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RCA: necessaria anche se la macchina è in garage

RCA: necessaria anche se la macchina è in garage
Anche per il mezzo fermo, che stazioni in aree private, sarà obbligatoria l’assicurazione.
Attualmente, l’obbligo per i soggetti intestatari di veicoli a motore di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è limitato alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, parimenti aperte al pubblico.

Il Parlamento Europeo – con lo scopo di garantire una migliore protezione ai cittadini coinvolti in incidenti stradali e assicurare a tutti un trattamento equo - ha però recentemente comunicato l’emanazione di una direttiva che andrà a modificare la precedente regolamentazione comunitaria del 2009 in materia di responsabilità civile. La direttiva aggiornata, nello specifico, dovrà essere recepita dagli Stati Membri dell’Unione entro il termine di 24 mesi dall’imminente pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Di grande rilievo, in particolare, è la notizia per cui sarà obbligatorio stipulare una polizza assicurativa anche in relazione a veicoli (automobili o motocicli) inutilizzati, lasciati fermi nei garage o nei giardini delle abitazioni private. La prassi della sospensione della polizza per il periodo di non utilizzo del mezzo, pertanto, non sarà più una strada percorribile per i cittadini intestatari di veicoli.

Va segnalato che tale intervento del Parlamento di Strasburgo rappresenta la trasposizione normativa di un orientamento consolidato in seno alla CGUE, la quale aveva già precisato come l’oggetto dell’assicurazione debba essere l’uso del veicolo, cui va ricondotto qualsiasi tipo di utilizzo del mezzo, in movimento o fermo (ma in condizioni tali da poter essere messo in moto e immesso nella circolazione stradale in qualsiasi momento), in luogo pubblico o privato.

Il Parlamento Europeo, al fine di evitare eccessi regolatori, si è premurato di precisare tuttavia che la direttiva non si estende a particolari categorie di veicoli, che in caso di incidente rappresentano un minor pericolo di lesività.
I veicoli esclusi dalle nuove regole europee, in particolare, sono:
  1. i mezzi di c.d. micro-mobilità elettrica, come i monopattini;
  2. le biciclette elettriche;
  3. i trattori da giardino;
  4. veicoli destinati agli sport motoristici;
  5. ogni altro veicolo con una velocità comunque inferiore ai 14 km/h.
È utile ricordare a questo proposito, che l’assenza, per queste categorie di veicoli, di specifiche prescrizioni comunitarie non impedisce ai singoli Stati Membri di introdurre un’obbligatorietà assicurativa generalizzata; pertanto, è opportuno rimandare alla legislazione interna di ogni singolo Stato sul punto.


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