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Articolo 1705 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mandato senza rappresentanza

Dispositivo dell'art. 1705 Codice Civile

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato(1).

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato(2), salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono [1721](3).

Note

(1) Poiché manca una investitura formale del mandatario da parte del mandante, e manca, quindi, la spendita del nome di quest'ultimo, agli occhi dei terzi è solo il primo ad essere parte della stipula.
(2) Si tratta di una particolare ipotesi di azione surrogatoria (v. 2900 c.c.), particolare perché prescinde dall'inerzia del mandatario.
(3) Ad esempio, il mandante non può surrogarsi se al mandatario è stato concesso un margine di discrezionalità molto ampio.

Ratio Legis

Se il mandante non conferisce il potere di rappresentanza (1387 ss. c.c.) egli soddisfa l'interesse a rimanere estraneo al rapporto tra mandatario e terzo stipulante. Tuttavia, poiché l'atto giuridico è compiuto, comunque, in suo nome egli può surrogarsi al mandatario per evitare un pregiudizio alle proprie ragioni, purché nel rispetto dei diritti di quest'ultimo.

Spiegazione dell'art. 1705 Codice Civile

Gli effetti dell'esecuzione del mandato senza rappresentanza

L'art. 1705 fissa nel primo comma il risultato positivo che in via generale produce l'esecuzione del mandato senza rappresentanza e quindi anche della commissione.
Il mandatario agendo in nome proprio assume gli obblighi che derivano dall'esecuzione dell'affare e acquista i diritti corrispondenti.

La costituzione degli effetti del contratto nella persona del mandatario si verifica anche se il terzo contraente conosce l'esistenza del mandato. Tale scienza non è sufficiente a far considerare il rapporto come se fosse qualificato dalla rappresentanza. La contemplatio domini infatti, che è caratteristica della rappresentanza, non si esaurisce con la manifestazione da parte del mandatario al terzo della specifica natura dell'attività che egli svolge, né s'identifica per quanto riguarda il terzo contraente nella conoscenza di contrattare con chi non è il dominus dell'affare: occorre la volontà del rappresentante di far presente al terzo che l'altro contraente è il rappresentato e la volontà del terzo di contrattare col rappresentato per il tramite del rappresentante.


L'azione del mandante contro il terzo contraente per i diritti di credito

Nel mandato senza rappresentanza poiché gli effetti del negozio si costituiscono nella persona del mandatario, i terzi non hanno alcun rapporto col mandante.
Gli articoli 1744, I comma, codice del 1865 e 381, II comma, cod. comm., aggiungevano che il mandante non aveva azione contro coloro con i quali il mandatario aveva contrattato.
Quest'ultima norma diede luogo a molte difficoltà di applicazione in relazione alla necessità comunemente avvertita di evitare inutili e dispendiose formalità, come quella del duplice trasferimento, e d'impedire che il mandatario avesse il tempo di utilizzare a proprio profitto gli effetti giuridici dell'affare o potesse a lungo lasciarli a disposizione dei suoi creditori. Le difficoltà furono superate ammettendo, attraverso le immancabili incertezze e perplessità e andando oltre i termini delle due disposizioni, che il mandante potesse agire contro il terzo contraente.
Allo scopo si utilizzò l'azione surrogatoria, non tanto sulla base dell'art. 1234 codice del 1865, la cui applicazione era legata alla sussistenza di determinate condizioni, quanto sulla relazione diretta tra il credito del mandante verso il mandatario e quello del mandatario verso il terzo e sulla conseguente esigenza di realizzare il primo a mezzo del secondo.

L'art. 1705 mantiene ferma la norma del difetto di azione del terzo contro il mandante e, uniformandosi all'avviso comune, consente al mandante di esercitare contro il terzo i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. A tal fine adopera lo stesso mezzo che fu adoperato dalla dottrina e dalla giurisprudenza sotto l'impero dei codici precedenti: è detto testualmente nell'articolo che il mandante si sostituisce al mandatario. Il mandante però non deve pregiudicare i diritti spettanti al mandatario a causa dell'esecuzione del mandato. Il limite si spiega con riguardo alla posizione in cui si trova il mandatario in dipendenza di tale esecuzione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

511 Si afferma nell'articolo 592 il principio caratteristico del mandato, per cui, nella gestione dell'affare, rapporti diretti si stringono solo tra il mandatario e il terzo e non già tra il terzo e il mandante: il principio è formulato con maggior esattezza che non nell'articolo 1744 cod. civ., rimasto soppresso nel progetto della Commissione reale.
E' stato così in primo luogo precisato che il mandatario assume personalmente, non solo agli obblighi, ma anche i diritti che gli derivano nei confronti del terzo contraente per l'affare trattato per conto del mandante. Inoltre ho affermato che tale conseguenza si verifica ancorché i terzi conoscono la qualità del mandatario; ho voluto così precisare che la conoscenza non equivale a spendita del nome del mandante, ed infatti solo la effettiva contemplatio domini produce il negozio rappresentativo.
Ho adottato poi nel secondo comma dell'articolo 592, la soluzione data dal progetto del codice di commercio del 1925 (articolo 385) al problema dei rapporti tra terzi e mandante; ho perciò concesso a quest'ultimo solo in via di surrogazione l'esercizio dei diritti spettanti al mandatario verso i terzi. Questo diritto del mandante, di rivelarsi ai terzi e di far proprie di fronte a costoro le azioni del mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, trova tra un limite nel pregiudizio che possono soffrire i diritti spettanti al mandatario in base al contratto che gli ha concluso.
Nella forma in cui il diritto di agire del mandante è qui previsto, si prescinde dalle condizioni e dalle finalità della norma surrogatoria (articolo 1234 cod. civ.; articolo 125 di questo progetto), con la quale esso ha in comune solo il presupposto della persistenza di crediti del mandante nei confronti del mandatario.
E' ovvio, e non era il caso di affermarlo espressamente, che il mandante, se vuole esercitare l'azione spettante al mandatario, deve assumere anche gli oneri derivanti dal negozio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

