Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1726 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/07/2023]

Revoca del mandato collettivo

Dispositivo dell'art. 1726 Codice Civile

Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto(1) e per un affare d'interesse comune, la revocanon ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa(2).

Note

(1) L'unicità dell'atto deve essere intesa in senso sostanziale e non formale.
(2) In caso di giusta causa basta la revoca di un solo mandante per estinguere il mandato, anche se si tratta di mandato plurimo, cioè conferito con più atti da più mandanti.

Ratio Legis

Il mandato che sorge dalla volontà di più soggetti non può che estinguersi con il concorso della volontà di tutti questi soggetti.

Spiegazione dell'art. 1726 Codice Civile

La solidarietà nel mandato con pluralità di subietti

La pluralità di subietti è sempre causa di responsabilità solidale: sono solidalmente responsabili i mandanti nel mandato collettivo, i mandatari in quello congiuntivo. I mandatari inoltre, come si è visto a proposito dell'art. 1716, sono obbligati in solido non solo nel mandato congiuntivo ma anche quando pur non essendo stati nominati per agire congiuntamente abbiano comunque operato in tal modo. Rispondono ancora a norma dell'art 1294 della mancata esecuzione del mandato oltre che del modo di esecuzione dello stesso.


La revoca del mandato collettivo

Il mandato collettivo è caratterizzato : a) dalla pluralità dei subietti ; b) dall'unicità dell'atto di conferimento; c) dall'interesse di tutti i mandanti nell'affare.
Alla comunanza dell'interesse si ricollega direttameute la norma che salvo il caso di una giusta causa di revoca il mandato non può essere revocato se non sono d'accordo tutti i mandanti. La volontà di ciascuno è legata ed è dipendente da quella degli altri: uno o più dei mandanti non possono disconoscere l'interesse degli altri alla esecuzione dell'affare a opera del mandatario; quando essi conferirono il mandato s'impegnarono reciprocamente all'esecuzione. L'eccezione della facoltà di revoca anche isolata per giusta causa si spiega con il riflesso che in questo caso la revoca si reputa d'interesse comune di tutti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

533 L'articolo 611 prevede il caso del mandato conferito da più persone con un medesimo atto e dichiara inefficace la revoca fatta da solo uno dei mandanti.
In questa ipotesi, che presuppone l' unicità dell'atto di conferimento come indice di inseparabilità dell'affare, questo appartiene a tutti i mandanti e, dovendo il mandatario agire nell'interesse indivisibile di tutti i mandanti, il mandato non può essere revocato da uno dei mandanti contro l'interesse degli altri. Esempio frequente di mandato collettivo è quello conferito dal debitore ed ai creditori per la liquidazione dell'attivo del primo.

Massime relative all'art. 1726 Codice Civile

Cass. civ. n. 17443/2016

Nella perizia contrattuale la revoca ex art. 1726 c.c. del mandato collettivo conferito ai periti può avvenire, oltre che sul comune accordo di tutti i mandanti, anche su iniziativa di alcuni soltanto di essi, con effetti estintivi immediati "ex nunc" in presenza di giusta causa, spettando al giudice, in caso di contestazione, accertarne con sentenza dichiarativa la sussistenza dei presupposti, senza che, peraltro, la proposizione di tale azione costituisca condizione di efficacia della revoca stessa.

Cass. civ. n. 22529/2011

Si ha mandato collettivo - per la cui revoca, a norma dell'art. 1726 c.c., occorre il consenso di tutti i mandanti - quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto, non bastando la semplice coincidenza di interessi diversi e divisi, associati solo casualmente o per opportunità, la quale può dar luogo, invece, ad un mandato plurimo.

Cass. civ. n. 20482/2011

Il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d'interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, indivisibile ed indistinto. Ne consegue che, in conformità alla previsione dell'art. 1726 c.c., ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti.

Cass. civ. n. 16678/2002

Qualora più persone conferiscano mandato ad una terza persona, si ha mandato collettivo solo se coesistono due requisiti: esso deve essere conferito con un unico atto nonché per un interesse comune. Di per sé, il conferimento del mandato con unico atto costituisce un elemento a favore della coincidenza di interessi, ma non dimostra tuttavia, l'esistenza di un affare unico, indivisibile e indistinto. Solo nel caso in cui sia dimostrata l'unicità dell'affare la volontà di ciascun mandante è legata da una dipendenza causale tale da giustificare l'applicazione della norma contenuta nell'art. 1726 c.c., che prevede, per la sola ipotesi del mandato collettivo, l'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (nel caso di specie, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, la S.C. non ha ritenuto che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene).

Cass. civ. n. 4283/2002

L'arbitraggio con cui le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso ma incompleto, è figura assimilabile ad un mandato collettivo; ne consegue che il negozio costituente la fonte dei poteri del terzo può essere revocato anche ad opera di una sola parte qualora ricorra una giusta causa, trovando applicazione l'art. 1726 c.c.

Cass. civ. n. 3609/1999

La disciplina dell'art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l'effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante che la rinunzia possa essere frutto di un'intesa con uno dei mandanti.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1726 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Silvano chiede
domenica 03/04/2011 - Lombardia

“Se non tutti i condomini sono d'accordo nella revoca dell'amministratore di condominio, può trovare applicazione in questa ipotesi, l'art 1726 cod. civ.?”

Consulenza legale i 04/04/2011

Nell’ipotesi di revoca dell’amministratore di condominio esiste una disciplina specifica data dall’art. 1129 del c.c. in combinato disposto con l’art. 1136 del c.c., per cui l’assemblea può in ogni tempo revocare l’amministratore, con deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. L’amministratore può, altresì, essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino in alcuni casi: se ha omesso di comunicare all’assemblea l’esistenza di limiti relativi alle sue attribuzioni in caso di esercizio della rappresentanza processuale, (ultimo comma dell’art. 1131 del c.c.); se non ha reso per due anni di seguito il conto della sua gestione o se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.