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Legge 104, puoi ottenere il risarcimento se il datore non ti dà un turno fisso per assistere tuo figlio: nuova sentenza

Legge 104, puoi ottenere il risarcimento se il datore non ti dà un turno fisso per assistere tuo figlio: nuova sentenza
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha stabilito che per i lavoratori caregiver la mancata adozione di "soluzioni ragionevoli" per consentire l'assistenza a un familiare disabile costituisce discriminazione indiretta. Il caso riguardava una madre, dipendente di una società, che aveva chiesto un turno di lavoro fisso mattutino per assistere il figlio minore affetto da grave disabilità. La Suprema Corte, recependo una precedente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha cassato la decisione di merito, qualificando la condotta datoriale come discriminatoria. Facciamo il punto sulla questione
Nei giorni passati si è svolta l'audizione del Presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Avv. Maurizio Borgo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge AC 2789 sul riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari.

Nel corso dell'intervento, il Presidente ha sottolineato come il tema del caregiver rappresenti, oggi, una delle questioni più rilevanti per il sistema di welfare, emerso con forza anche dalle numerose segnalazioni ricevute dall'Autorità nel suo primo anno di attività. Senza un adeguato sostegno ai caregiver, infatti, anche la tutela dei diritti delle persone con disabilità risulta inevitabilmente indebolita.

L'Autorità ha espresso apprezzamento per l'iniziativa legislativa del Governo, evidenziando diversi elementi di forza del provvedimento, tra cui il collegamento tra la figura del caregiver e il progetto di vita personalizzata, il riconoscimento del principio di autodeterminazione della persona assistita nella scelta del caregiver e le misure per favorire la conciliazione tra attività lavorative e attività di cura.

Particolarmente rilevanti anche il riconoscimento delle competenze maturate nell'attività di assistenza e il rafforzamento della tutela antidiscriminatoria, con la possibilità di intervenire anche nei casi di discriminazione riflessa.

Sul punto, si rammenta la recente sentenza n. 9104 del 10 aprile 2026, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata adozione di "soluzioni ragionevoli" al fine di consentire ai lavoratori caregiver l'assistenza a un familiare disabile configura una fattispecie di discriminazione indiretta. La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato un passaggio decisivo: “A fronte di una disabilità permanente, l’adeguamento dell’ambiente di lavoro alla disabilità, propria o altrui, deve egualmente proiettarsi nel futuro”. Più chiaramente: la provvisorietà prolungata non è compatibile con la stabilità delle esigenze di cura.
La L. n. 104 del 1992, all'art. (2 bis), è chiara nell'affermare il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'art. 33 della stessa L. 104, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
Le controversie in materia di discriminazione sono regolate dall'art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 che prevede, ai fini della trattazione, il rito semplificato di cognizione e la competenza del tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto (in questo caso l'azienda) l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.

Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituisce ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso, volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.


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