Nel corso dell'intervento, il Presidente ha sottolineato come il tema del caregiver rappresenti, oggi, una delle questioni più rilevanti per il sistema di welfare, emerso con forza anche dalle numerose segnalazioni ricevute dall'Autorità nel suo primo anno di attività. Senza un adeguato sostegno ai caregiver, infatti, anche la tutela dei diritti delle persone con disabilità risulta inevitabilmente indebolita.
L'Autorità ha espresso apprezzamento per l'iniziativa legislativa del Governo, evidenziando diversi elementi di forza del provvedimento, tra cui il collegamento tra la figura del caregiver e il progetto di vita personalizzata, il riconoscimento del principio di autodeterminazione della persona assistita nella scelta del caregiver e le misure per favorire la conciliazione tra attività lavorative e attività di cura.
Particolarmente rilevanti anche il riconoscimento delle competenze maturate nell'attività di assistenza e il rafforzamento della tutela antidiscriminatoria, con la possibilità di intervenire anche nei casi di discriminazione riflessa.
Sul punto, si rammenta la recente sentenza n. 9104 del 10 aprile 2026, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata adozione di "soluzioni ragionevoli" al fine di consentire ai lavoratori caregiver l'assistenza a un familiare disabile configura una fattispecie di discriminazione indiretta. La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato un passaggio decisivo: “A fronte di una disabilità permanente, l’adeguamento dell’ambiente di lavoro alla disabilità, propria o altrui, deve egualmente proiettarsi nel futuro”. Più chiaramente: la provvisorietà prolungata non è compatibile con la stabilità delle esigenze di cura.
Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.
Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituisce ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso, volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.