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Articolo 1731 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1731 Codice Civile

Il contratto di commissione(1) è un mandato [1703] che ha per oggetto l'acquisto o la vendita [1470] di beni(2) per conto del committente e in nome del commissionario [78 l.f.](3).

Note

(1) La commissione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.), salvo che abbia ad oggetto beni immobili (1350, 1351 c.c.).
(2) La commissione non può avere ad oggetto incarichi diversi. Un esempio di tale contratto è costituito dalle compravendite (1470 c.c.) stipulate dai commissionari delle case automobilistiche.
(3) Si tratta, quindi, di un mandato senza rappresentanza (v. 1705, 1706 c.c.).

Ratio Legis

Poichè la commissione è un tipo particolare di mandato, essa riceve una disciplina a sè stante.

Spiegazione dell'art. 1731 Codice Civile

La nozione della commissione

Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto operazioni di compera e di vendita: un mandato dall'oggetto speciallizzato. Una delle parti (il commissionario) si obbliga a compiere in nome proprio uno o più atti giuridici per conto dell'altra (il committente); gli atti giuridici debbono consistere nell'acquisto o nella vendita di beni.
Si applicano pertanto alla commissione le regole del mandato e quelle dettate espressamente per essa, tenuto presente in ordine alle prime che alla commissione è del tutto estranea la rappresentanza.


Essa fa parte del diritto dell'impresa di commercio

L'art. 380 dell'abrogato codice di commercio statuiva che la commissione "ha per oggetto la trattazione di affari commerciali".
L'art. 1731 del codice vigente detta che la commissione "ha per oggetto l'acquisto o la vendita dei beni".
Di qui il quesito se la commissione è rimasta un rapporto proprio dell'impresa commerciale ovvero può costituirsi anche per rapporti di natura civile.
Il quesito si risolve nel primo senso: la commissione è anche ora rapporto che inerisce all'impresa commerciale.

Difatti: a) la commissione emerse proprio dalla necessità di superare le difficoltà che ostacolavano il commercio tra mercati lontani. Negando la ragione storica del rapporto diventerebbe difficile dare allo stesso un adeguato fondamento; b) l'art. 1731 specificando l'oggetto della commissione ha taciuto degli affari commerciali non per estendere il rapporto agli affari civili ma per adeguare la disposizione alle linee generali del sistema, per il quale la materia di commercio si determina con riguardo all'oggetto dell'impresa; c) la commissione s'inquadra nelle "altre attività sussidiarie" indicate dall'art. 2195, n. 5; costituisce attività ausiliaria a quella intermediaria nella circolazione dei beni indicata nel n. 3 del medesimo articolo e può a sua volta dar luogo a un'impresa commerciale se esercitata a impresa; d) la commissione in materia civile non si distinguerebbe dal mandato, posto che è fuor di dubbio che anche il mandato può avere per oggetto l'acquisto o la vendita di beni in nome del mandatario e per conto del mandante.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1731 Codice Civile

Cass. civ. n. 3403/2016

Nel caso di fornitura, da parte di una cooperativa concessionaria di servizi del mercato ittico, di cassette monouso per contenere il pescato messo in vendita, le somme richieste ai fruitori della prestazione si fondano sul rapporto di commissione con questi ultimi configurabile, sia pure concluso per "facta concludentia", e, quindi, vanno imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe.

Cass. civ. n. 8512/2004

Il contratto di commissione, essendo un sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza, si distingue dal mandato con rappresentanza per l'assenza della contemplatio domini (cioè della spendita del nome del mandante), cosicché mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i suoi effetti direttamente in capo al mandante, quello posto in essere dal commissionario produce i suoi effetti giuridici nel patrimonio dello stesso commissionario, occorrendo un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio del committente. Inoltre, quando la commissione abbia ad oggetto il mandato ad alienare, il contratto si atteggia in modo che l'effetto traslativo reale del bene, derivante dal consenso manifestato, non si verifica immediatamente, ma è sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene medesimo da parte del mandatario o commissionario. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad un commissionario per la vendita di autovetture legato da un accordo con società di leasing, aveva escluso che fosse da ritenere provato attraverso una fattura di cessione di un autoveicolo da una concessionaria d'auto all'acquirente che la vendita fosse avvenuta per il tramite del commissionario).

