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Incidente nel cortile condominiale

Incidente nel cortile condominiale
Per i sinistri che avvengono nel cortile condominiale l'assicurazione non può essere chiamata a rispondere poichè trattasi di area privata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13254 del 6 giugno 2006, si è occupata di un’interessante questione in materia di circolazione stradale ed in particolare del caso di un incidente intervenuto in un'area privata.

L'assicurazione, dunque, può essere chiamata a risarcire il danno cagionato in seguito ad un sinistro accorso in una strada o in un'area privata?

Nel caso esaminato dal Tribunale, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del responsabile di un sinistro, chiamando in causa la relativa compagnia assicurativa, affinchè venissero risarciti i danni subiti per le gravi lesioni personali patite.

La domanda veniva rigettata in primo grado e la sentenza trovava conferma in sede di appello, in quanto la Corte d'appello riteneva che mancasse in assoluto la prova della dinamica dell’incidente.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, con cui il ricorrente lamentava che la Corte d’appello, nel motivare la propria decisione in base all’assunta “insussistenza assoluta di prova in ordine all’evento dannoso”, avrebbe violato gli artt. 345 c.p.c. e 352 c.p.c.

La Corte d’appello, infatti, “avrebbe frettolosamente liquidato la questione relativa all'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva il ricorso inammissibile, in quanto il giudizio espresso dal giudice di secondo grado non può essere censurato in sede di ricorso per Cassazione, dal momento che, in tale grado del processo non si procede ad un riesame nel merito della controversia, bensì solo alla verifica della corretta applicazione delle norme giuridiche (si parla, infatti, di “giudizio di legittimità”).

Evidenziava la Cassazione, in ogni caso, che “ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione poichè rilevante è soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico” (Cass., 12.2.1996, n. 1062; Cass., 12.8.1995, n. 8846).

Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica prodotta si poteva osservare che il sinistro era avvenuto nel “cortile interno al fabbricato, posto al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non certo aperto ad un pubblico indifferenziato”, con la conseguenza che la normativa sopra citata non poteva, in ogni caso, ritenersi applicabile e l’assicurazione non poteva essere chiamata a risarcire il danno arrecato dalla conducente in questione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza resa dalla Corte d’appello.


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