Cass. pen. n. 1858/2026
In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili.
Cass. pen. n. 27244/2025
Il combinato disposto degli artt. 589 bis e ter cod. pen. configura un reato complesso nel quale, secondo il modello descritto dall'art. 84 cod. pen., un fatto, già previsto dall'ordinamento come reato (la fuga, punita dall'art. 189, comma 6, CdS) diventa elemento circostanziale di un altro reato (l'omicidio stradale).
Cass. pen. n. 23939/2025
In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada. L'eventuale imprudenza di costoro non esclude la responsabilità del conducente che non ha osservato le necessarie misure di prudenza.
Cass. pen. n. 15456/2025
In tema di responsabilità per la gestione di infrastrutture stradali, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli, ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.
Cass. pen. n. 12256/2025
In materia di sinistri stradali con riferimento alla c.d. concretizzazione del rischio rispetto all'utilizzo del telefonino da parte dell'imputato, una volta dimostrata l'invasione della corsia d'emergenza e il mancato governo del proprio veicolo da parte dell' imputato, in assenza di elementi interruttivi del nesso causale tra detta condotta e l'evento, è legittima la condanna per omicidio stradale.
Cass. pen. n. 8296/2025
In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un rischio di cui deve necessariamente tenere conto per conformare la propria condotta a regole di prudenza, diligenza e perizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva escluso il riconoscimento di tale attenuante in un caso di incidente stradale verificatosi su di un tratto di strada urbano, reso scivoloso dall'elevato tasso di umidità notturna).
Cass. pen. n. 18164/2025
La revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. può essere motivata dal marcato grado della colpa, dalla gravità delle violazioni cautelari, dalla mancata considerazione di dati fattuali conosciuti e dalla posizione qualificata di autotrasportatore del reo, avendo commesso il fatto nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Cass. pen. n. 20369/2025
In tema di omicidio stradale, la configurabilità dell'aggravante di essersi posti alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica, di cui all'art. 589-bis, comma secondo, cod. pen., non richiede la prova che l'evento lesivo sia conseguenza di tale stato, che integra un mero presupposto applicativo dell'ipotesi circostanziata.
Cass. pen. n. 8870/2024
In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità, per omicidio colposo, del conducente di un autocarro che, nell'effettuare una svolta a destra, non si era avveduto del sopraggiungere di un ciclista proveniente dalla pista ciclabile parallela alla via da lui percorsa, impattando contro il velocipede, nel mentre questo era impegnato nell'attraversamento delle strisce pedonali, manovra imprudente, ma rientrante nei parametri della prevedibilità).
Comm. Reg. Val D'Aosta n. 10472/2024
In tema di sinistri stradali il fatto che la vittima non indossi il casco protettivo ovvero che lo indossi in modo scorretto, non essendo adeguatamente allacciato, non interrompe il nesso causale, non trattandosi di condotta abnorme né del tutto imprevedibile e perciò non integrante la concretizzazione di un rischio eccentrico rispetto all'area di rischio determinata dalla condotta dell'imputato.
Cass. pen. n. 3722/2024
Nel valutare la responsabilità per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di prudenza e diligenza previste dall'art. 141 del Codice della strada. La velocità deve essere sempre adeguata alle condizioni specifiche di tempo e luogo, tali da garantire il controllo del veicolo e la possibilità di evitare eventuali incidenti.
Cass. pen. n. 39711/2024
Non è possibile negare che la revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., abbia connotazioni sostanzialmente punitive quando l'inibizione alla guida si protragga per un lasso di tempo significativo, vieppiù, poi, quando la loro applicazione consegua a una condanna penale.
Cass. pen. n. 11821/2024
In tema di reati stradali, l'assoluta visibilità della presenza della vittima all'interno dell'area di posteggio di un supermercato, all'interno della zona destinata agli stalli, e l'ininfluenza causale, rispetto alla gravità dell'evento, che l'impatto sia avvenuto contro la pavimentazione autobloccante anziché contro l'asfalto, difetta sul piano normativo la configurabilità della violazione, da parte della vittima o di terzi, di norme cautelari, necessario presupposto per un giudizio di concorso di colpa. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna inflitta ad una donna per il reato di omicidio stradale ai danni di una cliente di un supermercato, investita dall'auto, caduta rovinosamente per terra e deceduta dopo aver battuto la testa).
Cass. pen. n. 20800/2024
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., che fa riferimento all' ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Cass. pen. n. 12457/2024
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
Cass. pen. n. 12328/2024
In tema di omicidio colposo stradale, il disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., relativo al caso di morte di più persone ovvero a quello di morte di una o più persone e di lesioni in danno di una o più persone, non configura né un'autonoma ipotesi di reato complesso, né una specifica aggravante, ma disciplina un caso di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", sicché ciascuno di essi conserva la propria autonomia.
Cass. pen. n. 7410/2024
In tema di reato di omicidio stradale, aggravato a norma dell'art. 589-bis, comma 5, n. 1, c.p., il riferimento ai 70 km/h opera alla stregua di una clausola non di "apertura" bensì di "chiusura" del precetto introducente la circostanza aggravante. Ne consegue che i due elementi condizionanti l'operatività dell'aggravante, entrambi legati alla velocità, devono essere intesi in termini cumulativi e non alternativi: la velocità, per poter ritenersi integrata l'aggravante, deve necessariamente essere sia pari o superiore al doppio di quella consentita sia non inferiore a 70 km/h.
