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Garanzia anche se ho perso lo scontrino

Garanzia anche se ho perso lo scontrino
Si può far valere la garanzia per prodotti acquistati da negozianti anche se non si è conservato lo scontrino fiscale.
A nulla vale l’opposizione del negoziante che rifiuta di prestare la garanzia per i vizi della cosa venduta in mancanza dell’esibizione dello scontrino fiscale rilasciato. Ciò discende dal fatto che la dimostrazione dell’acquisto di un prodotto può avvenire anche con altri mezzi probatori.

Vediamo perché?

La vendita è un contratto, disciplinato dal codice all’art. 1470 del c.c., che può essere concluso in varie forme, compresa quella verbale, senza la necessità di redigere atti per iscritto. La statuizione normativa della “scrittura”, come previsione obbligatoria in caso di vendita, è prevista e imposta solo in determinati casi (ad esempio: vendita immobiliare). Lo scontrino di vendita, invece, è documento fiscale e non prova di acquisto.

Pertanto il negoziante è tenuto a prestare la garanzia per vizi (art. 1490 del c.c.) sui prodotti da lui venduti senza subordinare tale adempimento all’esibizione dello scontrino di vendita; l’unica pretesa che il venditore può avanzare nei confronti dell’acquirente è la dimostrazione che il bene per il quale si vuol far valere la garanzia per i vizi è stato acquistato proprio dal suo negozio e non da altri.

Tale prova può essere data con una mera testimonianza di un amico, presente con noi al momento dell'acquisto, nonostante la limitazione per “valore” dell’art. 2721 del c.c. 1° comma, che la esclude se l’oggetto del contratto eccede euro 2,58. E’ chiaro ormai in tutta la giurisprudenza che un importo simile è anacronistico e quindi si può benissimo fare riferimento al comma successivo dello stesso articolo che consente al giudice l'ammissione della prova anche oltre il limite, purché si tenga “conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.

Se con noi non era presente nessuno, possiamo dimostrare il nostro acquisto con altri mezzi di prova, come ad esempio le ricevute del bancomat e quelle delle carte di credito.
Si pensi, inoltre, agli acquisti online tramite PayPal: in questo caso, anche se non ricevessimo lo scontrino fiscale dell'acquisto effettuato (e accade sempre), avremo comunque prova della qualità delle parti, natura del contratto e oggetto di vendita.

In ultimo, per quanto concerne le tempistiche per azionare la garanzia, all'art. 132 del codice consumo leggiamo chiaramente che è stabilita in due anni la prescrizione per i consumatori privati e in uno per i professionisti che acquistano il bene per l’attività professionale, con fattura.


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