una indagine di mero fatto il cui risultato č insindacabile in sede di legittimitā, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.