Più familiari, stesso beneficiario. La regola dopo il 2022
Il diritto ai permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 della legge 104 spetta a chi assiste una persona in condizione di disabilità grave. Fino a qualche anno fa la fruizione era vincolata a un solo referente, individuato tra i familiari aventi diritto. Il d.lgs. n. 105 del 2022 ha superato questo schema, per cui oggi più persone possono essere autorizzate ad assistere lo stesso familiare, alternandosi nella cura.
Il tetto resta uno solo
Ogni lavoratore ha diritto, singolarmente, a 3 giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore. Ma, quando più familiari assistono la stessa persona, il limite complessivo continua a riferirsi a quella persona, non a ciascun richiedente. Le assenze vanno sempre calcolate in un'ottica unitaria, con riferimento al singolo assistito. Nel pubblico impiego interviene anche il contratto collettivo. L'art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, permette di trasformare i giorni di permesso in ore, fino a un massimo di 18 ore mensili, definendo anche le modalità di richiesta e comunicazione all'amministrazione.
Stesso giorno, orari diversi. Cosa cambia con il parere ARAN
Il nodo affrontato dall'ARAN riguarda proprio la fruizione oraria. Se due familiari chiedono di assentarsi nello stesso giorno, devono scegliere date diverse? La risposta dell'ARAN è negativa. Il contratto collettivo, spiega l'Agenzia, disciplina le modalità pratiche del permesso a ore, ma non introduce alcun obbligo di collocare le assenze in giornate distinte quando i beneficiari sono più di uno. Conta la mancata sovrapposizione delle fasce orarie. Un familiare può assentarsi al mattino e un altro nel pomeriggio, purché entrambe le assenze siano collegate all'assistenza della stessa persona e non coincidano nello stesso arco temporale. L'assistenza può, così, adattarsi meglio alle esigenze reali di chi ha bisogno di presenza continuativa, non concentrata in un'unica fascia della giornata.
Il parere n. 37654 del 16 luglio 2026
Nel parere n. 37654, l'ARAN precisa che la disciplina contrattuale del CCNL Funzioni Centrali si limita a regolare l'articolazione temporale del beneficio, senza aggiungere condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Pertanto, valgono sempre il tetto dei 3 giorni mensili, la fruizione alternativa tra gli aventi diritto e l'assenza di sovrapposizioni orarie.
Il compito dell'amministrazione datrice di lavoro
La maggiore flessibilità non significa assenza di controlli. Quando più dipendenti chiedono permessi per assistere la stessa persona, l'amministrazione deve effettuare maggiori verifiche, controllando che ciascun richiedente abbia effettivamente titolo al beneficio, tenendo sotto controllo il calendario delle assenze programmate e assicurandosi che vengano rispettate le tempistiche di comunicazione fissate dal contratto. Diventa quindi indispensabile coordinare le domande poiché solo un quadro ordinato permette di sapere, in ogni momento, chi manca dal servizio e per quale porzione della giornata.