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Nuovo Decreto Covid: cosa prevede?

Nuovo Decreto Covid: cosa prevede?
Breve elenco delle nuove regole disposte dal Governo per il contenimento dei contagi.
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. È quanto si legge nel D. L. n. 221 del 24 dicembre 20201, in vigore dal giorno di Natale, recante ulteriori misure per il contenimento dell’attuale epidemia emesse anche alla luce del rapido diffondersi della c.d. varante Omicron.

Ma cosa prevede nello specifico il recente Decreto? Al fine di far chiarezza sulle novità normative in questione, pare opportuna un’elencazione schematica delle stesse:
  • validità del c.d. green pass: il periodo di validità del green pass non sarà più della durata di nove mesi ma sarà ridotto. A partire dal 1 febbraio 2022, infatti, la certificazione verde avrà una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale o dell’avvenuta guarigione (art. 3);
  • obbligo di mascherina: vige, fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto e anche in zona bianca. A tal fine è sufficiente indossare una mascherina c.d. chirurgica (art. 4);
  • spettacoli ed eventi: fino alla fine dello stato di emergenza, per gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo o in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto è obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • mezzi di trasporto: anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici è obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 (art. 4);
  • consumazioni al banco: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. super green pass (art. 5);
  • feste e discoteche: fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste comunque denominate, gli eventi a queste assimilati, i concerti che implicano assembramenti in spazi aperti e le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche o locali assimilati (art. 6);
  • accesso a RSA e case di riposo: dal 30 dicembre 2021, per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice sarà necessario essere in possesso del c.d. mega green pass, ottenibile a seguito dell’inoculazione della c.d. dose booster oppure, per i soggetti che hanno effettuato solo due somministrazioni ed esibiscano l’esito un tampone negativo (rapido o molecolare) eseguito nelle 48h precedenti (art. 7);
  • estensione obbligo di green pass e super green pass: la certificazione verde “base” a partire dal 10 gennaio 2022 sarà obbligatoria anche per la frequenza di corsi di formazione privati se svolti in presenza (art. 8); la certificazione “rafforzata”, invece, sarà obbligatoria anche per accedere a piscine al chiuso, palestre e sport di squadra che si svolgono al chiuso; mostre e musei; centri benessere; centri termali (con eccezioni connesse allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; centri centri sociali , culturali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia); sale gioco, sale scommesse e casinò (art. 9).


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