Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Revoca del testamento per sopravvenienza di figli se la paternità è accertata giudizialmente

Eredità - -
Revoca del testamento per sopravvenienza di figli se la paternità è accertata giudizialmente
Il testamento è revocato di diritto anche quando il rapporto di filiazione è stato dichiarato con sentenza.
Secondo la Seconda Sezione Civile della Cassazione, sentenza n. 13680/2019, deve farsi luogo alla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, ex art. 687 del c.c., anche quando venga esperita vittoriosamente nei confronti del de cuius l'azione di accertamento della filiazione; a tal fine, non ha rilevanza l’eventualità che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione siano intervenute dopo la morte del testatore, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Nel caso concreto oggetto della pronuncia, un uomo chiedeva in giudizio la revoca del testamento del padre, la filiazione dal quale era stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale accoglieva la domanda, revocando il testamento e dichiarando l’apertura della successione legittima.
Gli eredi convenuti proponevano appello. I giudici di secondo grado, ribaltando la decisione del Tribunale, affermavano che l’art. 687 c.c. non sarebbe applicabile nel caso in cui l'accertamento giudiziale della filiazione è stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio: in tale ipotesi - secondo la Corte territoriale - la tutela dei diritti successori dei figli e dei discendenti viene attuata mediante la disciplina della successione necessaria, ovvero mediante il riconoscimento di un potere di impugnativa delle disposizioni lesive della quota di legittima e non con la caducazione automatica del testamento.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’attore proponeva ricorso per cassazione, basato su diversi motivi.
In particolare, per il profilo che qui specificamente interessa, con il primo motivo di impugnazione l’uomo lamentava violazione dell'art. 687 c.c., in virtù dell'irrilevanza del requisito dell'effettiva consapevolezza, da parte del testatore, che l’attore fosse suo figlio. Sosteneva, in proposito, il ricorrente la revocabilità di diritto del testamento redatto da chi era a conoscenza dell'esistenza del proprio figlio naturale non riconosciuto, e al quale dopo la morte del de cuius sia stato attribuito, a seguito di azione giudiziaria vittoriosamente esperita, il relativo status formale.
Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, primo comma, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il testatore ha disposto dei suoi beni.
Pertanto, deve ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il de cuius riconosca un figlio, ma anche quando venga esperita vittoriosamente, nei confronti del testatore stesso, l'azione di accertamento della filiazione.
Dunque il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi, in virtù del combinato disposto degli artt. 277, primo comma, e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Sulla base di tale condiviso principio di diritto la Cassazione ha ritenuto non condivisibile il ragionamento seguito dai giudici di appello, i quali erano partiti dall'erroneo presupposto della inapplicabilità dell'art. 687 c.c. laddove l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio
La Suprema Corte ha perciò cassato la sentenza di secondo grado, rinviando per il prosieguo ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.