Chi resta a vivere nella casa che, un tempo, era della famiglia risparmia ogni mese una cifra concreta. Niente affitto e, se il mutuo non è a suo nome, nessuna rata da pagare. È un vantaggio economico reale e misurabile, ma per anni i tribunali lo hanno considerato come un dettaglio marginale quando dovevano stabilire quanto un genitore deve versare all'altro per crescere i figli. Torna a occuparsene la Cassazione con l'ordinanza n. 12140, depositata il 30 aprile 2026, che ha stabilito che vivere gratis nella ex casa coniugale pesa sul bilancio di chi ne beneficia e questo peso va calcolato sempre, anche quando i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono identici.
La vicenda che ha portato la causa a Roma
Il caso riguarda una separazione tra due genitori, affidatari condivisi di un figlio ormai adolescente. Il Tribunale di Vicenza, nella sentenza di divorzio, aveva collocato il minore presso la madre e stabilito, a carico del padre, un contributo mensile di 450 euro. La madre impugnava la decisione davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che le dava ragione solo in parte. L'assegno saliva a 700 euro al mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, con un ulteriore 50% a titolo di spese straordinarie. I giudici veneziani motivavano l'aumento con due elementi, ossia la crescita delle esigenze di un ragazzo che sta diventando adolescente e il fatto che il reddito del padre fosse quasi doppio rispetto a quello della madre. Nulla, però, sull'assegnazione della casa coniugale rimasta nella disponibilità della madre. Il padre ricorreva allora in Cassazione.
Perché la casa vale come uno stipendio
L'art. 337 sexies del c.c. stabilisce espressamente che l'assegnazione della casa familiare comporta un beneficio valutabile in termini economici e non un semplice diritto abitativo. In pratica, chi vive gratis in un immobile che altrimenti dovrebbe affittare o comprare incassa, di fatto, un contributo al proprio bilancio pari al canone che non paga più. La Cassazione lo ha ribadito richiamando la propria giurisprudenza consolidata, compreso il precedente della sentenza n. 25420 del 2015, secondo cui quel risparmio va sommato alle altre risorse del genitore collocatario quando si stabilisce quanto l'altro genitore deve contribuire in denaro.
I parametri fissati dal Codice Civile
Gli artt. 316 bis, 337 ter e 337 sexies del Codice Civile non lasciano al giudice grande libertà sui criteri da considerare. Contano i bisogni concreti del figlio, il livello di vita a cui era abituato quando i genitori stavano insieme, le disponibilità economiche di ciascuno, il peso economico del lavoro di cura in casa e il possesso di immobili o diritti di abitazione come quello sulla casa familiare. Pertanto, se un genitore guadagna di più, ma l'altro vive senza pagare affitto, il conto finale deve tenerne conto in entrambe le direzioni.
Collocamento paritario non significa parità economica
Il punto più delicato riguarda proprio i casi, sempre più frequenti, in cui il figlio trascorre tempo uguale con entrambi i genitori. Si potrebbe pensare che, in caso di tempi identici, la casa non faccia più differenza. La Cassazione smentisce questa lettura, ritenendo che il valore economico dell'assegnazione resta rilevante, perché uno dei due genitori continua comunque a beneficiare di un'abitazione senza costi mentre l'altro, magari, deve provvedere da sé a un nuovo alloggio.
Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Venezia ignorava che la madre viveva senza costi di locazione nell'ex casa coniugale. Un padre con un reddito doppio rispetto all'ex moglie e, in più, il costo di un'abitazione autonoma si trova in una condizione patrimoniale ben diversa da quella descritta nella sentenza d'appello, per quanto le percentuali di tempo con il figlio fossero simili.
