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Legge 104, ecco quando viene concessa con il nuovo decreto disabilità: i casi più comuni e quali sono le agevolazioni

Legge 104, ecco quando viene concessa con il nuovo decreto disabilità: i casi più comuni e quali sono le agevolazioni
La valutazione di base è la condizione necessaria ai fini dell'accertamento della disabilità
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, ai più nota come “legge 104”, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”.
Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, i caregiver familiari. Il presupposto è, infatti, che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona disabile a e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.

Ma quali casi rientrano nella legge 104?
La legge, alla luce della nuova definizione di disabilità introdotta dal D. Lgs. 62/2024, si rivolge a tutte le persone che presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

Quest’ultima è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità, che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente e, in particolare:
  • l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, e delle condizioni di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, alla L. 21 novembre 1988, n. 508, nonché alla L. 11 ottobre 1990, n. 289;
  • l'accertamento della cecità civile, ai sensi della L. 27 maggio 1970, n. 382 (v. anche L. 138/2001);
  • l'accertamento della sordità civile, ai sensi della L. 2 maggio 1970, n. 381;
  • l'accertamento della sordocecità, ai sensi della L. 24 giugno 2010, n. 107;
  • l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66;
  • l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • l'individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza.


Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona determina l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo (handicap grave) e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l'inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa.

Si ricorda, infine, che l'assistenza prevista dall'art. 33 della legge 104 non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il predetto non sia in condizioni di compiere autonomamente.

La giurisprudenza ha infatti, a più riprese, affermato che ratio della misura è quella di consentire ai familiari del disabile di provvedere ai bisogni di vita della persona assistita; bisogni che non si soddisfano unicamente tramite un'attività di supporto "fisico" al familiare, ma che ben si possono soddisfare attraverso lo svolgimento di una serie di incombenti della vita quotidiana, cui il disabile non è in grado, da solo, di provvedere. E, del resto, alcuni precedenti avevano chiarito che i permessi legge 104/92 possono essere fruiti anche durante il periodo nel quale il disabile stesso sia al lavoro, proprio nell'ottica di consentire al familiare l'espletamento di quella serie di attività burocratiche, incombenti, commissioni che l'assistito non sia in grado di svolgere da solo.


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