La questione è semplice solo in apparenza: cosa succede se un cittadino presenta una domanda di permesso di costruire e il Comune non risponde entro i termini? Ebbene, nel procedimento per il permesso, il legislatore ha previsto uno specifico meccanismo di semplificazione. In sintesi, se l'amministrazione locale non si pronuncia entro le scadenze di legge, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda.
Questo principio è contenuto nel sistema combinato della legge sul procedimento amministrativo e del Testo Unico dell'Edilizia, e ha la triplice funzione di evitare blocchi burocratici infiniti, garantire certezza ai cittadini e responsabilizzare gli uffici pubblici. In parole semplici, il tempo sostituisce la decisione.
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato, e che ha portato alla citata pronuncia, nasceva dalla richiesta di permesso di costruire in una zona di espansione, dove però era necessario un piano di lottizzazione mai approvato. Il Comune ha negato la possibilità di costruire, sostenendo l'incompatibilità urbanistica dell'intervento. Il privato, invece, ha atteso la scadenza dei termini e ha sostenuto che si fosse ormai formato il silenzio assenso.
Dopo un primo sì del TAR alla tesi del cittadino, la questione è arrivata al Consiglio di Stato che ha confermato come, effettivamente, il silenzio assenso possa formarsi anche in presenza di non conformità urbanistica. Il principio chiave, spiega la massima autorità giudiziaria amministrativa, è che non conta la conformità in sé, ma la "configurabilità" della domanda. Più nel dettaglio, la sentenza n. 2179/2026 chiarisce un punto chiave: il silenzio assenso non serve a certificare che il progetto sia legittimo, bensì a chiudere il procedimento se l'amministrazione resta inerte. Per questo motivo, ciò che conta non è se l'opera sia effettivamente conforme al piano regolatore, ma se la domanda sia riconoscibile, completa e giuridicamente configurabile. Perciò se l'istanza è "esaminabile", il silenzio può formarsi.
Parallelamente, il Consiglio di Stato introduce due ipotesi in cui il meccanismo di silenzio assenso non può operare:
- inconfigurabilità strutturale, che si verifica quando la domanda è incompleta. Sono i casi in cui ad esempio mancano il progetto, le asseverazioni tecniche o la documentazione essenziale. La conseguente domanda sarebbe "vuota", senza produrre effetti;
- inconfigurabilità giuridica, che insorge se la domanda non è conforme al modello normativo astratto predisposto dal legislatore, come ad esempio qualora sia stato avviato un intervento presentando un Scia e non un permesso di costruire.
E, una volta decorso il termine senza risposta del Comune, la domanda di permesso di costruire si considera automaticamente accolta. In pratica, il cittadino ottiene un "via libera giuridico" valido come permesso di costruire. A ben vedere, la ratio della pronuncia sta nel punire l'inerzia della Pubblica Amministrazione perché il legislatore ha scelto di:
- penalizzare il ritardo degli uffici;
- evitare che la burocrazia blocchi le pratiche edilizie dei cittadini;
- trasformare il silenzio in una decisione favorevole.
La giurisprudenza più recente sta modificando profondamente l'impostazione tradizionale. Secondo il vecchio approccio, il silenzio valeva solo in caso di domanda conforme, ma con il nuovo orientamento il silenzio vale se la domanda è esaminabile nei termini. Come accennato, non si tratta di giudicare la correttezza del progetto, ma verificare se l'amministrazione ha svolto i suoi compiti nei tempi previsti. In pratica, se un cittadino presenta un progetto di edificazione in un'area in cui il locale piano regolatore non lo prevede, e l'ufficio pubblico non risponde nei tempi previsti, l'autorizzazione si considererà comunque concessa.
L'interpretazione del Consiglio di Stato avrà effetti molto concreti. I Comuni dovranno esaminare le pratiche celermente, perché - come appena visto - basta il decorso dei termini per far nascere un titolo edilizio. E anche interventi non conformi potranno diventare legittimi per silenzio. In sostanza, sarà maggiore la responsabilità degli uffici tecnici e diminuiranno la possibilità di bloccare i procedimenti per inerzia.
Concludendo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2179/2026 segna un chiaro punto di svolta nel diritto urbanistico. Il silenzio assenso non è più solo uno strumento di semplificazione, ma un meccanismo che chiude il procedimento, trasferisce la responsabilità sull'amministrazione e può consolidare anche situazioni non perfettamente conformi alla disciplina urbanistica.