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Lo scontrino fiscale prova l'avvenuto pagamento del prezzo o no?

Lo scontrino fiscale prova l'avvenuto pagamento del prezzo o no?
Lo scontrino fiscale fa solamente presumere l'avvenuto pagamento ma non lo prova in via definitiva.
Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 395 del 13 maggio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in ordine al valore dello scontrino fiscale come prova dell’avvenuto pagamento.

Nel caso esaminato dal Tribunale, due soggetti avevano stipulato un contratto di compravendita, avente ad oggetto dei pezzi di arredamento, per un importo pari a circa Euro 30.000.

Tali beni, dopo essere stati consegnati al compratore, erano stati sottoposti a sequestro, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico del venditore e del coniuge di questi, che si era poi concluso in primo grado con una pronuncia di assoluzione con formula piena.

Successivamente, il compratore aveva agito in giudizio, al fine di ottenere la restituzione della merce acquistata o, quantomeno, la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto utilizzare i suddetti beni.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dall’acquirente, in quanto infondate.

Osservava il Tribunale, infatti, come, nel caso di specie, l’attore avesse affermato di aver acquistato i mobili presso il mobilificio convenuto in giudizio, chiedendo al giudice di ordinare al venditore
la restituzione (…) a suo favore in adempimento del contratto di compravendita”.

Secondo il Tribunale, dunque, la domanda proposta poteva essere qualificata come “azione di adempimento contrattuale”, di cui all’art. 1453 codice civile.

Di conseguenza, l’attore doveva ritenersi tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c. soltanto a “provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.

In tal senso, infatti, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13533 del 2011.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, risultava “incontestato e documentalmente provato il titolo costitutivo dell’obbligazione”, rappresentato dal contratto di compravendita, ma il mobilificio aveva “tempestivamente eccepito l’inadempimento del compratore all’obbligo di pagamento del prezzo di acquisto della merce ex art. 1460 c.c. con la conseguenza che, alla luce del principio giurisprudenziale di cui sopra, il compratore attore è tenuto a dimostrare l’adempimento della propria prestazione”.

Ebbene, secondo il Tribunale, tale onere probatorio non era stato assolto da parte attrice, la quale aveva “dichiarato di aver pagato il prezzo di acquisto in contanti” ed aveva prodotto, “a dimostrazione dell’effettivo e integrale pagamento del prezzo, scontrini fiscali, per un ammontare complessivamente pari ad Euro 30.425,00, emessi nei giorni 4,5,6,7 e 15 settembre 2012”.

Il compratore, inoltre, aveva precisato “di aver pagato l’importo in più soluzioni e che, a fronte di ogni pagamento, avrebbe ricevuto l’emissione di uno scontrino fiscale”.

Tuttavia, il Tribunale evidenziava che “lo scontrino fiscale ha valore di mera prova presuntiva del pagamento, in considerazione della natura obbligatoria della emissione dello scontrino al momento della consegna della merce all’acquirente (cfr. Cass. n. 2147/2014), cosicché deve essere negata al documento qualsiasi implicito significato confessorio (tipico della quietanza) (Tribunale Bari, sez. II, 17/06/2015 n. 2766; Tribunale di Nola del 29.10.2007)”.

Nel caso in esame, in particolare, “la valenza presuntiva del documento” non aveva “trovato riscontro in elementi concreti ed esterni”.

Infatti, “dall’esame della copia degli scontrini fiscali risulta che gli stessi sono stati emessi in orari (ore 7.59, 08.20, 07.53, 07.29) in cui il negozio non poteva essere ragionevolmente già aperto al pubblico e tale elemento presuntivo depone a favore della prospettazione del convenuto secondo cui gli scontrini sarebbero stati emessi ad inizio giornata in corrispondenza delle uscite dei dipendenti per la consegna di merce effettuate presso l’abitazione di parte attrice”.

Inoltre, le testimonianze assunte avevano confermato che il compratore non aveva pagato il prezzo dovuto e che lo scontrino era stato emesso “solo quale documento di consegna della merce”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale concludeva nel senso dell’infondatezza della domanda attorea, che veniva, pertanto, respinta, con conseguente condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.


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