(massima n. 2)
Nell'ipotesi in cui la banca abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'Inps, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista - pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento di ogni ulteriore operazione.