Cass. pen. n. 1929/2023
In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).
Cass. pen. n. 47403/2023
In tema di reati stradali, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato si richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.
Cass. pen. n. 34351/2023
In tema di omicidio stradale, ove in un sinistro si verifichi il decesso in conseguenza dell'impatto con un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, la responsabilità penale del proprietario è configurabile solo se tale albero è stato piantato dopo l'entrata in vigore degli artt. 16 cod. strada e 26 regolamento di esecuzione e di attuazione del cod. strada, in quanto il divieto previsto da tali norme non comporta l'obbligo di rimozione delle piante già esistenti a tale data nella fascia di rispetto.
Cass. pen. n. 26290/2023
Il principio di colpevolezza impone una verifica complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire. Di qui la necessità di verificare non solo la causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento da essa, in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma anche la idoneità del comportamento alternativo lecito a scongiurare l'evento e la verifica della cd. concretizzazione del rischio, vale a dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzatosi con l'evento, attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e rendere evitabile il prodursi di quel rischio. Secondo il criterio della concretizzazione del rischio la rilevanza della violazione della regola cautelare richiede che essa deve aver reso concreto il rischio che la stessa era intesa a prevenire. Sicché, non ogni evento verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell'agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare.
Cass. pen. n. 20253/2023
Risponde del reato di omicidio stradale il conducente di un veicolo a trazione posteriore, a titolo di colpa specifica per la violazione della regola cautelare di cui all'art. 141 C.d.S. (mancato adeguamento della condotta di guida e della velocità allo stato dei luoghi, alle caratteristiche del veicolo e d'ogni altra circostanza), poiché il conducente deve avere cognizione delle caratteristiche del mezzo (nella specie, a trazione posteriore), ed è tenuto a valutare i conseguenti rischi della tipologia del mezzo stesso nel sostenere le manovre in curva, segnatamente il c.d. "sovrasterzo", vale a dire lo sbandamento che porta l'auto a trazione posteriore a stringere troppo la curva.
Cass. pen. n. 16108/2023
In tema di omicidio stradale, il principio di colpevolezza impone una verifica più complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire.
Cass. pen. n. 9464/2023
In tema di determinazione della pena in conseguenza di reati stradali, non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell'evento che determinano l'attenuazione della pena anche la condotta colposa della persona offesa che sia consistita nel non aver ottemperato all'obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte.
Cass. pen. n. 7879/2023
Per affermare la violazione della regola cautelare elastica dettata dall'art. 141, comma 2, cod. strada (in base alla quale il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile) è necessario, per l'imputazione soggettiva dell'evento, un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello.
Cass. pen. n. 9455/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589, comma secondo, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede un'attenuante ad effetto speciale per il caso di concorso di colpa della persona offesa, in quanto tale scelta costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla previsione di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. relativa all'omicidio stradale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata previsione di una tale attenuante mira a tutelare il lavoratore anche a fronte di sue condotte imprudenti e che un comportamento caratterizzato da colpa del predetto può essere valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, sottratte al divieto di bilanciamento stabilito dall'art. 590-quater cod. pen.)
Cass. pen. n. 48632/2022
In tema di omicidio stradale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non è sufficiente a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto.
Cass. pen. n. 32889/2022
In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
Cass. pen. n. 13747/2022
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.
Cass. pen. n. 37622/2021
In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.
Cass. pen. n. 25767/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall'art. 589-bis, comma sesto, cod. pen., non è integrata dall'essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in "malam partem".
Cass. pen. n. 24910/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all'investimento di un pedone da parte del conducente di un'autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l'attenuante omettendo di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto).
Cass. pen. n. 35457/2021
In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva.
Cass. pen. n. 11479/2021
In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".
Cass. pen. n. 20091/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all'omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un'autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2020)
Cass. pen. n. 15238/2020
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).
Cass. pen. n. 13882/2020
In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.
Cass. pen. n. 16609/2019
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale .
Cass. pen. n. 13587/2019
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).
Cass. pen. n. 13103/2019
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell'evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta.
Cass. pen. n. 29721/2017
Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016 n. 41, costituisce una figura autonoma di reato e non una fattispecie circostanziata del comune reato di omicidio colposo, la cui applicabilità come norma sopravvenuta più favorevole nel caso di cui al comma VII, (che prevede la riduzione fino alla metà della pena ordinaria della reclusione da due a sette anni “qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole”) non potrebbe tuttavia aver luogo nell'ipotesi che siano state riconosciute al colpevole le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante di cui all'allora vigente terzo comma dell'art. 589 c.p., giacché per effetto di tali attenuanti la pena minima applicabile sarebbe quella di mesi sei di reclusione, prevista per il reato non aggravato dal primo comma di detto ultimo articolo, mentre quella applicabile ai sensi del comma VII dell'art. 589 bis sarebbe quella di mesi otto.
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Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose