Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4032 del 14 giugno 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandato si distingue dalla mediazione perché chi accetta l'incarico, nel mandato, ha l'obbligo giuridico di curarne la esecuzione ed acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre a tale obbligo non č tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale ed imparziale fra i due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le eventuali divergenze e far loro concludere l'affare, senza che l'indipendenza del mediatore possa venir meno per la unilateralitā del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte od in misura disuguale.

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