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Multa per uso cellulare alla guida, come contestare il verbale di un agente con la querela di falso: nuova sentenza

Multa per uso cellulare alla guida, come contestare il verbale di un agente con la querela di falso: nuova sentenza
La Cassazione ribadisce che i verbali degli agenti fanno piena prova, salvo querela di falso, che costituisce l’unico strumento per contestare fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale
Talvolta, quando si viene sanzionati per una violazione del Codice della strada, si ha la sensazione che l’addebito contestato non rifletta la realtà dei fatti. Il problema sorge, però, allorquando l’agente accertatore dichiara di aver assistito personalmente all'infrazione, come ad esempio l'uso del cellulare al volante. Cosa succede in questi casi? Come si può contestare la parola del pubblico ufficiale qualora si ritenga che ci sia stato un errore o un'attestazione non veritiera?
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 12925 del 14 maggio 2025, ha ribadito un concetto cardine del diritto italiano: il verbale redatto da un pubblico ufficiale in merito a fatti accaduti in sua presenza gode di “fede privilegiata”. Questo significa che le sue dichiarazioni hanno un valore probatorio elevatissimo, difficilmente contestabile con una semplice testimonianza.
Tuttavia, esiste uno strumento legale specifico a disposizione dei cittadini, ossia la querela di falso, che permette di mettere in discussione la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale.

Il valore legale del verbale: cos'è la “fede privilegiata”?
Ogni verbale redatto da un agente di Polizia Stradale, Carabinieri o Polizia Locale, nell’esercizio delle proprie funzioni, è considerato un atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del c.c.. Questa qualifica gli conferisce una forza probatoria superiore, ossia la “pubblica fede”, ai sensi dell’art. 2700 del c.c..
In altre parole, l’atto pubblico fa piena prova fino a quando non viene accertata la sua falsità tramite la querela di falso. Questo valore probatorio privilegiato si estende anche:
  • alla provenienza del documento, che conferma che il verbale è stato effettivamente redatto dall'agente indicato;
  • alle dichiarazioni delle parti e ai fatti constatati, in quanto esso è idoneo a convalidare ciò che il pubblico ufficiale attesta di aver visto o sentito direttamente.
Pertanto, se un agente dichiara di aver personalmente assistito a una certa condotta (es. utilizzo del telefono durante la guida), la sua attestazione non può essere contestata con una semplice contestazione in sede di impugnazione della sanzione. La “parola” del soggetto sanzionato, infatti, non è sufficiente a smentire un'attestazione dotata di fede privilegiata.

Quando la querela di falso è indispensabile: l'ordinanza della Cassazione
La recente pronuncia della Cassazione citata in apertura (n. 12925/2025) ha chiarito ulteriormente i limiti della contestazione in sede di opposizione a verbale. La Suprema Corte ha confermato che:
  • solo le circostanze non attestate direttamente dal pubblico ufficiale o i vizi di forma manifesti possono essere contestati con un ricorso ordinario;
  • qualsiasi obiezione che miri a confutare fatti accertati direttamente e contestualmente dall'agente (anche per semplici errori percettivi od omissioni involontarie) rientra esclusivamente nell’ambito della querela di falso.
Questo significa che, se un agente verbalizza di aver visto il conducente al telefono mentre guidava e quest’ultimo affermi invece che si stava – ad esempio – semplicemente grattando l'orecchio, per “smontare” quella specifica attestazione del pubblico ufficiale è necessario avviare la procedura di querela di falso.

La querela di falso: uno strumento complesso
La querela di falso è un procedimento giudiziario specifico, volto a privare un atto pubblico della sua forza probatoria privilegiata. Essa costituisce l’unico mezzo idoneo a contestare:
  • qualsiasi alterazione della realtà dei fatti riportati nel verbale dall'ufficiale;
  • omissioni o errori di percezione, anche se involontari o accidentali.
Tuttavia, la querela di falso non è sempre necessaria. Non serve in presenza di:
  • vizi di forma dell'atto: ad esempio, se l'agente non era competente o mancano requisiti essenziali che rendono l'atto nullo;
  • falso grossolano: una falsità così evidente da essere riconoscibile a prima vista;
  • errori materiali o di calcolo palesi: ad esempio, una data inesistente (“30 febbraio”) o un numero di targa con caratteri errati.
In questi ultimi casi, un semplice ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto può essere sufficiente.

La querela di falso è di competenza esclusiva del Tribunale civile in composizione collegiale. Essa, infatti, non può essere decisa dal Giudice di Pace o da altri giudici.
Se la questione emerge incidentalmente nel corso di un altro processo, la parte che intende contestare la falsità deve dimostrare di aver già proposto la querela di falso al Tribunale civile o chiedere al giudice del processo principale di fissare un termine perentorio per farlo.
La querela di falso può essere proposta sia in via principale (con un ricorso autonomo), sia in corso di causa (in via incidentale, appunto).
In quest’ultimo caso, il giudice del processo principale valuterà la rilevanza del documento contestato:
  • se il documento non è rilevante ai fini della decisione, il processo principale prosegue;
  • se il documento è rilevante e la querela di falso non è manifestamente infondata o dilatoria, il giudice sospende la causa principale in attesa della sentenza del Tribunale civile sulla falsità.
La proposizione della querela di falso non sospende automaticamente i termini di decadenza per impugnare l'atto amministrativo.

L'onere della prova
Nel giudizio di querela di falso, l'onere della prova ricade interamente sulla parte che ha proposto la querela. Non ci sono limiti specifici ai mezzi di prova ammessi. Il ricorrente può avvalersi di:
  • documenti: fotografie, filmati (es. dashcam), perizie di parte;
  • testimonianze: dichiarazioni di persone presenti ai fatti;
  • Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU);
  • ispezioni dei luoghi disposte dal giudice.


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