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Si puņ essere esentati dall'obbligo di indossare le cinture solo con apposito certificato medico

Si puņ essere esentati dall'obbligo di indossare le cinture solo con apposito certificato medico
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 259 del 9 gennaio 2014, si è pronunciata su un argomento molto sentito dagli automobilisti, vale a dire quello dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Come noto, il Codice della Strada impone l’obbligo di mettere le cinture quando si guida: in particolare, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 172 c.d.s, il quale prevede che i conducenti e i passeggeri di un’autovettura hanno l’obbligo di indossare le cinture “in qualsiasi situazione di marcia”.

Al comma 8 della norma in questione introduce, tuttavia, delle eccezioni, prevedendo che, in alcuni casi, si sia autorizzati a non indossare le cinture. Tale esenzione interessa, in particolare, i poliziotti, i pompieri, gli addetti alla raccolta rifiuti, gli appartenenti ai servizi di vigilanza, gli istruttori di guida, gli appartenenti alle forze armate, purchè siano nell’esercizio delle loro funzioni, nonché le donne in gravidanza (se hanno un apposito certificato del ginecologo che attesta il rischio connesso all’uso delle cinture) e le persone affette da particolari patologie e che siano in possesso di un’apposita autorizzazione.

Ebbene, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, un soggetto era stato multato per non aver indossato le cinture di sicurezza e aveva proposto impugnazione, affermando di non averle indossate in quanto si trovava in uno “stato di necessità a causa delle proprie condizioni di salute – riscontrate dal locale presidio ospedaliero”: in particolare, il ricorrente aveva affermato di avere un “dolore toracico” che avrebbe giustificato il fatto di non indossare le cinture.

L’impugnazione, tuttavia, veniva rigettata sia dal Giudice di Pace, sia, in secondo grado, dal Tribunale.

Il soggetto procedeva dunque a proporre ricorso per Cassazione, affermando che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto in adeguata considerazione “l’incidenza della patologia lamentata (…) sulla richiamata esclusione della antigiuridicità della condotta contestata”.
Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato la propria decisione di “escludere che la patologia (…) potesse essere di tale gravità da giustificare la incompatibilità con l’uso delle cinture di sicurezza”.

Tuttavia, nemmeno la Corte di Cassazione ritiene le argomentazioni del conducente in questione, convincenti.

Infatti, secondo la Corte le lamentele sollevate con riferimento alla decisione del Tribunale, sarebbero del tutto infondate. Ricorda la Corte, in particolare, come si può affermare che il giudice non abbia adeguatamente motivato la propria decisione solo quando “il giudice del merito ponga a base della propria decisione un ragionamento che non permetta di ricostruire le basi logiche del proprio iter argomentativo e non già quando non se ne condividano gli approdi interpretativi”.

In altri termini, non si può dire che il giudice non ha argomentato, quando in realtà, la verità è che non si condivide la decisione del giudice stesso!

In conclusione, la Corte di Cassazione ritiene del tutto condivisibile la decisione assunta dal Giudice di Pace e dal Tribunale, i quali avevano rigettato l’impugnazione proposta, dal momento che un semplice “dolore toracico” non può esentare il conducente di un’autovettura dall’indossare le cinture di sicurezza, dal momento che l’art. 172 del Codice della Strada è chiaro nell’individuare le categorie di soggetti che possono essere autorizzate a non indossarle.
Se è vero che determinate patologie possono esentare i conducenti dall’uso delle cinture, infatti, va osservato che è comunque necessario un apposito documento, rilasciato dal medico, che attesti che la patologia è tale da rendere rischioso e pericoloso per la salute l’uso delle cinture: in mancanza di tale documento, il mancato uso della cintura costituisce un’infrazione al Codice della Strada che deve essere sanzionata.


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