L'obiettivo è sempre stato quello di trasformare il congedo da semplice assenza giustificata a strumento di sostegno alla genitorialità. In questo filone si inserisce la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025), che - attraverso il comma 220 - interviene sui diritti spettanti ai genitori in caso di patologie dei figli.
Congedi per malattia del figlio: l'estensione delle tutele nella Manovra 2026
L’intervento normativo operato dalla nuova Legge di Bilancio modifica la disciplina dei permessi dedicati all'assistenza dei minori. Fino ad oggi, il perimetro d’azione per i genitori di bambini oltre i 3 anni era limitato a una finestra temporale e anagrafica piuttosto stretta.
Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° gennaio 2026, il legislatore ha elevato l'età del minore per cui è possibile astenersi dal lavoro dai precedenti 8 anni ai 14 anni compiuti.
Al contempo, è raddoppiato il monte ore disponibile, per cui ogni genitore ha ora diritto a 10 giorni lavorativi annui di permesso, in sostituzione dei precedenti 5, per ogni anno di vita del bambino compreso nella fascia 3-14 anni.
Il nuovo regime dei permessi tra flessibilità e limiti
La fruizione di questi 10 giorni avviene secondo un principio di alternatività tra i genitori. Ciò significa che, per ogni malattia, il diritto viene riconosciuto a entrambi, ma non può essere esercitato contemporaneamente per il medesimo figlio. Tali periodi, sebbene non siano retribuiti, restano pienamente computabili ai fini dell’anzianità di servizio. È importante sottolineare che il diritto è personale e non cedibile. Pertanto, l'eventuale rinuncia di un genitore non permette all'altro di cumulare le giornate, eccedendo il limite individuale di 10 giorni.
Per quanto riguarda i bambini di età inferiore ai 3 anni, rimane confermato il diritto all'astensione per l'intera durata della malattia, senza alcun limite quantitativo giornaliero, vista la maggiore vulnerabilità e necessità di cura dei neonati.
Semplificazione burocratica e garanzie procedurali
La certificazione medica - attestante lo stato di malattia e redatta da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato - viene trasmessa telematicamente all'INPS, che provvede poi all'inoltro immediato al datore di lavoro. Questo meccanismo esclude oneri documentali complessi a carico del lavoratore, il quale dovrà soltanto presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la non contemporanea assenza dell'altro genitore per lo stesso motivo.
Altro aspetto rilevante riguarda l'esclusione delle visite fiscali. A differenza della malattia propria del lavoratore, l'assenza per assistere il figlio non è soggetta alle fasce di reperibilità né ai controlli domiciliari predisposti dall'INPS. Tale previsione riconosce che l'attività del genitore durante il permesso consiste nell'assistenza attiva al minore, che potrebbe richiedere anche spostamenti per visite o cure.
La sospensione delle ferie e la tutela del riposo
La riforma del 2026 ribadisce l'incompatibilità tra lo stato di ricovero ospedaliero di un figlio e il godimento delle ferie. Qualora il bambino venga ospedalizzato, il genitore ha la facoltà di richiedere l'interruzione immediata delle ferie in corso per convertire l'assenza in congedo per malattia del figlio. In questo modo, il periodo feriale può effettivamente assolvere alla sua funzione di ristoro psico-fisico, che verrebbe invece compromessa dallo stress e dall'impegno richiesti da una degenza ospedaliera pediatrica.
In ambito scolastico e nelle pubbliche amministrazioni, è bene ricordare che la fruizione di questi permessi non è soggetta alla discrezionalità del dirigente. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti anagrafici e la regolarità della certificazione, il datore di lavoro è tenuto ad attribuire il permesso, trattandosi di un diritto soggettivo del lavoratore volto alla tutela del superiore interesse del minore e della stabilità del nucleo familiare.