Cassazione civile Sez. III sentenza n. 324 del 18 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di mandato (con o senza rappresentanza) — poiché ne è contenuto essenziale, a norma dell'art. 1703 c.c., l'obbligo assunto dal mandatario di «compiere uno o più atti giuridici per conto» del mandante — non può avere ad oggetto un'attività imprenditoriale, che non costituisce un atto od una pluralità di atti giuridici, bensì un fatto dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza come status del soggetto che effettivamente lo pone in essere.

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