Cosa cambia adesso per chi divide casa e figli
La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello proprio su questo punto e ha rinviato il fascicolo alla Corte d'Appello di Venezia, che dovrà pronunciarsi di nuovo con una composizione diversa. Dovrà anche motivare, stavolta, in che modo il valore della casa assegnata incide sulla cifra finale dell'assegno. Ogni provvedimento sul mantenimento dei figli deve dare conto di come il godimento dell'abitazione pesa nel calcolo, altrimenti si finisce per scaricare su un solo genitore un peso che non riflette come stanno davvero le cose tra le due famiglie.
La vicenda che ha portato la causa a Roma
Il caso riguarda una separazione tra due genitori, affidatari condivisi di un figlio ormai adolescente. Il Tribunale di Vicenza, nella sentenza di divorzio, aveva collocato il minore presso la madre e stabilito, a carico del padre, un contributo mensile di 450 euro. La madre impugnava la decisione davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che le dava ragione solo in parte. L'assegno saliva a 700 euro al mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, con un ulteriore 50% a titolo di spese straordinarie. I giudici veneziani motivavano l'aumento con due elementi, ossia la crescita delle esigenze di un ragazzo che sta diventando adolescente e il fatto che il reddito del padre fosse quasi doppio rispetto a quello della madre. Nulla, però, sull'assegnazione della casa coniugale rimasta nella disponibilità della madre. Il padre ricorreva allora in Cassazione.
Perché la casa vale come uno stipendio
L'art. 337 sexies del c.c. stabilisce espressamente che l'assegnazione della casa familiare comporta un beneficio valutabile in termini economici e non un semplice diritto abitativo. In pratica, chi vive gratis in un immobile che altrimenti dovrebbe affittare o comprare incassa, di fatto, un contributo al proprio bilancio pari al canone che non paga più. La Cassazione lo ha ribadito richiamando la propria giurisprudenza consolidata, compreso il precedente della sentenza n. 25420 del 2015, secondo cui quel risparmio va sommato alle altre risorse del genitore collocatario quando si stabilisce quanto l'altro genitore deve contribuire in denaro.
I parametri fissati dal Codice Civile
Gli artt. 316 bis, 337 ter e 337 sexies del Codice Civile non lasciano al giudice grande libertà sui criteri da considerare. Contano i bisogni concreti del figlio, il livello di vita a cui era abituato quando i genitori stavano insieme, le disponibilità economiche di ciascuno, il peso economico del lavoro di cura in casa e il possesso di immobili o diritti di abitazione come quello sulla casa familiare. Pertanto, se un genitore guadagna di più, ma l'altro vive senza pagare affitto, il conto finale deve tenerne conto in entrambe le direzioni.
Collocamento paritario non significa parità economica
Il punto più delicato riguarda proprio i casi, sempre più frequenti, in cui il figlio trascorre tempo uguale con entrambi i genitori. Si potrebbe pensare che, in caso di tempi identici, la casa non faccia più differenza. La Cassazione smentisce questa lettura, ritenendo che il valore economico dell'assegnazione resta rilevante, perché uno dei due genitori continua comunque a beneficiare di un'abitazione senza costi mentre l'altro, magari, deve provvedere da sé a un nuovo alloggio.
Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Venezia ignorava che la madre viveva senza costi di locazione nell'ex casa coniugale. Un padre con un reddito doppio rispetto all'ex moglie e, in più, il costo di un'abitazione autonoma si trova in una condizione patrimoniale ben diversa da quella descritta nella sentenza d'appello, per quanto le percentuali di tempo con il figlio fossero simili.
Cosa cambia adesso per chi divide casa e figli
La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello proprio su questo punto e ha rinviato il fascicolo alla Corte d'Appello di Venezia, che dovrà pronunciarsi di nuovo con una composizione diversa. Dovrà anche motivare, stavolta, in che modo il valore della casa assegnata incide sulla cifra finale dell'assegno. Ogni provvedimento sul mantenimento dei figli deve dare conto di come il godimento dell'abitazione pesa nel calcolo, altrimenti si finisce per scaricare su un solo genitore un peso che non riflette come stanno davvero le cose tra le due famiglie.