Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8005 del 26 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Le obbligazioni derivanti da accrediti indebiti sul conto corrente intestato al defunto, avvenuti dopo la morte di quest'ultimo, sono da considerarsi direttamente a carico degli eredi e non come debiti ereditarî trasferiti pro quota agli stessi.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui la banca abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'Inps, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista - pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento di ogni ulteriore operazione.

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