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Nascita indesiderata: il padre naturale ignaro del concepimento ha diritto di essere risarcito?

Nascita indesiderata: il padre naturale ignaro del concepimento ha diritto di essere risarcito?
Secondo la Cassazione, il fatto "nascita" non può essere definito come un "illecito civile" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Se una madre decide di partorire all’insaputa e contro la volontà del padre, quest’ultimo può chiedere al Giudice di essere risarcito?

In altri termini, la nascita indesiderata di un figlio può essere considerato un illecito civile, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15544 del 22 giugno 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Ancona aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la paternità naturale di un soggetto, respingendo, tuttavia, la domanda di risarcimento danni dal medesimo proposta contro la madre del bambino, che avrebbe concepito ad insaputa del padre e contro la sua volontà.

Secondo la Corte d’appello, infatti, la domanda risarcitoria proposta dal padre naturale non poteva essere accolta, in quanto egli aveva liberamente deciso di avere rapporti sessuali senza l’uso di contraccettivi, accettando, dunque, il rischio di una possibile procreazione.

La Corte d’appello, inoltre, aveva precisato che, in ogni caso, la nascita di un figlio non poteva essere considerata come un “danno ingiusto”, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Ritenendo la decisione ingiusta, il padre naturale del bambino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria.

La Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto inammissibile.

La Cassazione osservava, infatti, che il ricorrente si era limitato a chiedere alla Corte un riesame del merito della controversia, non ammesso in sede di ricorso per Cassazione (art. 360 c.p.c.).

La Cassazione, inoltre, confermava quanto era stato osservato dalla Corte d’appello, ribadendo che il fatto "procreazione" non può essere fatto rientrare nella definizione di “illecito, di cui all’art. 2043 c.c.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal padre naturale del bimbo, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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