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Lavoratore, non possono licenziarti per falsa malattia, anche se l'investigatore privato ha delle prove: nuova sentenza

Lavoratore, non possono licenziarti per falsa malattia, anche se l'investigatore privato ha delle prove: nuova sentenza
Licenziamento per simulazione malattia: la Cassazione stabilisce che le indagini investigative non bastano a smentire il certificato medico senza prove tecniche
Quando un lavoratore si assenta per malattia, un tema spesso delicato attiene all’equilibrio tra diritto alla salute e potere disciplinare del datore di lavoro. Proprio sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738, chiarendo fino a che punto il datore di lavoro può fondare il licenziamento sulla base di indizi raccolti anche tramite agenzie investigative e quale valore deve essere attribuito al certificato medico attestante la malattia.

La vicenda trae origine dal licenziamento di un lavoratore, accusato di aver simulato una sindrome ansioso-depressiva per sottrarsi a nuove mansioni non gradite. La contestazione disciplinare si fondava su una serie di elementi indiziari, tra cui le indagini di un’agenzia investigativa incaricata di monitorare il comportamento del lavoratore durante il periodo di assenza. Tali accertamenti avevano evidenziato lo svolgimento di attività ritenute incompatibili con lo stato patologico dichiarato. Il lavoratore riteneva invece legittima la propria assenza, sulla base di una certificazione medica attestante una sindrome ansioso-depressiva e di una prescrizione di specifici farmaci.

In primo grado, la domanda del dipendente era stata accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento. Tuttavia, in sede di appello, la Corte territoriale aveva valorizzato gli elementi indiziari raccolti dal datore di lavoro, giungendo a ritenere provata la simulazione della malattia e, dunque, la legittimità del licenziamento disciplinare. Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione riafferma un principio consolidato secondo cui, nei licenziamenti disciplinari, l’onere di provare la giusta causa grava integralmente sul datore di lavoro. Ciò significa che non è sufficiente fornire meri indizi o elementi sospetti, trasferendo di fatto sul lavoratore il compito di dimostrare la propria innocenza. Un simile approccio, infatti, determinerebbe un’inammissibile inversione dell’onere della prova.

Pur riconoscendo che anche le presunzioni semplici possono costituire prova piena, la Cassazione chiarisce che esse devono essere “gravi, precise e concordanti”, in forza di quanto previsto dall’art. 2729 del c.c.. Nel caso di specie, il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello è stato ritenuto illegittimo, in quanto fondato su elementi non sufficientemente solidi e, soprattutto, contraddetti dall’esistenza di un certificato medico attestante la malattia. Proprio sul punto la Corte afferma che un certificato medico, specie se accompagnato da prescrizioni terapeutiche e rilasciato sotto la responsabilità del sanitario, rappresenta un elemento probatorio di elevato valore, idoneo a contrastare qualsiasi ricostruzione presuntiva contraria.

Per superare tale compendio probatorio, non è sufficiente ricorrere a valutazioni generiche o a rilievi fisici, come quelli derivanti da indagini investigative. È necessario, piuttosto, un approfondimento di natura medico-legale, cioè una verifica tecnica qualificata che possa effettivamente smentire la diagnosi. In assenza di ciò, il giudice non può sostituirsi al medico, né svalutare la certificazione sanitaria sulla base di mere supposizioni.

La Cassazione censura, in particolare, l’approccio della Corte territoriale che aveva ritenuto inattendibile la certificazione perché proveniente da un medico generico e non supportata da visita specialistica, evidenziando come tale valutazione si traduca in una indebita compressione delle competenze professionali del sanitario. Inoltre, la Corte sottolinea che, soprattutto in presenza di patologie di natura psichica, la compatibilità tra stato di malattia e svolgimento di alcune attività quotidiane o ricreative non può essere automaticamente esclusa, rendendo ancora più fragile il ragionamento presuntivo basato su tali circostanze.


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