Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4215 del 11 dicembre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandato č il contratto con il quale il mandatario, munito o meno del potere di rappresentanza si obbliga a compiere per conto del mandante uno o pił atti giuridici, mentre il contratto d'opera, cui č estraneo il concetto di rappresentanza, consiste nel compimento verso corrispettivo di un'opera o di un servizio, cioč di una attivitą tecnica (materiale od intellettuale) estranea a quella negoziale.

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