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La notificazione effettuata presso la residenza effettiva non anagrafica č valida

La notificazione effettuata presso la residenza effettiva non anagrafica č valida
Gli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario costituiscono una presunzione circa la residenza effettiva del destinatario della notificazione.
La vicenda aveva preso avvio dall’opposizione agli atti esecutivi proposta da una donna nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da una società. L’opposizione era stata rigettata e l’opponente aveva così presentato ricorso in Cassazione.
La ricorrente aveva dedotto la nullità della notificazione sia dell’atto di pignoramento che del precetto, in quanto eseguiti, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso un indirizzo in cui non aveva la residenza. La nullità, a detta della ricorrente, sarebbe derivata dal fatto che la sua residenza anagrafica si fosse trovata altrove e che era stato dimostrato che, nel luogo dove erano stati notificati gli atti, lei non aveva alcuna residenza, nemmeno di fatto.
Alla luce delle prove acquisite, il tribunale aveva ritenuto che gli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario, il quale aveva riferito di aver reperito la porta dell’abitazione e di aver effettuato gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., portavano a presumere che ivi fosse stabilita la residenza effettiva (non quella anagrafica) della ricorrente. Tale presunzione, secondo il tribunale, non era stata superata dalle prove contrarie offerte dalla destinataria delle notificazioni.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 9049/2020, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha osservato che già in passato la giurisprudenza aveva affermato che le risultanze anagrafiche e gli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario in merito alla residenza effettiva (o anche dimora o domicilio) del destinatario della notificazione costituiscono una mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza che sia necessario impugnare con querela di falso la relazione dell’ufficiale giudiziario.
In caso di contestazione, è al giudice di merito che compete di compiere tale accertamento, sulla base di un esame delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.
Ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, invece, va attribuita esclusiva rilevanza al luogo dove questi di fatto dimori abitualmente, di conseguenza “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e, quindi, anche mediante presunzioni, e in relazione a ciò il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata”.
Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed ha rigettato il ricorso.


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