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Voli, ora la compagnia non può negarti il rimborso del volo annullato solo perché c'era uno sciopero: nuova ordinanza

Voli, ora la compagnia non può negarti il rimborso del volo annullato solo perché c'era uno sciopero: nuova ordinanza
La Cassazione ribadisce che la circostanza eccezionale va provata volo per volo, non per l'intero scalo
Una delle principali preoccupazioni per chi acquista un biglietto aereo è la cancellazione del proprio volo. Non tutti, però, sanno di avere diritti precisi in caso di disservizio. Eppure, quando il volo salta a causa di uno sciopero, la reazione più diffusa tra i passeggeri è quella di etichettare la vicenda come una sfortuna alla quale è impossibile porre rimedio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20489 pubblicata il 17 giugno 2026, ha ricordato che il vettore che intende sottrarsi alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 non può limitarsi a dimostrare che uno sciopero era in atto, ma deve provare, con elementi specifici e concreti, che proprio quel volo è stato inevitabilmente travolto dalla mobilitazione.

Una cancellazione senza preavviso e due decisioni di merito favorevoli al vettore
Una passeggera aveva acquistato un biglietto per un volo nazionale, in partenza alle 18:50 del 21 ottobre 2022, operato da Wizz Air. Poche ore prima della partenza il volo veniva cancellato, senza che la compagnia fornisse un preavviso utile né proponesse assistenza, riprotezione su un volo alternativo o altre misure previste dalla normativa. La cancellazione aveva fatto perdere alla viaggiatrice anche il volo di ritorno, già pagato separatamente.

La donna, dunque, citava in giudizio Wizz Air dinanzi al Giudice di Pace di Roma, al fine di ottenere la compensazione pecuniaria e il risarcimento dei danni conseguenti. La compagnia aerea si era difesa sostenendo che la cancellazione fosse dovuta a uno sciopero nazionale del comparto aeroportuale, qualificabile come circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 261/2004 e come tale idonea a escludere ogni obbligo risarcitorio. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 13561/2023, dava ragione alla compagnia, ritenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare, anche solo in via presuntiva, tanto l'esistenza dello sciopero quanto il suo nesso causale con la cancellazione.

La passeggera proponeva appello, ma il Tribunale di Roma confermava l'impostazione del giudice di primo grado con sentenza n. 14636/2024, ribadendo che i documenti offerti dal vettore, tra cui articoli e comunicati non provenienti da autorità competenti in materia aeroportuale, fossero comunque idonei a fondare sia la prova dello sciopero sia quella della sua incidenza sul volo cancellato. Contro questa decisione la donna proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi.

La prova deve riguardare il singolo volo, non lo scalo nel suo complesso
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha cassato con rinvio la pronuncia del Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare la vicenda applicando correttamente i criteri indicati dalla Suprema Corte.
Il ragionamento della Cassazione parte da una circostanza ormai consolidata sia nella giurisprudenza europea (Corte di Giustizia europea, cause C-832/18 e C-344/04) che nazionale, per cui l'esonero del vettore dall'obbligo di compensazione richiede la dimostrazione di due elementi, entrambi a carico della compagnia. Occorre provare non soltanto l'esistenza della circostanza eccezionale, ma anche “il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato”. Se anche uno solo di questi due profili non è provato, l'obbligo di compensazione permane integralmente.

Proprio su questo secondo elemento la Cassazione ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma. I giudici di merito avevano ritenuto sufficiente la prova generica dello sciopero nello scalo, presumendo dalla stessa l'impatto sul volo specifico. La Cassazione qualifica questo passaggio come un errore metodologico grave, perché ribalta l'onere probatorio, in quanto “consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l'esistenza di uno sciopero in un'area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l'impatto specifico sul volo) che è proprio l'oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un'inammissibile inversione dell'onere probatorio a danno del passeggero”.

La Corte richiama anche i limiti dello strumento presuntivo previsto dall'art. 2729 del c.c., ricordando che il suo utilizzo resta subordinato a requisiti di gravità, precisione e concordanza e che vige comunque il divieto di una presunzione che sia fondata, a sua volta, su un altro fatto presunto. Applicando questo principio al trasporto aereo, la Cassazione esclude che possa bastare la sola prova mediatica dell'esistenza dello sciopero, come articoli di stampa o comunicati generici, perché tali elementi, non provenienti da autorità istituzionalmente competenti, non consentono di verificare con precisione quali reparti, turni o funzioni operative dell'aeroporto siano stati effettivamente coinvolti, né in che misura ciò abbia interessato il volo oggetto di causa.

Un passaggio significativo dell'ordinanza riguarda la cosiddetta teoria degli effetti a catena, spesso richiamata dai vettori per collegare la cancellazione di un volo a disservizi verificatisi altrove nella rete. La Cassazione precisa che ogni elemento deve essere autonomamente provato e non può essere semplicemente enunciato come presupposto logico dello sciopero, dal momento che “l'ordinamento impone, per la fattispecie considerata, un onere probatorio puntuale e particolarmente rigoroso in capo a una delle parti”.

Con riferimento al grado di diligenza richiesto al vettore per liberarsi dall'obbligo risarcitorio, la Cassazione richiama un proprio precedente (sentenza n. 4261/2023), secondo cui l'esonero opera soltanto se la compagnia dimostra “l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare”. Non è sufficiente, quindi, allegare la sussistenza dello sciopero, ma bisogna provare che nessuna misura alternativa fosse concretamente praticabile.


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