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Articolo 1704 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mandato con rappresentanza

Dispositivo dell'art. 1704 Codice Civile

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante(1), si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro(2).

Note

(1) Il conferimento del potere di rappresentanza avviene con la procura (1392 c.c.). Con essa gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, di cui il primo spende il nome.
Pertanto, mandato e procura si devono tenere distinti: il primo è un contratto che regola i rapporti interni tra chi conferisce l'incarico e chi lo esplica, il secondo è un atto unilaterale che regola i limiti entro cui il mandatario, nei rapporti con i terzi, può vincolare il mandante.
(2) Il mandatario con rappresentanza deve essere chiaro nello spendere il nome del mandante.

Ratio Legis

Il mandante conferisce il potere di rappresentanza se vuole che gli effetti dell'atto si producano direttamente nella sua sfera giuridica, senza necessità di un nuovo atto di trasferimento (v. 1705 c.c.), e se non è sua intenzione che il suo nome rimanga sconosciuto ai terzi stipulanti.

Spiegazione dell'art. 1704 Codice Civile

Il mandato con o senza rappresentanza

Il mandatario presta un'attività negoziale impiegando la propria volontà, ma esegue l'incarico secondo l'intendimento dichiarato o pre­supposto del mandante. In apicibus quindi la volontà del mandatario corrisponde a quella del mandante senza identificarsi con essa.
Questa esigenza è destinata a operare nell'ambito dei rapporti interni tra mandante e mandatario: si riflette sui rapporti esterni tra mandatario e terzi quando il primo agisce in nome del mandante. Si parla allora di contemplatio domini, la quale, salvo che la legge prescriva una determinata forma, si attua in qualsiasi modo e, cioè, espressamente, tacitamente, per fatti concludenti. Se ne parla non solo per il mandatario ma anche per il terzo contraente. Il primo dichiara di agire in nome del mandante, il secondo ha la volontà di trattare col mandatario e di assumere obbligazioni e acquistare diritti rispetto al mandante. In questo secondo caso il rapporto rimane qualificato dalla rappresentanza; i subietti s'identificano meglio come rappresentato e rappresentante anziché come mandante e mandatario; si applicano anche le norme del capo VI, titolo II di questo libro, articoli 1387-1400.

L'effetto tipico della rappresentanza, la quale quando è connessa al mandato ne costituisce il lato esterno, è indicato dall'art. 1388, che riassume il risultato definitivo al quale prima del codice pervennero la dottrina e la giurisprudenza. Il negozio rappresentativo è concluso dal rappresentante, ma produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato: si considera direttamente concluso tra rappresentato e terzo, i quali vengono a trovarsi immediatamente di fronte con tutti i diritti e gli obblighi che per entrambi scaturiscono dal negozio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

510 Viceversa ho riconfermato il principio che il mandato non implica incarico di rappresentare il mandante e cioè di agire negozialmente anche il nome del mandante.
La Commissione reale aveva scritto nell'articolo 558 del suo progetto che, nel dubbio, la procura si presume. Invece la procura, come opinione ormai ricevuta, deve risultare dal contenuto dell'atto; la presunzione della sua esistenza non è del resto sufficiente nei rapporti con i terzi, di fronte ai quali, perché possano sorgere le conseguenze della rappresentanza, è necessario che il mandatario abbia agito effettivamente nel nome del mandante.
Tuttavia mi è sembrato utile conservare come disposizione autonoma (articolo 591) l'affermazione che il progetto del 1936 pone nel secondo comma dell'articolo 558 quale conseguenza della presunzione predetta, e cioè che nelle ipotesi di mandato con rappresentanza si applicano anche le norme relative a questo istituto. A tale enunciazione ho voluto dare rilievo per ribadire il concetto che il mandato con rappresentanza costituisce una sottospecie del mandato.

Massime relative all'art. 1704 Codice Civile

Cass. civ. n. 39566/2021

Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.

Cass. civ. n. 5681/2020

La "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali, né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale, cosicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite, non dev'essere necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto che la mancata notificazione del ricorso in appello alla società di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS non contrastasse con la previsione del litisconsorzio necessario di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 448 del 1998, essendosi costituito l'INPS, in primo grado, anche quale mandatario della suddetta società).

Cass. civ. n. 22616/2019

Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2014).

Cass. civ. n. 22818/2017

In tema di mandato con rappresentanza, la sottoscrizione “per conto” di una determinata persona, con espressa enunciazione del nome o di altra espressione che la identifichi, deve considerarsi come spendita del nome della stessa e, quindi, attività compiuta in sua rappresentanza, purché sia stato effettivamente conferito il relativo potere.

Cass. civ. n. 7510/2011

Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere in suo nome dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario (nella specie, con rappresentanza), l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.

In tema di mandato con rappresentanza, la contemplatio domini, che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige - nel caso in cui l'atto da porre in essere non richiede una forma solenne - l'uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'atto sono destinati a prodursi direttamente; l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse.

Cass. civ. n. 16025/2002

In tema di rappresentanza, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio. Pertanto, pur se l'agire del rappresentante in nome del rappresentato con spendita del nome tacita può ricavarsi da circostanze, elementi, comportamenti ed altri fattori univoci e concludenti, tuttavia, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe sempre a chi afferma la legittimazione del rappresentato

Cass. civ. n. 3103/2002

Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto può essere oggetto di mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti c.d. simili ai negozi (quali la costituzione in mora, la denunzia dei vizi, le partepipazioni in genere, ecc.). ne consegue che, allorché le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza - sia pure limitata alla sola fase precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto - gli atti compiuti dal rappresentante, sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con conseguente riferibilità a quest'ultimo della responsabilità precontrattuale eventualmente configurabile.

Cass. civ. n. 15235/2001

L'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale, per univocità e concludenza, da portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è, poi, compito devoluto al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. 

Cass. civ. n. 1104/1990

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale ad negotia, può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante, inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto, compreso quello di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire quindi ai fini processuali la debita procura speciale al difensore, a nulla rilevando che la procura a lui rilasciata dal mandante sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intenda proporre ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 1116/1977

Nel mandato con rappresentanza, deve presumersi, in difetto di espressa contraria pattuizione, che le limitazioni inerenti al rapporto di mandato (nella specie, necessità del preventivo interpello del mandante per il compimento di determinati atti) si riferiscano anche alla procura e, cioè, costituiscano limiti al potere del mandatario di spendere il nome del mandante e di porre in essere negozi produttivi di effetti direttamente nei suoi confronti.

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