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Telecamera nei bagni dell’azienda: č reato anche se malfunzionante?

Telecamera nei bagni dell’azienda: č reato anche se malfunzionante?
È configurabile il tentativo di interferenze illecite nella vita privata perchè l'idoneità degli atti deve essere considerata nella sua potenzialità.
È noto che il reato di interferenze illecite nella vita privata è disciplinato dall’art. 615 bis c.p., che, al primo comma, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p.
La disposizione punisce essenzialmente gli atti di intromissione indebita nella sfera privata altrui, senza una introduzione fisica, ma solo mediante riprese visive o sonore.

È altrettanto noto che il citato art. 614 c.p. fornisce una definizione di domicilio che comprende l'abitazione o ogni altro luogo di privata dimora, o le appartenenze di esso. A tali riguardi, è già stata sdoganata la riconduzione alla nozione di domicilio anche dei luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata.
L’installazione di telecamere o fotocamere nascoste nei bagni aziendali, pertanto, può integrare sicuramente il reato di interferenze illecite nella vita privata nei confronti dei dipendenti.

Ma, qualora gli strumenti di ripresa installati non siano idonei allo scopo, è punibile e il tentativo?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17065 del 2 maggio 2022, ha risposto a tale quesito in senso affermativo. Il Collegio, invero, ha chiarito – richiamando alcuni propri precedenti sul tema (cfr. Cass. c.d. Fontana n. 4669/2018) - che “la circostanza che il procacciamento indebito delle immagini e delle notizie delinei non l'evento naturalistico del reato, bensì l'intrinseco contenuto della condotta punita, non toglie che proprio l'imprescindibilità dell'utilizzo dei suddetti strumenti riveli come la condotta del delitto si frazioni in una pluralità di atti volti a garantire l'indiscrezione tecnologica, sicchè, quando in concreto ciò avvenga, si configura il tentativo, integrato dal compimento di atti idonei ed univocamente diretti a procurarsi le immagini e le notizie descritte dalla norma incriminatrice”.

La Corte, infatti, ha evidenziato che l'idoneità degli atti, valida per l'integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità, causalmente atta a conseguire il risultato progettato, dovendosi avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa, a prescindere dal contemporaneo intervento esterno che abbia impedito la realizzazione dell'evento.

Il caso di specie, in particolare, vedeva come protagonista un soggetto condannato dal Tribunale in ordine al delitto di interferenze illecite nella vita privata per aver questo, in qualità di datore di lavoro, installato nel bagno riservato alle dipendenti due apparecchiature funzionali alla captazione delle immagini, collocate nel porta carta igienica e di fronte al wc.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello la difesa dell’imputato, ma la Corte distrettuale, solo in parziale riforma della pronuncia di prime cure, aveva confermato la penale responsabilità dell'imputato e, previa riqualificazione del delitto nell'ipotesi tentata alla luce della mancata prova circa l’effettiva acquisizione di immagini, aveva ridotto la pena.
La difesa aveva dunque impugnato la sentenza di secondo grado, limitandosi a ripetere quanto dedotto nei gradi precedenti (e cioè che il sistema di video ripresa era incompleto, insufficiente e di scarsa potenzialità e perciò inidoneo alla acquisizione di immagini): ritenendo dunque tale ricorso inammissibile, la Cassazione ha ribadito con chiarezza i principi ora esposti.


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