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Sezione I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Disposizioni generali

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
712 La distinzione tra il mandato e il contratto d'opera o il contratto di lavoro è posta nel criterio obiettivo della diversa natura della prestazione oggetto del contratto. Si ha mandato quando l'incaricato dove prestare un'attività negoziale, e cioè deve compiere atti giuridici per conto del mandante (art. 1703 del c.c.); si ha contratto d'opera ovvero contratto di lavoro quando deve essere prestata un'attività di contenuto non negoziale, sia materiale che intellettuale. La gratuità non era nell'essenza del mandato secondo il codice anteriore, perchè si considerava mandato anche quello commerciale, soggetto alla presunzione di onerosità. Generalizzata questa presunzione (art. 1709 del c.c.); tanto meno potrà ritenersi che l'obbligo di corrispondere al mandatario un compenso sposti il rapporto verso il contratto d'opera o verso quello di lavoro. La gratuità del contratto non deve necessariamente risultare da convenzione espressa; al pari dell'onerosità del deposito (art. 1767 del c.c.) può desumersi dalle circostanze, non esclusa la qualità del mandatario e la considerazione della natura dei rapporti fra questi e il mandante. Rimane esclusa l'esigenza di un agire nel nome del mandante. E infatti la commissione e la spedizione vengono regolate come sottospecie del mandato (art. 1731 del c.c. e seguenti; art. 1737 del c.c. e segmenti), mentre negli articoli 1705, 1706 e 1707 particolarmente si regola il mandato senza rappresentanza. Il codice, nel capo del mandato, disciplina prevalentemente il lato interno del rapporto; quello esterno, quando c'è, è regolato dalle norme sulla rappresentanza (art. 1704 del c.c.).
714 Delle Obbligazioni del mandatario e del mandante. Il nuovo codice ha modellato i rapporti tra mandante e mandatario sullo schema dei principii posti dal codice abrogato, integrandoli però con quelli già inseriti nel codice di commercio, che, com'è noto, non avevano ragion d'essere soltanto per il mandato commerciale. Gli articoli 1710 a 1714 e 1718 a 1721 costituiscono il nucleo fondamentale dei diritti e dei doveri che concorrono a formare, dal lato interno, il contenuto del mandato. Quando il mandato è gratuito vi è una attenuazione della responsabilità del mandatario. Essa deve valutarsi con minor rigore (art. 1710 del c.c.), così come meno rigorosamente, nella stessa situazione, dovevano, anche per il codice abrogato (art. 1746, secondo comma), applicarsi i principii ordinari della responsabilità; il che vuole significare che pure ti mandatario gratuito deve prestare la diligenza del buon padre di famiglia, salvo al giudice di assolverlo dalla responsabilità per danni quando sia incorso in una lieve negligenza scusabile. Il riferimento preciso al criterio del buon padre di famiglia anche della diligenza cui è tenuto il mandatario gratuito fa intendere, del resto, che l'apprezzamento meno rigoroso della sua responsabilità deve aver riguardo, tra l'altro, alle qualità del mandatario, in modo che il principio di attenuazione è eminentemente relativo. I crediti del mandatario verso il mandante per rimborsi e per il compenso sono assistiti da prededuzione sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi (art. 1721 del c.c.) e da privilegio sulle cose del mandante detenuto dal mandatario (art. 2761 del c.c., secondo comma); inoltre si è concesso al mandatario il diritto di ritenzione sulle cose stesse, e, ad agevolargli la riscossione coattiva dei crediti che gli spettano verso il mandante, si è preordinata a suo favore una forma di esecuzione privata, in tutto simile a quella che l'art. 363 cod. comm. prevedeva solo per il mandato commerciale (art. 2761, quarto comma). Concerne pure la disciplina del lato interno del rapporto la norma dell'art. 1715 del c.c. che esclude l'obbligo del mandatario di garantire al mandante l'adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo, e di rispondere per l'insolvenza di quest'ultimo se egli non la conosceva o non l'avrebbe dovuta conoscere. La norma è dispositiva, in modo che il mandatario può anche assumere una garanzia per la bonitas del terzo, di contenuto più vasto di quello considerato dalla legge: a questa disponibilità dei limiti di garanzia si ricollega lo "star del credere" del commissionario (art. 1736 del c.c.).