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Stato d’emergenza: per il Tribunale di Pisa è sconosciuto al nostro ordinamento costituzionale

Stato d’emergenza: per il Tribunale di Pisa è sconosciuto al nostro ordinamento costituzionale
Secondo il Giudice di merito il cosiddetto "stato di d’emergenza" proclamato nel gennaio 2020 non giustifica alcuna delle misure adottate dal governo.
Con sentenza n. 1842 del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Pisa ha affrontato il tema della sussumibilità nella fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p. della condotta di chi nelle primissime fasi dell'emergenza pandemica violava il lockdown, optando per la soluzione negativa.

Il caso concreto sottoposto al Giudice del Merito, in particolare, riguardava dei soggetti che durante il lockdown erano stati trovati fuori casa, in violazione dell’ordine di rimanere in casa imposto con DPCM dell’ 8 marzo 2020 dal fine di contenere i contagi da Covid-19 nella primissima fase pandemica. A tali soggetti, nello specifico, era stato contestato il reato di cui all’art. 650 c.p.: con la pronuncia in esame, tuttavia, essi sono stati assolti. E ciò in quanto il Giudice ha ritenuto che il DPCM citato non sia qualificabile come “provvedimento legalmente dato dall’autorità”.

Nella lunga motivazione della recente sentenza si legge infatti quanto qui di seguito sinteticamente riportato:
  • che l’Ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost;
  • che la situazione causata dal Covid-19 non è giuridicamente assimilabile allo stato di guerra, per cui non è possibile fare ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost;
  • che “qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi la necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri”;
  • che, nel bilanciamento tra diritti, occorre rispettare i principi di necessità e urgenza, riserva di legge assoluta e relativa, necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità;
  • che gli atti normativi di matrice governativa volti a far fronte alla recente emergenza epidemiologica non rispettano i principi elencati.
Tanto premesso, il Tribunale ricorda che lo stato d’emergenza è stato proclamato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, emessa in forza degli articoli 7 e 24 del D. Lgs. n. 1/2018 (c.d. Codice della Protezione Civile), il quale prevede tra i presupposti dello stato d’emergenza il rischio-igienico sanitario. Tuttavia, il Giudice ritiene che “certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione ‘rischio igienico-sanitario’” in quanto quest’ultimo individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti professionali-commerciali, degli edifici e degli alimenti ma non anche le emergenze epidemiologiche di portata nazionale e internazionale.

Tanto chiarito, il Tribunale conclude che “manca, perciò, un qualsiasi presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con consequenziale illegittimità della stessa” e che “devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza”.


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