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Vano sottoscala: il condomino che accetta il progetto di ricostruzione del fabbricato rinuncia al suo diritto di proprietà

Vano sottoscala: il condomino che accetta il progetto di ricostruzione del fabbricato rinuncia al suo diritto di proprietà
Il progetto di ricostruzione del fabbricato condominiale, intervenuto prima della morte del condomino e dallo stesso accettato, è idoneo a far rientrare il vano sottoscala non più nella titolarità esclusiva del singolo, bensì all'interno delle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.

Vivere in condominio non è mai stato semplice. Infatti, i battibecchi fra condomini sono da sempre all’ordine del giorno, soprattutto quando si tratta di stabilire se una specifica parte dell’intero edificio sia comune o di proprietà esclusiva di uno di essi. Con l’ordinanza n. 23119/2020, la Suprema corte di cassazione si è pronunciata in merito alla titolarità del vano sottoscala in condominio, ossia quella parte dell'edificio, utilizzata come disimpegno, situata tra la scala e il piano dell'edificio stesso.

Nel caso in esame, la questione traeva origine dalla decisione della Corte d’appello, che aveva dichiarato infondata la richiesta dell'appellata, la quale si riteneva proprietaria del vano sottoscala in virtù di un testamento dell’anno 1985. Per la Corte territoriale, la disposizione mortis causa relativa al vano in questione era, di fatto, inefficace, in quanto l’edificio non rientrava nell'asse ereditario del de cuius al momento della morte di quest’ultimo. Dunque, secondo i giudici d’Appello, l’appellata non poteva vantare alcun diritto di esclusiva proprietà sul vano sottoscala, essendo emersa dalla documentazione prodotta la natura condominiale dello stesso.

La questione approdava così in Cassazione, davanti alla quale la ricorrente sollevava i seguenti tre motivi:
  • con il primo motivo lamentava la violazione ed errata applicazione delle norme relative alla qualifica di erede e di legatario e, in particolar modo, la violazione dell'art. 654 del c.c., dal momento che la Corte territoriale aveva ritenuto che la temporanea inesistenza di un bene, essendo lo stesso in fase di costruzione ai sensi della legge n. 219/1981, determinasse l'inefficacia della disposizione testamentaria e non consentisse all’erede di ereditare il bene stesso nella sua consistenza sia qualitativa che quantitativa;
  • con il secondo motivo la ricorrente eccepiva l’omesso esame di una rappresentazione grafica contenuta nel progetto di ricostruzione, che evidenziava la previsione di una porta di accesso allo stanzino sottoscala di proprietà della ricorrente stessa;
  • infine, con il terzo motivo contestava la violazione ed errata applicazione delle norme relative alla rinuncia del diritto di proprietà su porzione di bene immobile e, in particolare, di quella oggetto della controversia.



Il Tribunale Supremo, ritenendo infondate tutte e tre le censure della ricorrente, rigettava il ricorso.
In particolare, gli Ermellini precisavano che la ricorrente non poteva “vantare alcun diritto di proprietà esclusiva in virtù del testamento del 1985 (del suo dante causa) sull'area sottostante le scale condominiali che, perciò, per effetto del nuovo complessivo assetto immobiliare post-ricostruzione intervenuto dopo la formazione del testamento e prima della morte del "de cuius", era venuto a ricomprendersi nelle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del c.c..

Dunque, in virtù dei suddetti principi, il vano sottoscala è stato considerato a tutti gli effetti parte comune dell'edificio condominiale, non sussistendo, da parte della ricorrente, alcun diritto di proprietà esclusiva sullo stesso.


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