Il medico fiscale suona, ma nessuno risponde. Per il datore di lavoro è la prova tipica e sufficiente di un'assenza ingiustificata, ma per la Cassazione non basta. Con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento del licenziamento per giusta causa di un dipendente ritenuto irreperibile durante tre distinte visite di controllo INPS.
Tre verbali e un'interpretazione controversa
Tutto nasce da una lettera di contestazione datata 27 ottobre 2023. La società addebitava al proprio dipendente di essersi reso irreperibile in tre occasioni. Il 7 settembre 2023 il verbale riportava “sconosciuto/irreperibile all'indirizzo”. Il 17 ottobre 2023 l'esito era “non ha risposto nessuno all'indirizzo”. Il 20 ottobre si ripeteva la dicitura “sconosciuto/irreperibile all'indirizzo”. Sulla base di questi tre episodi, l'azienda intimava il licenziamento per giusta causa l'8 novembre 2023. Il lavoratore impugnava il provvedimento. Il Tribunale di Venezia gli dava ragione e ordinava la reintegrazione, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18 dello st. lav., comma 4. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 355/2025, confermava integralmente la decisione. La società non si arrendeva e portava la questione in Cassazione, affidando il ricorso a quattro distinti motivi.
Perché la formula “sconosciuto/irreperibile” non basta
La questione ruota attorno all'interpretazione di quelle poche parole scritte nei verbali. Secondo la società, l'espressione "effettuato l'accesso" dimostrerebbe che l'indirizzo era stato trovato correttamente e che l'irreperibilità fosse quindi imputabile al lavoratore. La Cassazione respinge questa lettura. I giudici di merito, spiega la Corte, hanno correttamente rilevato che quelle formule sono intrinsecamente ambigue e si prestano a due letture opposte. Da un lato l'assenza del dipendente dal domicilio. Dall'altro la difficoltà del medico fiscale nel reperire correttamente l'abitazione.
A pesare sulla decisione sono due elementi concreti. Il primo riguarda un'annotazione specifica, "impossibilità a lasciare l'invito", che secondo la Corte non è compatibile con una semplice assenza del lavoratore, perché in quel caso il medico avrebbe lasciato l'invito nella cassetta della posta, come accaduto in altre occasioni. Il secondo elemento è ancora più concreto. Le visite del 13 settembre e del 17 ottobre 2023 - quest'ultima da non confondere con la contestazione riferita alla stessa data, riguardante invece l'assenza per motivi fisioterapici trattata più avanti - erano andate a buon fine perché effettuate a ridosso di quelle formalmente contestate, il 7 settembre e il 20 ottobre. Un dettaglio che, secondo i giudici, dimostra come l'abitazione fosse effettivamente reperibile in quel periodo.
Il verbale del medico fiscale non fa piena prova di tutto
Il secondo motivo di ricorso della società meritava un chiarimento importante. L'azienda sosteneva che il verbale, in quanto atto pubblico, facesse piena prova fino a querela di falso, e che contestarne il significato equivalesse a mettere in dubbio l'operato del pubblico ufficiale. La Cassazione respinge anche questa tesi, richiamando un principio consolidato sull'art. 2700 del c.c..
L'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o di aver visto avvenire in sua presenza. Non si estende, però, alla fondatezza di valutazioni o apprezzamenti personali del verbalizzante. Nel caso specifico, chiarisce la Corte, i giudici di merito non hanno mai messo in discussione ciò che il medico fiscale ha materialmente attestato. Hanno semplicemente rilevato che le espressioni usate erano ambigue, cosa diversa dal contestarne la veridicità. Per questo motivo non serviva alcuna querela di falso.
L'onere della prova resta sul datore di lavoro
Con il terzo motivo la difesa sosteneva che fosse comunque onere del lavoratore dimostrare la propria presenza in casa nei giorni dei controlli. Anche questa tesi viene bocciata. La Cassazione richiama l'art. 5 della legge n. 604 del 1966, che pone a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. I giudici precisano, inoltre, che l’onere probatorio a carico del lavoratore, richiamato da alcune pronunce, riguarda un ambito diverso, quello del diritto all'indennità di malattia nei confronti dell'INPS, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983. Nel procedimento disciplinare, invece, resta il datore a dover dimostrare il fatto contestato, senza potersi limitare a invocare genericamente il contenuto del verbale.
La visita fisioterapica e il contratto collettivo che salva il posto
Il quarto motivo riguardava specificamente l'episodio del 17 ottobre 2023. In quella data, il lavoratore risultava effettivamente assente da casa per sottoporsi a un trattamento massofisioterapico legato a una lombosciatalgia, senza però averlo comunicato preventivamente all'azienda come previsto dall'art. 31 del CCNL chimici-farmaceutici.
La Corte d'Appello non ha mai ritenuto “giustificata” quell'assenza, come sosteneva erroneamente la società in ricorso. Ha accertato, piuttosto, che si trattava di una violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, punibile disciplinarmente. Il punto decisivo è che lo stesso CCNL, all'art. 38, prevede per questa specifica violazione solo sanzioni conservative, non il licenziamento. In assenza di recidiva o di ulteriori elementi di gravità, il giudice non può quindi convertire quella mancanza in un provvedimento espulsivo. Un principio che la Cassazione definisce ormai “diritto vivente”, confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024, secondo cui la previsione contrattuale di sanzioni solo conservative preclude la sanzione espulsiva.