A queste domande ha risposto il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 462/2025, pubblicata l’8 maggio 2025, nell’ambito del procedimento R.G. n. 2318/2023. Il caso riguarda una dipendente dell’Università di Padova che, durante una riunione da remoto nell’aprile 2022, si era procurata una doppia frattura alla caviglia destra inciampando mentre raccoglieva alcuni documenti caduti a terra. Dopo un iniziale riconoscimento dell’infortunio, l’Inail aveva riqualificato l’evento come infortunio domestico, negando la copertura assicurativa. La lavoratrice ha quindi adito il giudice del lavoro.
Dall’incidente domestico al contenzioso giudiziario
I fatti risalgono all’8 aprile 2022, in una fase in cui il lavoro da remoto era ancora ampiamente utilizzato in forza dell’emergenza pandemica. La lavoratrice, impegnata in una riunione al computer presso la propria abitazione, si alzava per raccogliere alcuni fogli caduti a terra. Nel compiere questo gesto poggiava male il piede e inciampava, riportando una doppia frattura alla caviglia destra. L’evento richiedeva l’intervento dell’ambulanza, un ricovero ospedaliero e un successivo intervento chirurgico. L’inabilità temporanea al lavoro era certificata in 137 giorni, con postumi permanenti oggetto di valutazione medico-legale.
In un primo momento l’Inail aveva riconosciuto l’indennizzabilità dell’infortunio. Tuttavia, dopo poche settimane, l’Istituto rivedeva la propria posizione, qualificando l’accaduto come infortunio domestico e, dunque, estraneo alla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Tale riqualificazione ha comportato la perdita della copertura per le spese mediche e per il danno biologico, costringendo la lavoratrice a sostenere direttamente i costi sanitari e a ricorrere alle prestazioni assistenziali dell’Inps.
Esaurita senza esito la fase amministrativa interna, la dipendente ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale di Padova, chiedendo il riconoscimento dell’origine lavorativa dell’infortunio e la liquidazione del danno nella misura del 12% di invalidità permanente.
Nel corso del giudizio è stata disposta una valutazione peritale collegiale in contraddittorio tra le parti, all’esito della quale è stata accertata un’invalidità permanente del 9%, percentuale accettata da entrambe le parti all’udienza dell’8 maggio 2025.
La decisione del giudice: causa lavorativa, cessazione della materia del contendere e rimborso delle spese
La sentenza n. 462/2025 del Tribunale di Padova riafferma un principio di particolare rilievo con riferimento al lavoro agile, secondo cui ciò che rileva non è il luogo fisico in cui si verifica l’evento lesivo, ma il nesso causale con l’attività lavorativa.
Nel caso di specie, l’oggetto formale della controversia riguardava la misura dei postumi permanenti. L’Inail, costituitosi in giudizio, aveva contestato il quantum richiesto dalla ricorrente. Tuttavia, a seguito dell’accertamento peritale collegiale che ha determinato un’invalidità del 9%, le parti hanno preso atto della valutazione tecnica. Il giudice ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla quantificazione del danno biologico.
Rimaneva, però, controversa la questione delle spese mediche sostenute per la perizia di parte. L’Inail si è opposto alla loro liquidazione, sostenendo che le prestazioni sanitarie private sarebbero rimborsabili solo qualora il servizio sanitario nazionale non sia adeguato e che, in linea generale, le visite non dovrebbero essere effettuate presso specialisti privati.
Il giudice del lavoro ha respinto tale impostazione. Nella motivazione si evidenzia che, pur trattandosi di prestazioni rese in ambito privato, le spese risultavano congrue alla luce della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico. In altre parole, la consulenza privata non è stata considerata alla stregua di una scelta arbitraria, bensì come uno strumento indispensabile per la tutela del diritto fatto valere.
Il Tribunale ha pertanto condannato l’Inail alla rifusione delle spese mediche sostenute, pari a 1.284,83 euro, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.
Il passaggio più significativo della pronuncia risiede nel riconoscimento della natura lavorativa dell’infortunio occorso in ambiente domestico durante lo svolgimento della prestazione. La decisione contribuisce a chiarire che lo smart working non è estraneo alla tutela assicurativa, né consente un’automatica equiparazione tra evento domestico ed evento extralavorativo. Se l’evento lesivo si verifica durante la prestazione lavorativa e in connessione funzionale con essa, la copertura Inail non può essere esclusa per il solo fatto che il luogo coincida con l’abitazione del dipendente.