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Se guidiamo col cellulare e scampiamo alla prima pattuglia la multa può farcela la seconda che incontriamo

Se guidiamo col cellulare e scampiamo alla prima pattuglia la multa può farcela la seconda che incontriamo
Come noto, il codice della strada vieta di telefonare al cellulare mentre si sta guidando.
Ma se una pattuglia dei carabinieri ci vede telefonare ma non ci ferma, può segnalare questa infrazione alla pattuglia successiva, in modo che sia questa a fermarci e sanzionarci?

Proprio su questa questione si è pronunciato il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1405 del 11 aprile 2016, la quale ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il conducente impugnava la multa davanti al Giudice di Pace, in quanto “il verbale di contestazione dell’asserita violazione sarebbe stato redatto da persona diversa dall’agente che ha effettuato il presunto rilievo e che neppure era presente al momento della contestazione”.

Il Giudice di Pace accoglieva i motivi di impugnazione sollevati dal conducente e annullava la multa.
Il Comune, quindi, proponeva appello, ritenendo ingiusta la decisione del Giudice di Pace, in quanto “ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173 codice strada, comma 2 e 3, deve essere attribuita fede privilegiata alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo. Conseguentemente, l’affermazione circa l’eventuale errore di percezione da parte dell’agente accertatore non potrà essere basata su una valutazione meramente presuntiva della distanza del punto di osservazione rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione. Né si ritiene sufficiente dedurre la lontananza dell’agente dal luogo della infrazione sulla base della omessa contestazione immediata. Infatti, l’accertamento può essere effettuato anche da distanza che non consente, per svariati motivi, il fermo del veicolo (Cass. civ. sentenza n. 13118 del 8 giugno 2009)”.

Ebbene, il Tribunale di Firenze, chiamato a pronunciarsi in secondo grado, ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Comune, annullando, quindi, la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’impugnazione del conducente.

Secondo il Tribunale, infatti, “non vi è dubbio che il caso di uso del cellulare al telefono su strada di scorrimento veloce possa non consentire la contestazione immediata ed il fermo dell’auto nel punto della violazione. Del tutto legittimo è dunque che la contestazione sia mossa da altra pattuglia dietro segnalazione via radio dell’agente avvistatore. La ragione della (di pochissimo) differita contestazione si ricava implicitamente dal verbale che descrive l’operazione messa in atto dagli agenti e l’impossibilità di fermare l’utilizzatore del telefono quando scorre con l’auto davanti all’agente. La verità del fatto storico non ha peraltro trovato smentita in atti mentre trova riscontro nel verbale di accertamento anche se non coperto da fede privilegiata (prova fino a querela di falso) perché i verbalizzanti non sono stati i diretti percettori della violazione”.

Attenzione dunque, perché se telefoniamo mentre guidiamo e “scampiamo” alla prima pattuglia, questa potrebbe avvertire via radio l’altra pattuglia più vicina, che potrebbe del tutto legittimamente multarci. E non potremmo impugnare la multa sulla base del fatto che il carabiniere in questione non ci ha visti mentre telefonavamo!


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