Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Qual è la sorte dei beni del testatore, pur menzionati, dei quali egli non abbia espressamente disposto?

Eredità - -
Qual è la sorte dei beni del testatore, pur menzionati, dei quali egli non abbia espressamente disposto?
Se il testatore menziona nel testamento alcuni beni senza disporne in alcun modo si apre la successione legittima.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17868 del 3 luglio 2019, è intervenuta su un dibattito, mai del tutto sopito, relativo alla sorte dei beni menzionati dal testatore all'interno del testamento, senza tuttavia indicarne chiaramente la destinazione.

Tali beni, infatti, non possono certamente considerarsi né ignorati né sopravvenuti poiché il testatore, inserendoli nel testamento, ne aveva sicuramente avuto contezza. Tuttavia, e qui sorge l'aspetto problematico della questione, egli non ha provveduto ad indicarne chiaramente la destinazione, lasciando quindi l'interprete davanti ad un'incertezza di fondo in merito alla sua reale volontà dispositiva.

Nel caso di specie affrontato dalla Cassazione, la testatrice aveva disposto di metà della sua casa, lasciandola ai nipoti, mentre l'altra metà l'aveva attribuita ad un soggetto non meglio identificato. Nel contempo, aveva lasciato diversi beni mobili ad una persona che si era presa cura di lei in vita, qualificandola, con una definizione poco chiara, "padrona erede universale".

Quest'ultima decideva quindi di ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la qualità di erede, sostenendo che l'attribuzione a lei fatta dei beni mobili integrasse una institutio ex re certa. Tale istituzione, conferendole la qualità di erede, le avrebbe attribuito al contempo il diritto di ottenere la proprietà della residua metà della casa, che non era stata assegnata validamente, poiché il destinatario indicato non era in alcun modo individuabile.

I giudici della Cassazione hanno ritenuto di non accogliere l'istanza dell'attrice.
Essi infatti, pur affermando che esiste nell'ordinamento giuridico un principio di "forza espansiva" dell'institutio ex re certa, il quale comporta l'attribuzione a favore del beneficiario anche di altri beni, menzionati nella scheda testamentaria ma non espressamente assegnati, concludono che tale regola non opera nel caso di specie.

La "forza espansiva" di tale institutio ex re certa, istituto disciplinato dall'art. 588 comma 2 c.c., non trova applicazione qualora tale istituzione non integri una disposizione nell'universalità del patrimonio, seppure pro quota.

Nel caso di specie, non si può ritenere che ci sia stata una disposizione che ricostituisca l'unità, poiché la testatrice aveva spartito i suoi beni tra diversi soggetti, ma senza che emergesse in modo chiaro e inequivocabile l'intenzione di esaurire l'intero asse mediante questa distribuzione.

Come conseguenza di ciò, i giudici pervengono alla conclusione per cui, se non risulti in capo alla testatrice una espressa volontà di distribuire l'intero suo patrimonio, allora i beni di cui la stessa non abbia ha disposto esplicitamente verranno distribuiti secondo le regole della successione legittima, disciplinata dagli articoli 565 c.c. e seguenti.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.