Cass. civ. n. 11683/1997

Nel contratto di commissione, essendo l'oggetto del contratto, l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente, la provvigione anche quando ë previsto un diritto di esclusiva, è più specificamente legata agli affari direttamente conclusi dal mandatario piuttosto che all'attività promozionale dello stesso. Consegue che a tale contratto è inapplicabile il disposto dell'art. 1748, secondo comma relativo al contratto di agenzia e che l'eventuale violazione del patto di esclusiva non può dar luogo al diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal mandante, ma solo ad una pretesa risarcitoria in relazione alla quale l'ammontare delle provvigioni perdute costituisce solo un elemento di danno da liquidare tenendo conto anche delle spese che, per la conclusione degli affari, il mandatario avrebbe dovuto sostenere.

Cass. civ. n. 108/1997

Nel contratto di commissione, la buona fede che deve presiedere alla formazione dei contratti in generale comporta che il soggetto (individuale, quale un agente di cambio, o collettivo quale una banca) cui venga affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce, o deve conoscere, i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuto prima di accettare l'incarico ad informare di tali limiti il cliente, salvo che sugli stessi quest'ultimo si presenti già pienamente informato. Ne consegue che nel caso di incarico ad una banca di acquisto di azioni di una società cooperativa a responsabilità, il commissionario ha l'obbligo di informare il cliente della necessità di acquisire l'autorizzazione degli amministratori ai fini della opponibilità dell'acquisto alla società emittente a norma dell'art. 2523 c.c.

Cass. civ. n. 1996/1981

Tenuto conto che il contratto di commissione, che costituisce una sottospecie del mandato senza rappresentanza, è caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario è limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita nell'interesse di un soggetto (committente) il quale, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessità di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente, non concreta tale figura giuridica — bensì una compravendita — il contratto con il quale una delle parti si impegna a fornire all'altra un certo quantitativo di merce, entro un determinato termine e dietro pagamento del prezzo, stabilito al momento della stipula, senza che assuma rilievo la mancata disponibilità, in tale momento, della merce da parte del venditore, attinendo la consegna della cosa venduta all'esecuzione dell'obbligazione principale posta a carico del venditore.

Cass. civ. n. 1025/1981

Nel contratto di commissione avente ad oggetto cose mobili, l'eventuale consegna di queste al commissionario per il compimento della sua attività fa nascere in capo allo stesso un obbligo di custodia, strumentale rispetto a quello di compiere l'attività giuridica necessaria per la loro vendita in nome proprio e nell'interesse del committente — nel che si realizza la causa tipica del contratto di cui all'art. 1731 c.c. — con la conseguenza che, per determinare il grado di diligenza nella custodia del commissionario, e la conseguente responsabilità per perdita ed avaria della cosa, non devono adoperarsi i criteri validi per il contratto di deposito — del quale la custodia costituisce l'oggetto della prestazione del depositario, la cui diligenza deve essere adeguata alla funzione tipica, caratterizzante tale contratto — ma occorre commisurare quella diligenza alla funzione precipua del contratto di commissione, sicché i modi di conservazione delle cose ricevute sono solo quelli necessari per l'adempimento dell'obbligazione principale di vendita di esse, con conseguente applicabilità non dell'art. 1768, o degli artt. 1787 e 1789 (deposito nei magazzini generali), bensì della norma generale dell'art. 1176 c.c.

Cass. civ. n. 1323/1977

Il commissionario a vendere, il quale agisce per conto del committente, ma in nome proprio, assume, nei rapporti con il terzo acquirente, la veste di unico titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, a cui rimane estraneo il committente. Pertanto, l'azione di garanzia per vizi, da parte del compratore di un autoveicolo a mezzo di commissionario, va proposta esclusivamente nei confronti del commissionario stesso, mentre rimane irrilevante la circostanza che il committente, in qualità di produttore, abbia assunto l'impegno di assicurare la funzionalità del mezzo e di rimuovere, con la propria organizzazione, gli eventuali vizi, ove tale impegno sia rimasto nell'ambito dei rapporti fra il committente medesimo ed il commissionario, e non si sia tradotto in una partecipazione del primo al contratto stipulato fra il secondo ed il compratore.

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