713 Caratteristica del mandato esercitato in nome proprio è che il mandatario, nei confronti del terzo contraente, non solo assume in proprio gli obblighi, ma acquista in proprio i diritti che derivano dall'affare trattato per conto del mandante (art. 1705 del c.c., primo comma). Tale conseguenza si verifica anche se i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato, perché la conoscenza non equivale normalmente a implicita spendita del nome del mandante (contemplatio domini); tuttavia il mandante, sappiano o non sappiano i terzi dell'esistenza del mandato, ha il diritto (in via diretta e non in via surrogatoria), di far propri di fronte a costoro i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli con ciò non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso (art. 1705, secondo comma). Ma, per quanto il mandato sia esercitato dal mandatario in nome proprio, l'affare rimane sempre del mandante. Perciò i risultati utili degli affari trattati dal mandatario devono essere devoluti a vantaggio del mandante. Circa il modo di tale devoluzione il nuovo codice distingue nettamente a seconda che gli acquisti consistano in cose mobili ovvero in beni immobili o mobili iscritti nel pubblici registri. Nel primo caso, quando cioè si tratta di mobili, si è ammesso l'immediato ed automatico trasferimento, nel patrimonio del mandante, delle cose acquistate dal mandatario; rispetto alle cose mobili il mandatario ha quindi solo l'obbligo di trasferire il possesso, mentre il mandante può, rivendicarne dai terzi la proprietà, salvi gli effetti del possesso di buona fede (art. 1706 del c.c., primo comma). Nel secondo caso, quando cioè si tratta di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, non è ammesso l'acquisto automatico da parte del mandante, perché, a parte ogni altra considerazione, ciò sarebbe stato in contrasto con le esigenze della pubblicità a cui i trasferimenti relativi sono soggetti. Non si può infatti pensare a far trascrivere al nome del mandante un acquisto fatto in proprio nome dal mandatario, neppure se si richiedesse come condizione indispensabile la trascrizione del mandato. Le esigenze di tutela dei terzi e la necessità di non apportare deroghe all'istituto della trascrizione, fondamentale per la certezza dei rapporti, hanno quindi indotto a richiedere un nuovo autonomo atto di trasferimento dal mandatario al mandante (art. 1706, secondo comma). La tutela del diritto del mandante al trasferimento è poi affidata alla norma che ammette l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932 del c.c.), e alla norma che, prescrivendo la trascrizione della domanda, assicura la conservazione dei diritti del mandante contro eventuali atti di disposizione del mandatario (art. 2652 del c.c., n. 2). Conseguenza di tutto ciò è (art. 1707 del c.c.) che i creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni mobili o sui crediti acquistati dal mandatario o in nome proprio e per conto del mandante, se il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, se il mandatario ha acquistato beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, l'azione dei creditori del mandatario su questi beni è pure esclusa, qualora sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento che il mandatario è tenuto a compiere a norma dell'art. 1706, secondo comma, ovvero la trascrizione della domanda giudiziale del mandante diretta a conseguire il ritrasferimento stesso.

Massime relative all'art. 1705 Codice Civile

Cass. civ. n. 39566/2021

Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.

Cass. civ. n. 6459/2020

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

Cass. civ. n. 13375/2007

In tema di mandato senza rappresentanza, la disposizione dell'articolo 1705, secondo comma, c.c. (secondo cui «il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato») non può trovare applicazione in caso di domanda di risarcimento danni, atteso che la norma suddetta, proprio per il suo carattere eccezionale ed in forza del chiaro tenore dell'espressione «diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato» è limitata alla possibilità dell'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni. (Nella fattispecie, relativa all'azione di danni cagionati dal ritardato recapito di macchinari ad una esposizione fieristica, esperita contro lo spedizioniere ed il vettore, quest'ultimo incaricato dal primo del trasporto, la corte di merito aveva ritenuto non sussistere la legittimazione ad agire nei confronti del vettore da parte della società mandante, che ha pertanto lamentato la violazione dell'articolo 1705, secondo comma, c.c.; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso).

Cass. civ. n. 11014/2004

Per il disposto dell'art. 1705 comma secondo c.c., il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato senza rappresentanza, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante, per ragioni di tutela del proprio interesse, può agire direttamente per il soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza.

Cass. civ. n. 11778/2002

Il mandato con il quale un soggetto conferisce ad altri il potere di compiere attività giuridica in nome e per conto proprio e di terzi (nel caso di specie, fratelli del mandante) non produce alcun effetto nei confronti dei terzi, in difetto di un potere di rappresentanza personale o legale conferito al mandante dai propri congiunti o dalla legge.

Cass. civ. n. 9289/2001

Nel mandato senza rappresentanza nessun rapporto si costituisce fra mandante e terzo, e il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di costui.

Cass. civ. n. 14637/2000

Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di attività giuridiche nell'interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento dell'attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione di validità dell'uno o dell'altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l'attività - che può, o deve, esser compiuta - possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti.

Cass. civ. n. 11118/1998

La disposizione di cui al secondo comma, prima parte, dell'art. 1705 c.c. introduce — per ragioni di tutela dell'interesse del mandante - un'eccezione al fondamentale principio, enunciato nel primo comma, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Detta eccezione, essendo limitata alla possibilità dell'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, non può ritenersi estensibile anche all'esercizio di diritti di natura diversa, quale quello di sperimentare contro il terzo le azioni di contratto e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, perché altrimenti la disposizione generale di cui allo stesso art. 1705 c.c. resterebbe svuotata di contenuto.

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